Corte Suprema di Cassazione
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ItalGiureWeb - 07/11/11 17:42:19
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Sez. 3, Sentenza n. 2581 del 04/03/1993 Ud. (dep. 18/03/1993 ) Rv. 193377 Presidente: Cavallari G. Estensore: Postiglione A. Imputato: P.M. in proc. Terenziani. P.M. Marchesiello. (Conf.) (Annulla con rinvio, Pret. Reggio Emilia, 22 maggio 1992).502000 Acque - Tutela dall'inquinamento - Ammissibilità sia del campionamento istantaneo che di quello medio - Verbali delle analisi - Valida fonte di prova - Condizioni - Metodiche di campionamento ed analisi - Mancata menzione nel verbale di prelievo ed analisi - Inosservanza - Nullità - Insussistenza. In tema di tutela delle acque dall'inquinamento la legge ammette espressamente sia il campionamento istantaneo che quello medio, mentre i verbali delle analisi, dalle quali risulti il superamento dei limiti tabellari, costituiscono valida fonte di prova, allorché vi sia stato il preavviso a norma dell'art. 223 disposizioni di attuazione cod. proc. pen. (D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 271) e sussistano i requisiti essenziali di riconoscibilità del verbale (persone intervenute e sottoscrizione del pubblico ufficiale) ex artt. 136 e 142 cod. proc. pen.. Poiché le metodiche di campionamento ed analisi (aventi carattere amministrativo) pubblicate dall'Irsa - CNR, richiamate in calce alla Tabella C, 10 maggio 1976, n. 319 hanno valore meramente indicativo, la loro mancata menzione nel verbale di prelievo e analisi od anche la loro eventuale inosservanza non comportano alcuna nullità processuale e non rendono, di conseguenza, inutilizzabili prelievi ed analisi. Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 136, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 136, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 142, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 142, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 223, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 223, Legge 10/05/1976 num. 319 CORTE COST. |
Sez. 6, Sentenza n. 189 del 08/10/1993 Ud. (dep. 13/01/1994 ) Rv. 197228 Presidente: Pisanti F. Estensore: Riggio U. Imputato: Meini. P.M. Ormanni. (Conf.) (Rigetta, Pret. Torino, 26 ottobre 1992).673083 Prove - Mezzi di prova - Testimonianza - Oggetto e limiti - Apprezzamenti personali - Analista chiamato a deporre sui risultati delle analisi espletate in violazione del diritto di difesa - Ammissibilità della deposizione - Esclusione. 681000 Norme di attuazione, coordinamento e transitorie - Analisi inutilizzabile per inosservanza delle norme a tutela del diritto di difesa - Deposizione dell'analista sui risultati delle analisi - Ammissibilità - Esclusione. Alla inutilizzabilità delle analisi di campioni espletate senza l'osservanza delle garanzie di difesa prescritte dall'art. 223 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, non può porsi riparo raccogliendo la testimonianza del consulente tecnico incaricato di eseguirle perché tale testimonianza risulterebbe in contrasto con le prescrizioni dell'art. 194 cod. proc. pen. secondo cui "il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova ... e comunque non può esprimere apprezzamenti personali." Ciò significa che l'analista potrebbe, al più, confermare di avere effettuato la prima indagine, riferendone le conclusioni (peraltro già note) ma non illustrare la validità delle metodiche seguite, trattandosi di apprezzamenti tecnici esulanti dai limiti della prova testimoniale. Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 194, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 223, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 223 |
Sez. 3, Sentenza n. 4423 del 31/01/1994 Ud. (dep. 16/04/1994 ) Rv. 197329 Presidente: Glinni PP. Estensore: Dell'Anno P. Imputato: Negrini. P.M. D'Ambrosio. (Conf.) (Rigetta, App. Bologna, 18 marzo 1993).502000 Acque - Tutela dall'inquinamento - Analisi di campioni - Verbale delle operazioni - Necessità - Omessa indicazione di formalità o attività ricostruibili nel dibattimento - Irrilevanza - Fattispecie in tema di mancata verbalizzazione dell'apertura dei campioni. Se l'assenza del verbale delle operazioni di analisi di campioni è causa di inutilizzabilità dei relativi risultati in quanto rende impossibile per il giudice il controllo sull'attività compiuta dall'organo amministrativo, a tale conseguenza non può portare la omissione di formalità o l'irregolare compimento di parte dell'attività propedeutica all'indagine sui campioni, che non siano tali da incidere in materia pregiudizievole sull'esito dell'accertamento tecnico e che in ogni caso possano facilmente essere ricostruite nel corso dell'istruttoria dibattimentale. (Nella specie la Corte ha escluso la rilevanza dell'omessa verbalizzazione delle operazioni di apertura dei campioni, dell'omessa indicazione della metodologia di indagine adottata e dalla mancata indicazione dei motivi del ricorso al campionamento istantaneo anziché al campionamento medio). Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 223, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 223, Legge 10/05/1976 num. 319 CORTE COST. Massime precedenti Conformi: Rv. 193570 Rv. 193378 Rv. 193377 Massime precedenti Vedi: Rv. 193462 Rv. 194568 |
