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Regolamento UE per prevenire la dispersione di pellet e ridurre le microplastiche

E’ stato pubblicato (GU UE del 26 novembre) il Regolamento UE 2025/2365, del 12 novembre scorso, che riguarda la prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l’inquinamento da microplastiche.

Ridurre l’inquinamento da microplastiche

Come evidenziato dalla Commissione europea nelle premesse del provvedimento, quando sono rilasciati e dispersi nell’ambiente marino, i pellet di plastica possono danneggiare le risorse e la vita marina e interferire con altri usi legittimi del mare, quali la pesca e l’acquacoltura.

Per questo motivo, il Regolamento stabilisce gli obblighi per la manipolazione dei pellet di plastica, al fine di prevenirne la dispersione in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, con l’obiettivo di azzerarne la dispersione.

A chi si applica il Regolamento 2025/2365

Gli obblighi del Regolamento riguardano:

a) operatori economici che hanno manipolato pellet di plastica nell’Unione in quantità pari o superiori alla soglia di cinque tonnellate nell’anno civile precedente
b) operatori economici che gestiscono impianti nell’Unione per la pulizia dei contenitori e dei serbatoi di pellet di plastica
c) vettori dell’UE e vettori dei Paesi terzi che trasportano pellet di plastica nell’Unione
d) speditori e operatori, agenti e comandanti di navi marittime che trasportano pellet di plastica in container che lasciano un porto di uno Stato membro o vi effettuano scalo.

Questi soggetti dovranno implementare una serie di misure, quali ad esempio:

  • elaborazione di un piano di gestione dei rischi per ciascun impianto conformemente all’allegato I
  • installazione delle attrezzature e l’esecuzione delle procedure descritte nel piano di gestione;
  • presentazione di un piano di gestione dei rischi all’autorità competente dello Stato membro.

Obbligo di certificazione accreditata

Entro il 17 dicembre 2027, gli operatori economici grandi imprese dovranno dimostrare che il processo di manipolazione, presso ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità pari o superiori alla soglia di 1.500 tonnellate nell’anno civile precedente, sia conforme alle prescrizioni di cui all’allegato I, ottenendo un certificato – della durata triennale – rilasciato da un certificatore.

Analoghi obblighi si applicheranno agli operatori economici che sono medie imprese (entro il 2028, con certificazione quadriennale) o micro imprese (entro il 17 dicembre 2030, con certificazione quinquennale).

I certificatori dovranno essere accreditati ai sensi del Regolamento CE 765/2008 oppure ottenere l’abilitazione a svolgere le attività di verifica e convalida secondo quanto previsto dal Regolamento CE 1221/2009 (EMAS). A tal riguardo, l’art. 9 stabilisce disposizioni aggiuntive relativamente all’accreditamento dei certificatori.

Le certificazioni dovranno essere rese secondo il modulo di cui all’allegato IV.

Esoneri e deroghe

Gli operatori economici registrati nel sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS sono esonerati dagli obblighi del Regolamento UE 2025/2365, purché il verificatore ambientale abbia controllato che le prescrizioni di cui all’allegato I siano state inserite nel sistema di gestione ambientale dell’operatore economico e siano state attuate.

Analoghe deroghe sono previste per gli operatori con sistema di gestione ambientale certificato sotto accreditamento (art. 8, comma 2).

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