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CAM Edilizia: Criteri Ambientali Minimi per progettazione e affidamento

E’ stato pubblicato (GU n. 218 del 3 dicembre scorso) il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) 24 novembre 2025, che riguarda l’adozione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nel settore edilizia per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi.

Le disposizioni si applicano a tutti i contratti pubblici aventi per oggetto servizi di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi e opere di ingegneria civile, esecuzione di lavori, inclusi gli interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento.

Il decreto sarà operativo dal 2 febbraio 2026, data dalla quale saranno abrogati il decreto 23 giugno 2022 e il decreto 5 agosto 2024.

Come nella precedente versione dei CAM, le valutazioni della conformità accreditate avranno un ruolo rilevante nell’applicazione delle nuove norme, dal momento che sono richiamate nelle specifiche tecniche, clausole contrattuali e criteri premianti.

I criteri premianti sono da considerare nei casi in cui la stazione appaltante utilizzi il miglior rapporto qualità prezzo ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto – secondo quanto previsto dall’art. 57 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici – assegnandovi una significativa quota del punteggio tecnico attribuibile.

Accreditamento e certificazioni

Nel paragrafo 1.3.5 si segnalano le definizioni:

  • Un organismo di valutazione della conformità è un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, come per esempio taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del Regolamento CE 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, dall’Ente Unico nazionale di accreditamento (l’Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano è Accredia), oppure da un Ente di accreditamento firmatario di uno degli Accordi multilaterali di mutuo riconoscimento a livello europeo (EA MLA) o internazionale (IAF MLA), oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa dell’Unione europea di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'art. 5, comma 2, dello stesso Regolamento CE 765/2008”.
  • “Ove, nella verifica dei singoli criteri, sia prevista la possibilità di dimostrare la conformità presentando una certificazione di prodotto, essa riporta, qualora previsto, il logo di Accredia o analogo Ente di accreditamento firmatario degli accordi EA/IAF MLA, il logo dell’Ente di certificazione ed eventuale marchio UNI, il codice di registrazione, il tipo di prodotto oggetto della fornitura, la data di rilascio e di scadenza.”

Nel paragrafo 2.1.2 si specificano i contenuti del capitolato di gara:

  • Le certificazioni richieste per le verifiche dei criteri dei capitoli “devono essere rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati per gli schemi specifici per il rilascio delle certificazioni, con riferimento alle norme serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e quindi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, 17021, 17024, 17029, mentre gli organismi di valutazione di conformità che effettuano attività di ispezione relativa ai requisiti richiesti sono quelli accreditati con riferimento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Quando, invece, nelle verifiche dei criteri, sono richiesti certificati o rapporti di prova rilasciati da laboratori, ci si riferisce a documentazione rilasciata da laboratori ufficiali ed autorizzati ai sensi dell’ex art. 59 del D.P.R. 380/2001 o laboratori accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per eseguire le prove richiamate nei singoli criteri.”

Valutazioni della conformità accreditate

Nel paragrafo 2.4.1 si richiamano:

  • “Emissioni in ambienti interni (inquinamento indoor), come strumento di verifica; come mezzo di prova per i requisiti di pavimenti e rivestimenti in ceramica di cui al paragrafo 2.4.11 e delle vetrate isolanti di cui al paragrafo 2.4.18; come mezzo di prova per dimostrare la competenza tecnica dei progettisti, conformemente a quanto disposto dal paragrafo 2.6.2; per le valutazioni dei rischi non finanziari ESG paragrafo 2.6.4.; come mezzo di prova per i requisiti di grassi ed oli biodegrabili; come mezzo di prova della capacità tecnica dei posatori (3.2.10); come mezzo di prova per i prodotti da costruzione da impianti che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (paragrafo 3.2.9)

Nel paragrafo 1.3.2 relativo agli studi LCA e LCC sul ciclo di vita degli edifici si stabilisce:

  • “Per i lavori di cui all’art. 34, commi a) e b) dell’allegato I.7 del Codice, il rapporto LCA sviluppato nell’ambito della progettazione esecutiva, dovrà essere accompagnato da un attestato di verifica, condotta in accordo alla UNI CEN ISO/TS 14071 "Valutazione del ciclo di vita - Processi di riesame critico e competenze dei revisori: Requisiti aggiuntivi e linee guida per la ISO 14044:2006", emesso da un organismo di certificazione accreditato per attività di validazione e verifica di asserzioni ambientali in accordo a UNI CEI EN ISO/IEC 17029.”

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