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Verificazione strumenti di misura, direttive rifiuti ed efficienza energetica

Punto Normativo
01 luglio 2020

Provvedimenti che interessano il mondo delle valutazioni della conformità:

  • Proroga abilitazione – DM 93/2017
  • Recepimento Direttiva Rifiuti – Schema D.Lgs.
  • Recepimento Direttive Efficienza energetica – D.Lgs. e Schema D.Lgs.

 


Proroga dell’abilitazione per la verificazione periodica degli strumenti di misura secondo il DM 93/2017


Gli organismi e i laboratori in attesa di accreditamento, secondo le norme ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025 o ISO/IEC 17065, per la verificazione periodica degli strumenti di misura ai sensi del DM 93/2017, possono continuare a operare con regolare abilitazione ministeriale fino al prossimo 29 ottobre.

La scadenza prevista per l’abilitazione, precedentemente fissata al 30 giugno, è stata infatti prorogata di 90 giorni rispetto al 31 luglio, che è il termine del periodo di emergenza determinato dalla pandemia di Covid-19.

E’ quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico con una nota del 24 giugno scorso che conferma, rispondendo a un quesito formulato da Accredia, l’applicabilità dell’articolo 103, comma 2, della Legge 27/2020 “Cura Italia” ai soggetti che svolgono verifiche periodiche in conformità al DM 93/2017.

In particolare, il comma 2 dell’art. 103 della Legge “Cura Italia” dispone che «Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza».

 


Decreto Legislativo per il recepimento della Direttiva “Rifiuti”


È all’esame del Parlamento per i pareri, lo schema di D.Lgs. per l’attuazione della Direttiva UE 2018/850, che modifica la Direttiva CE 1999/31 relativa alle discariche di rifiuti.

Si tratta di una delle quattro direttive europee che compongono il cosiddetto “pacchetto economia circolare” (ovvero le Direttive n. 2018/849, 2018/850, 2018/851, 2018/852 relative alla gestione dei rifiuti) che mira a una gestione dei rifiuti che salvaguardi, tuteli e migliori la qualità dell’ambiente, protegga la salute umana, garantisca un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali, promuova i principi dell’economia circolare, incrementi l’efficienza energetica e riduca la dipendenza dell’Unione dalle risorse importate.

Il provvedimento apporterà modifiche al D.Lgs. 36/2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”. In particolare, si propone di sostituire l’articolo 7 dell’attuale decreto legislativo, prevedendo una novità: la discarica, per accertare l’ammissibilità dei rifiuti conferiti, deve impiegare a proprie spese “laboratori accreditati” per le prove necessarie a caratterizzare il prodotto.

Il testo attuale dello schema di decreto legislativo non riporta, in relazione al requisito dell’accreditamento, il riferimento al Regolamento CE 765 del 2008, ma nelle discariche è già prassi comune l’utilizzo di laboratori accreditati in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le specifiche prove affidate ai fini della caratterizzazione del rifiuto. L’affidabilità delle prove accreditate permette, tra l’altro, di resistere efficacemente in caso di contestazioni da parte dei conferenti.

 


Decreti Legislativi per il recepimento delle Direttive “Efficienza energetica”


Due schemi di decreti legislativi per il recepimento di altrettante direttive europee in materia di efficienza energetica sono stati oggetto dell’esame del Parlamento negli ultimi mesi e hanno risvolti interessanti per il mondo dell’Infrastruttura per la Qualità.

Oggetto del recepimento sono la Direttiva UE 2018/844, che modifica la Direttiva UE 2010/31 sulla prestazione energetica nell’edilizia e la Direttiva UE 2012/27 sull’efficienza energetica, e la Direttiva UE 2018/2002 che modifica la Direttiva UE 2012/27 sull’efficienza energetica.

La Direttiva UE 2018/844 è già stata recepita con il D.Lgs. 48/2020.

Il D.Lgs. 48/2020 apporta modifiche all’articolo 4-ter del D.Lgs. 192/2005, prevedendo l’emissione di decreti del Presidente della Repubblica per:

  • “Stabilire i requisiti degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia, tenendo conto della necessità di garantire l’adeguata competenza…, considerando tra l’altro il livello di formazione professionale, conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni.”
  • Aggiornare “i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l’attestazione della prestazione energetica degli edifici”.
  • Armonizzare e aggiornare “le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché le disposizioni in materia di requisiti, soggetti responsabili e criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi”.

Il termine accreditamento utilizzato nel decreto è ripreso dalla direttiva, che non richiama il Regolamento CE 765/2008. Tuttavia, i requisiti di professionalità e indipendenza potrebbero essere correttamente soddisfatti rivolgendosi alle imprese e ai professionisti che hanno acquisito una certificazione accreditata nel campo della gestione dell’energia, come gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) e le Energy Service Company (ESCo).

Lo schema di Decreto legislativo per il recepimento della Direttiva UE 2018/2002 ha ricevuto i pareri del Parlamento, ma il Governo non ha ancora varato il testo definitivo.

Allo stato attuale, il testo prevede, tra l’altro, l’eliminazione della possibilità che i grandi impianti soddisfino l’obbligo di diagnosi energetica adottando un sistema di gestione ambientale conforme allo schema EMAS o alla norma ISO 14001. Pertanto si lascia solo la possibilità di adottare un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla ISO 50001 da un organismo accreditato.