Corte Suprema di Cassazione
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ItalGiureWeb - 08/11/11 15:47:06
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Massime successive: Conformi, Vedi

Sez. 1, Sentenza n. 3385 del 09/03/1995 Ud.  (dep. 28/03/1995 ) Rv. 200703

Presidente: Carinci L.  Estensore: Mocali P.  Imputato: Pischedda ed altri. P.M. Siniscalchi. (Conf.)

(Annulla in parte senza rinvio, Ass. App. Roma, 9 giugno 1994).

673016 Prove - Inutilizzabilità - In genere - Prove acquisite in violazione di divieti stabiliti dalla legge - Nozioni: sono quelle Illegittimamente acquisite per espresso o implicito divieto - Necessità di tale espresso od implicito divieto ai fini della inutilizzabilità - Sussistenza - Mera inosservanza delle formalità prescritte per l'assunzione della prova - Inutilizzabilità - Esclusione.

Atteso il tenore letterale dell'art. 191 cod. proc. pen., il quale sancisce la inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, deve necessariamente ritenersi che per prove diverse da quelle legittimamente acquisite debbono intendersi non tutte le prove le cui formalità di acquisizione non siano state osservate, ma solo quelle che non si sarebbero potute acquisire proprio a cagione dell'esistenza di un espresso od implicito divieto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST.,  Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: Rv. 198371

Massime precedenti Vedi: Rv. 190571



Edita

Massime successive: Conformi, Vedi

Sez. 1, Sentenza n. 7491 del 27/05/1994 Ud.  (dep. 01/07/1994 ) Rv. 198371

Presidente: Valente A.  Estensore: Dubolino P.  Imputato: Mazzuoccolo. P.M. Tranfo. (Parz. diff.)

(Rigetta, App. Milano, Sez. Minor., 9 dicembre 1993).

673015 Prove - Inutilizzabilità- Configurabilità sulla base della illegittimità in sè della prova e non della irritualità dell'acquisizione - Compatibilità del principio con quello della utilizzabilità, ai fini del giudizio, delle sole prove legittimamente acquisite.

677023 Sentenza - Deliberazione - Prove utilizzabili - Utilizzabilità delle sole prove legittimamente acquisite - Nozione di "prova legittimamente acquisita" - È quella per cui deve trattarsi solo di prova non vietata.

Atteso il testuale tenore dell'art. 191, comma primo, cod. proc. pen., il quale sancisce la inutilizzabilità delle prove "acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge", deve ritenersi che detta inutilizzabilità possa derivare, in difetto di espressa, specifica previsione, soltanto dalla illegittimità in sè della prova stessa, desumibile dalla norma o dal complesso di norme che la disciplinano, e non invece soltanto dal fatto che la prova, in sè e per sè legittima, sia stata acquisita irritualmente. Nè in contrario potrebbe farsi richiamo all'art. 526 cod. proc. pen., secondo il quale "il giudice non può utilizzare, ai fini della deliberazione, prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento. Non potendosi, infatti, prescindere, nella interpretazione di detta ultima norma, dall'esigenza del suo inserimento in un sistema coerente e armonico che vede nettamente distinte le categorie della nullità e della inutilizzabilità (distinzione che verrebbe di fatto meno qualora ogni inosservanza formale, anche se non sanzionata da nullità ovvero sanzionata da nullità non più deducibile o comunque sanata venisse poi a rilevare come causa di inutilizzabilità), deve necessariamente ritenersi che per "prove diverse da quelle legittimamente acquisite" debbono intendersi non tutte le prove le cui formalità di acquisizione non siano state osservate, ma solo quelle che non si sarebbero potute acquisire proprio a cagione dell'esistenza di un espresso o implicito divieto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 com. 1,  Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 com. 1 CORTE COST.,  Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 CORTE COST.,  Legge 22/09/1988 num. 447 art. 526 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: Rv. 190571 Rv. 190717

Massime precedenti Vedi: Rv. 189656 Rv. 190574 Rv. 194067 Rv. 196257