Sez. 3, Sentenza n. 10209 del 25/09/1997 Ud. (dep. 13/11/1997 ) Rv. 209412 Presidente: Giammanco P. Estensore: Onorato P. Imputato: Serva. P.M. De Nunzio W. (Conf.) (Rigetta, App.Roma, 9 gennaio 1996).502000 ACQUE - Tutela dall'inquinamento - Analisi dei campioni - Avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo - Verbalizzazione - Necessità - Esclusione - Omesso avviso - Inutilizzabilità delle analisi - Esclusione - Sussistenza di nullità a regime intermedio. 681000 NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE (COD. PROC. PEN. 1988) - Tutela dall'inquinamento - Analisi dei campioni - Avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo - Verbalizzazione - Necessità - Esclusione - Omesso avviso - Inutilizzabilità delle analisi - Esclusione - Sussistenza di nullità a regime intermedio. A norma del comma 1 dell'art. 223 disp.cord. cod. proc.pen., l'avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo ove le analisi saranno effettuate può essere dato anche oralmente e per tale avviso non è prescritta alcuna forma specifica di verbalizzazione, ne' è applicabile il principio generale di verbalizzazione desumibile dal codice di rito. Peraltro, l'omesso avviso della data e del luogo di espletamento delle analisi dei campioni non dà luogo ad inutilizzabilità delle stesse, ma configura una nullità a regime intermedio, che - ai sensi dell'art. 180 cod.proc.pen. - non può essere più rilevata o dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado, ovvero, se si è verificata nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo. Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 223 com. 1, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 223 com. 1 Massime precedenti Conformi: N. 512 del 1993 Rv. 192732 Massime precedenti Difformi: N. 592 del 1993 Rv. 193462, N. 5310 del 1994 Rv. 197450 Massime precedenti Vedi: N. 6922 del 1992 Rv. 190571, N. 7491 del 1994 Rv. 198371, N. 310 del 1996 Rv. 204246 |
Sez. 3, Sentenza n. 4068 del 16/12/1999 Cc. (dep. 21/04/2000 ) Rv. 216345 Presidente: Papadia U. Estensore: Mannino S. Imputato: Ferrazzano D. (Conf.) (Dichiara inammissibile, App. Bari, 20 marzo 1999).588028 PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - CAMPIONI (PRELIEVO E ANALISI) - Conservazione del prodotto in condizioni inidonee - Prova - Necessità di analisi - Esclusione - Fattispecie. L'art. 223 disp. att. c.p.p non corrisponde a una prescrizione di carattere generale, volta a stabilire che ogni genere di accertamento tecnico necessario ai fini del processo dev'essere eseguito, a pena di nullità, con le modalità in esso previste, cioè col prelevamento di campioni al fine della esecuzione delle analisi, ma ha il diverso significato di approntare uno strumento procedurale idoneo ad eseguire operazioni di campionamento e di analisi quando ve ne sia necessità, e non quando la semplice ispezione del prodotto sia sufficiente a fornire le indicazioni ritenute necessarie. (Fattispecie in tema di molluschi conservati in condizioni inidonee). Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 223, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 223 Massime precedenti Conformi: N. 2441 del 1995 Rv. 201574 |
Sez. 3, Sentenza n. 13881 del 28/02/2002 Ud. (dep. 11/04/2002 ) Rv. 221569 Presidente: Malinconico A. Estensore: Novarese F. Imputato: Lazzaretti S. P.M. Hinna Danesi F. (Conf.) (Rigetta, Trib.Genova, 19 giugno 200).588028 PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - CAMPIONI (PRELIEVO E ANALISI) - Prodotti alimentari deteriorabili - Controlli microbiologici - Preanalisi di cui all'art. 3 del D. Lgs n. 123 del 1993 - Natura amministrativa - Omissione - Rilevanza ai fini della ritualità del procedimento di accertamento - Esclusione - Fondamento. In materia di controlli microbiologici sui prodotti alimentari deteriorabili, previsti dal D. Lgs 3 marzo 1993 n. 123, nessuna violazione può ravvisarsi quando l'interessato abbia ricevuto copia del verbale di prelevamento e rituale avviso della data di inizio delle operazioni di analisi, pur in carenza della cd preanalisi, di carattere esclusivamente amministrativo, atteso che questa è finalizzata ad evitare inutili incombenze processuali nel caso che non sia evidenziata alcuna irregolarità del prodotto e non costituisce presupposto giuridico per la successiva fase dell'analisi garantita. Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/03/1993 num. 123 art. 3, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 223, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 223 Massime precedenti Conformi: N. 8152 del 1999 Rv. 214275 Massime precedenti Vedi: N. 5872 del 1998 Rv. 210952, N. 10237 del 2000 Rv. 216879 |
