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Gli attestati di conformità accreditati per fruire dell’iperammortamento in Legge di Bilancio

Notizia
07 aprile 2017

Una nuova possibilità si apre per gli Organismi di certificazione e di ispezione accreditati, grazie alla Legge di Bilancio del 2017 (Legge n. 232 del 2016) che promuove l’incentivo dell’iperammortamento nell’ambito del Piano Industria 4.0.

Le aziende che vorranno usufruire dell’iperammortamento – ossia della possibilità di aumentare del 150% il costo di acquisto del bene strumentale nuovo, o della maggiorazione del 40% relativamente all’acquisto di determinati beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica – per aumentare la quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile, dovranno presentare, tra l’altro, un attestato di conformità rilasciato da un Ente di certificazione accreditato per i beni aventi un costo unitario di acquisizione superiore a 500 mila euro.

La circolare, diffusa lo scorso 30 marzo, congiuntamente da Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo Economicolo fornisce chiarimenti sull’accesso ai bonus del 150% e del 40%, specificando i soggetti autorizzati a rilasciare gli attestati di conformità con cui accedere a tali bonus, ossia gli Organismi accreditati:

  • per la certificazione dei sistemi di gestione;
  • per la certificazione di prodotti/servizi;
  • per l’ispezione di tipo A.

Non essendo indicato lo scopo di accreditamento, né nella Legge di bilancio 2017, né nella comunicazione congiunta Agenzia delle Entrate e MiSE, ACCREDIA ha pubblicato una circolare (Circolare ACCREDIA DC N° 9/2017) in cui specifica che per poter apporre il logo ACCREDIA sugli attestati di conformità richiamati dalla Legge di Bilancio 2017, l’Organismo deve essere accreditato a fronte delle norme:

  • ISO/IEC 17020
    oppure
  • ISO/IEC 17065 (Tipo 1, in accordo alla ISO/IEC 17067)

In tal modo, ACCREDIA potrà rispondere della correttezza del comportamento dei soggetti accreditati, in conformità alle norma su indicate, solo per gli attestati di conformità rilasciati da entrambi per lo specifico scopo: “Analisi tecnica prodotta ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017 – così come modificato dall’articolo 7-novies del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18”.

Specifiche regole vengono poi puntualizzate dall’Ente in merito ai tempi delle verifiche da svolgersi presso l’Organismo, a seconda del tipo di accreditamento, e sul mantenimento dell’accreditamento stesso.

ACCREDIA ha comunque chiesto al Ministero e all’Agenzia delle Entrate ulteriori chiarimenti, con particolare riguardo alla tempistica con la quale gestire nell’immediato le attività, e alla sorveglianza del mercato, da svolgersi in particolare per gli attestati rilasciati da Organismi di certificazione esteri,  che non rientrano nel campo di attività dell’Ente.