Corte Suprema di Cassazione
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Sez. 3, Sentenza n. 28930 del 27/05/2004 Cc. (dep. 02/07/2004 ) Rv. 229494 Presidente: Papadia U. Estensore: Fiale A. Imputato: Troncone. P.M. Favalli M. (Parz. Diff.) (Dichiara inammissibile, Trib.Lib. Salerno, 17 dicembre 2003).680019 UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - IN GENERE - Atti irripetibili - Nozione - Verbale di ispezione dei luoghi soggetti a modificazione - Fattispecie in tema di reato edilizio. La nozione di irripetibilità dell'atto coincide con l'impossibilità materiale di rinnovare nel giudizio il medesimo atto già compiuto durante le indagini preliminari e non va confusa con la "rinnovazione descrittiva" del relativo contenuto; sono pertanto irripetibili gli atti di osservazione e di constatazione di situazioni oggettive suscettibili di modificazione, espletati dalla polizia giudiziaria, i cui verbali possono concorrere a formare il fascicolo del dibattimento (Nel caso di specie, è stata ritenuta l'irripetibilità di un verbale di constatazione dello stato di mancata ultimazione di una costruzione abusiva, rilevante ai fini della determinazione della cessazione della permanenza del reato edilizio). Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 5624 del 1999 Rv. 214705, N. 8860 del 2000 Rv. 216551 |
Sez. 3, Sentenza n. 38857 del 09/07/2002 Ud. (dep. 20/11/2002 ) Rv. 222790 Presidente: Malinconico A. Estensore: Piccialli L. Imputato: Greco. P.M. Geraci V. (Conf.) (Rigetta, Trib. Barcellona, 15 gennaio 2002).588051 PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE - Procedimento di analisi dei campioni di sostanze alimentari - Mancato rispetto delle formalità partecipative - Nullità intermedia - Omessa rituale deduzione - Effetti - Inserimento nel fascicolo per il dibattimento del verbale di prelievo dei campioni - Legittimità - Sussistenza. In tema di disciplina igienica degli alimenti, il mancato rispetto delle formalità concernenti la partecipazione al procedimento di analisi dei campioni, previste dall'art.223 disp. att. cod. proc. pen., costituisce una nullità soggetta al c.d. regime intermedio di cui all'art.180 cod. proc. pen.; ne consegue che, ove essa non venga ritualmente dedotta, deve ritenersi legittima l'acquisizione, da parte del giudice, del certificato di analisi che, riguardando sostanza deperibile, va considerato, al pari del verbale di prelievo dei campioni, atto irripetibile compiuto dalla polizia giudiziaria e, come tale, inserito nel fascicolo per il dibattimento, potendo essere utilizzato come mezzo di prova. Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/03/1993 num. 123 art. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 223, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 223 Massime precedenti Conformi: N. 11431 del 1994 Rv. 200513, N. 10209 del 1997 Rv. 209412, N. 5207 del 2000 Rv. 216069 Massime precedenti Vedi: N. 512 del 1993 Rv. 192732, N. 6028 del 1993 Rv. 194568 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8752 del 1991 Rv. 187929 |
Sez. 1, Sentenza n. 10145 del 08/10/1997 Ud. (dep. 10/11/1997 ) Rv. 208736 Presidente: Saccucci B. Estensore: Mocali P. Imputato: Mangiolfi e altro. P.M. Paciotti E. (Conf.) (Annulla in parte senza rinvio, App.Milano, 29 novembre 1996).663022 INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - ACCERTAMENTI URGENTI SU LUOGHI, COSE E PERSONE - Atti irripetibili - Nozione - Fattispecie. Sono atti irripetibili, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen., quelli mediante i quali la polizia giudiziaria prende diretta cognizione di fatti, situazioni e comportamenti umani, dotati di una qualsivoglia rilevanza penale e suscettibili, per la loro natura, di subire modificazioni o, addirittura, di scomparire in tempi più o meno brevi, così che, in seguito, potrebbero essere soltanto riferiti. (Fattispecie relativa a rilievi fotografici di un blocco stradale compiuti dalla polizia giudiziaria, che la S.C. ha ritenuto legittimamente acquisiti al fascicolo per il dibattimento, pur in assenza di un verbale, come prescritto dall'art. 431, comma primo, lett. b)- cod. proc. pen., in quanto il termine "verbale" da un lato ha carattere generico, ricomprendendo qualunque categoria di atti che raccolgano la prova di un'attività svolta dalla p.g., dall'altro ha pregnante riferimento contenutistico, sì che, in definitiva, mancando la contestazione circa la provenienza dei rilievi fotografici dalla p.g., la presenza di un verbale di accompagnamento sarebbe risultata del tutto superflua). Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 com. 1 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 6371 del 1996 Rv. 205380 |