Sez. 3, Sentenza n. 38857 del 09/07/2002 Ud. (dep. 20/11/2002 ) Rv. 222790 Presidente: Malinconico A. Estensore: Piccialli L. Imputato: Greco. P.M. Geraci V. (Conf.) (Rigetta, Trib. Barcellona, 15 gennaio 2002).588051 PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE - Procedimento di analisi dei campioni di sostanze alimentari - Mancato rispetto delle formalità partecipative - Nullità intermedia - Omessa rituale deduzione - Effetti - Inserimento nel fascicolo per il dibattimento del verbale di prelievo dei campioni - Legittimità - Sussistenza. In tema di disciplina igienica degli alimenti, il mancato rispetto delle formalità concernenti la partecipazione al procedimento di analisi dei campioni, previste dall'art.223 disp. att. cod. proc. pen., costituisce una nullità soggetta al c.d. regime intermedio di cui all'art.180 cod. proc. pen.; ne consegue che, ove essa non venga ritualmente dedotta, deve ritenersi legittima l'acquisizione, da parte del giudice, del certificato di analisi che, riguardando sostanza deperibile, va considerato, al pari del verbale di prelievo dei campioni, atto irripetibile compiuto dalla polizia giudiziaria e, come tale, inserito nel fascicolo per il dibattimento, potendo essere utilizzato come mezzo di prova. Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/03/1993 num. 123 art. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 223, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 223 Massime precedenti Conformi: N. 11431 del 1994 Rv. 200513, N. 10209 del 1997 Rv. 209412, N. 5207 del 2000 Rv. 216069 Massime precedenti Vedi: N. 512 del 1993 Rv. 192732, N. 6028 del 1993 Rv. 194568 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8752 del 1991 Rv. 187929 |
Sez. 3, Sentenza n. 3179 del 06/12/2002 Ud. (dep. 23/01/2003 ) Rv. 223538 Presidente: Toriello F. Estensore: Vangelista V. Imputato: Fullone F. P.M. Fraticelli M. (Diff.) (Annulla con rinvio, Trib.Francavilla Fontana, 25 ottobre 2000).588028 PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - CAMPIONI (PRELIEVO E ANALISI) - Luogo e data delle analisi - Omesso avviso all'imputato - Conseguenze - Nullità a regime intermedio - Fondamento. In materia alimentare l'omesso avviso all'imputato della data e del luogo di espletamento delle analisi dei campioni per i quali non è prevista la revisione configura una nullità a regime intermedio, atteso che la mancanza dell'avviso dell'inizio del procedimento di analisi non integra una violazione del contraddittorio. Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 1 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 223, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 223 Massime precedenti Vedi: N. 10209 del 1997 Rv. 209412, N. 5207 del 2000 Rv. 216069 |
Sez. 3, Sentenza n. 21286 del 19/03/2003 Ud. (dep. 15/05/2003 ) Rv. 224851 Presidente: Toriello F. Estensore: Grillo C. Imputato: Busacca. P.M. Albano A. (Diff.) (Rigetta, App.Catania 25 ottobre 2002).588028 PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - CAMPIONI (PRELIEVO E ANALISI) - Necessità di avviso dell'inizio delle analisi alle persone interessate - Limitazione ai campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili - Ragione - Fattispecie : pane. In tema di analisi relative a campioni di alimenti o bevande, deve essere dato avviso alle persone interessate dell'inizio delle operazioni , solo nel caso in cui l'analisi riguardi campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili; negli altri casi, gli interessati hanno la possibilità di chiedere la revisione delle analisi, partecipando ad un nuovo esame delle sostanze, anche con l'assistenza di un consulente tecnico. (Nel caso di specie, la Corte ha rigettato il ricorso con il quale si eccepiva l'omesso avviso delle analisi di prima istanza su campioni di pane, osservando che tale sostanza non è deteriorabile, almeno in un arco di tempo ragionevolmente breve, come anche confermato dalla esclusione della stessa dall'elenco delle sostanze alimentari deteriorabili di cui al D.M. 16 dicembre 1993). Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 1 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 223, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 223 Massime precedenti Vedi: N. 5510 del 1997 Rv. 208455, N. 11828 del 1997 Rv. 209723 |