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Provvedimenti attuativi del Codice appalti, Direttive Gas serra, Acque e Rumore

Punto Normativo
02 maggio 2018

Numerosi i riferimenti all’accreditamento e alle valutazioni di conformità nei recenti provvedimenti:

  • Codice Appalti – Provvedimenti attuativi
  • Direttiva Gas serra

Chiuse le consultazioni relative alle seguenti direttive:

  • Direttiva Acque
  • Direttiva Rumore in ambienti esterni

 


Codice Appalti – Provvedimenti Attuativi


Come previsto dall’articolo 83 del nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016), ANAC ha predisposto e inviato al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti la propria proposta di decreto per la definizione del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro.

Persistono nel Decreto, probabilmente per l’impossibilità di superare il dettato del Codice, imprecisioni formali nei riferimenti alle norme di valutazione di conformità.

Il sistema di qualificazione proposto conferma il precedente, con alcune variazioni di rilievo: nella prima parte del documento viene confermato il ruolo delle Società Organismi di Attestazione (SOA) e se ne definiscono i requisiti per l’esercizio dell’attività, mentre nella seconda parte vengono definite le regole del sistema di qualificazione degli operatori economici. Qui, oltre alle conferme, vi sono alcune novità relative alla certificazione accreditata.

Viene confermata, tra i requisiti degli operatori economici che si candidano per l’esecuzione dei lavori, la certificazione ISO 9001 per il settore IAF 28 rilasciata da organismi accreditati. Tuttavia, l’obbligo del suo possesso viene spostato dalla III categoria alla V.

Un secondo punto significativo, inevitabilmente toccato nel documento, è l’avvalimento, al quale si stabilisce la possibilità di ricorso anche per il requisito della certificazione. Si pongono tuttavia alcune condizioni dettate dalla giurisprudenza recente: la certificazione è possibile oggetto di avvalimento, infatti, solo se l’ausiliaria mette a disposizione dell’ausiliata tutto il complesso organizzativo oggetto della certificazione.

Il terzo tema compreso nella seconda parte del documento e che interessa anche il mondo della certificazione accreditata, riguarda le prescrizioni previste per il contraente generale, di cui viene richiesta la certificazione in base alle attività svolte, previste all’articolo 194 del nuovo Codice.

Il documento dovrà essere riesaminato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che lo emetterà in forma di decreto, e pertanto non è da ritenersi definitivo. Per il momento non sono noti i tempi di approvazione.

 


Direttiva Gas serra


La nuova Direttiva 2018/410/UE del 14 marzo 2018 (che modifica la Direttiva 2003/87/CE), EU ETS, finalizzata a sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e a promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, esprime l’impegno assunto dal Consiglio Europeo circa la riduzione, entro il 2030, delle emissioni complessive di gas a effetto serra dell’Unione di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990, obiettivo prefissato anche dalla Decisione (UE) 2015/1814 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della UE n. 76 il 19 marzo 2018).

La Direttiva pone nuovi e più ambiziosi obiettivi in tema di riduzione delle emissioni, senza modificare il meccanismo di attuazione delle politiche dedicate a tal fine. Queste continueranno infatti ad avvalersi di organismi accreditati ai sensi della norma ISO 14065 per verificare le attività di monitoraggio, rendicontazione e conteggio delle emissioni di gas effetto serra effettuati dalle imprese vincolate a partecipare al sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea – EU ETS.

Il sistema EU ETS è considerato il sistema più efficace in termini di costi-benefici per il settore industriale e di produzione dell’energia. Attraverso l’ETS  si prevede di ridurre, entro il 2030, le emissioni di questi settori del 43% rispetto ai livelli del 2005. Per raggiungere l’obiettivo nella nuova Direttiva si introduce un fattore annuale di riduzione del 2,2% a decorrere dal 2021 (contro l’attuale valore pari a 1,74%). Tutti i settori dell’economia sono chiamati a contribuire al conseguimento di tale obiettivo.

Gli Stati Membri sono chiamati a dare attuazione alla nuova Direttiva entro il 9 ottobre 2019.

 


Direttiva Acque


Si è chiusa il 2 aprile scorso la consultazione relativa alla proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano (Direttiva 98/83/CE).

Accredia ha partecipato alla consultazione evidenziando due carenze nella proposta che possono inficiare il raggiungimento degli scopi della Direttiva, ovvero la protezione della salute umana dalle contaminazioni delle acque potabili:

  • la mancanza di un criterio per stabilire la conformità alla ISO 17025 può comportare potenziale inaffidabilità e difformità degli approcci nei vari Paesi.  L’Italia ha da tempo affidato le proprie verifiche a laboratori accreditati da Accredia e pertanto analoga soluzione è stata proposta nel documento di partecipazione alla consultazione;
  • la mancanza di criteri per la definizione della regola decisionale può determinare approcci diversi nel qualificare la potabilità quando il limite di accettabilità è all’interno dell’intervallo di incertezza della misura: pertanto è stato proposto di individuare opportunamente i criteri nella Direttiva, al fine di definire un approccio univoco.

 


 Direttiva Rumore in ambienti esterni 


Si è chiusa il 18 aprile scorso la consultazione sulla valutazione e l’eventuale revisione della Direttiva 2000/14/CE relativa all’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto.

Accredia ha partecipato al questionario e ha lasciato un breve contributo scritto, in cui ha evidenziato che l’eventuale nuova disciplina, per rendere omogeneo l’approccio alle verifiche sulle macchine oggetto della Direttiva, dovrebbe definire negli allegati V, VI, e VIII le modalità per effettuare le verifiche, delle quali attualmente non viene specificato:

  • se siano documentali o sul posto (all. V);
  • quando e quante verifiche effettuare nel triennio di validità (prima procedura, all. VI);
  • il numero e la modalità di visite di sorveglianza (seconda procedura, all. VI);
  • la periodicità e il numero delle sorveglianze (all. VIII).