Sez. 3, Sentenza n. 11431 del 14/10/1994 Ud. (dep. 17/11/1994 ) Rv. 200513 Presidente: Tridico GS. Estensore: Pioletti G. Imputato: Brugnolo. P.M. Marchesiello. (Conf.) (Annulla senza rinvio, App. Venezia, 8 marzo 1994).502000 Acque - Tutela dall'inquinamento - Processi verbali di prelevamento di campioni e quelli di analisi -Inserimento nel fascicolo per il dibattimento - Possibilità - Sussistenza - Ragione. In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, i processi verbali di prelevamento di campioni e quelli di analisi dei campioni stessi, essendo atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria (art. 431 lett. b) cod. proc. pen. e 223, comma 3, D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271), possono essere inclusi nel fascicolo per il dibattimento. Invero i funzionari delle UU.SS.LL. quando effettuano le analisi dei campioni, a seguito del connesso prelievo, assicurano le fonti di prova del reato, e quindi esercitano funzioni di polizia giudiziaria (artt. 55, 57 cod. proc. pen.). (Conf. Sez. III, ud. 14 ottobre 1994, n. 2145, Melizzi). Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 57, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 57, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 lett. B CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 223 com. 3, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 223 com. 3 Massime precedenti Conformi: Rv. 194568 |
Sez. 1, Sentenza n. 7263 del 14/06/1993 Ud. (dep. 24/07/1993 ) Rv. 194829 Presidente: Valente A. Estensore: Dubolino P. Imputato: Delle Fave. (Conf.) (Rigetta, App. Bari, 7 gennaio 1993).680019 Udienza preliminare - Fascicolo per il dibattimento - In genere - Atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria - Nozione - Documentazione non redatta in forma di verbale - Irrilevanza - Condizioni - Fattispecie. 663026 Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Documentazione dell'attività - Atti irripetibili - Documentazione non redatta in forma di verbale - Inutilizzabilità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie. Ai fini della qualificazione di un atto come "irripetibile" occorre aver riguardo alla natura e alle caratteristiche peculiari dell'atto stesso, e non alla sua documentazione, che ne costituisce un momento logicamente e cronologicamente distinto. Ne deriva che rientrano nel novero degli atti irripetibili quelli mediante i quali la P.G. prende diretta cognizione (poco importa se seguita o meno di provvedimenti coercitivi, personali o reali), di fatti, situazioni o comportamenti umani dotati di una qualsivoglia rilevanza penale e suscettibili, per loro natura, di subire modificazioni o, addirittura, di scomparire in tempi più o meno brevi, sì da risultare suscettibili di essere, in seguito, soltanto riferiti e descritti. Il fatto che poi la documentazione a tal fine redatta non abbia i requisiti formali del "verbale" non è, di per sè, causa di nullità o di inutilizzabilità dell'atto, sempre che non facciano difetto i requisiti sostanziali, da individuarsi essenzialmente (anche alla luce di quanto dispone l'art. 142 cod. proc pen. in tema di cause di nullità dei verbali), nella stretta contiguità spazio-temporale (compatibile con le esigenze della pratica), fra la constatazione dei fatti e la formazione di detta documentazione, nonché nella certa provenienza di quest'ultima, attestata da apposita sottoscrizione, dal pubblico ufficiale abilitato che ne figura autore. (Nella specie, in applicazione di detti principi, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto utilizzabile, ai fini del decidere, una informativa di reato in cui si riferiva che, nella tarda serata del giorno precedente, un soggetto sottoposto a sorveglianza speciale di P.S. era stato notato fuori della propria abitazione in orario non consentito). Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 142, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 142, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 357 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 lett. B CORTE COST. Massime precedenti Vedi: Rv. 190497 |