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Sostenibilità biocarburanti e bioliquidi: schema di certificazione e procedure

Notizia
14 dicembre 2019

Il Decreto ministeriale 14 novembre 2019 predispone uno schema di certificazione sotto accreditamento per tutta la catena dei biocarburanti e bioliquidi. Nel Regolamento tecnico RT-31 di Accredia, i requisiti per gli organismi di certificazione.

Il Decreto interministeriale (Ministeri Ambiente, Sviluppo economico e Agricoltura) del 14 novembre scorso “Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi”, in vigore dal 29 novembre, introduce la certificazione per l’intera catena di consegna dei biocarburanti e dei bioliquidi. Lo schema di valutazione della conformità, frutto della collaborazione tra il Ministero dell’Ambiente e Accredia, è già attivo e può essere verificato da organismi accreditati secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e altri documenti obbligatori applicabili.

 


Il sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi


Il concetto della sostenibilità dei biocarburanti e bioliquidi non è nuovo per le aziende. Già le Direttive 2009/28/CE e 2009/30/CE hanno introdotto il rispetto di determinati criteri di sostenibilità come condizione necessaria per usufruire di incentivi e concorrere al raggiungimento degli obiettivi nazionali stabiliti dalle normative di settore. In accordo a quanto previsto dalle direttive europee, il Sistema Nazionale di Certificazione (SNC), a garanzia del rispetto della sostenibilità, prevede l’adesione al sistema di certificazione per tutti gli operatori economici della catena, dalla coltivazione o produzione del residuo alla trasformazione in prodotti intermedi, fino alla produzione in biocarburanti – incluso il biometano – o bioliquidi.

Il Decreto 14 novembre 2019 interviene con delle novità operative che puntano, secondo quanto riportato in una nota ufficiale del Ministero dell’Ambiente, a una “maggiore gestibilità del meccanismo e trasparenza del sistema”. Il Decreto dispone la pubblicazione dei registri degli operatori e la modellistica predefinita per la certificazione di sostenibilità, e prevede disposizioni ex novo, tra le quali l’introduzione dei biocarburanti “avanzati” e disposizioni specifiche per il settore del biometano utilizzato nei trasporti.

Secondo quanto stabilito, Accredia comunica l’elenco degli organismi di certificazione accreditati al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, e accerta, d’ufficio o su segnalazione, eventuali inadempimenti o anomalie nell’applicazione dello schema di certificazione, imputabili agli organismi stessi.

 


Gli organismi e l’attività di certificazione


Gli organismi di certificazione effettuano le verifiche presso gli operatori economici che aderiscono al Sistema Nazionale di Certificazione, per accertare la completezza dei contenuti riportati nelle dichiarazioni di sostenibilità, nel certificato di sostenibilità e in tutte le dichiarazioni a essi riferibili, e controllano che le informazioni sociali e ambientali fornite nelle dichiarazioni di sostenibilità siano adeguate.

Le attività svolte dagli organismi per certificare gli operatori sono così organizzate:

  • Verifica iniziale prima del rilascio del certificato di conformità
  • Prima verifica di sorveglianza entro 90 giorni dal rilascio della prima dichiarazione di sostenibilità o certificato di sostenibilità, e in ogni caso entro 6 mesi
  • Verifiche di sorveglianza annuali, a decorrere dal giorno di rilascio del certificato di conformità dell’azienda (la frequenza non dipende più dall’esito dell’analisi del rischio)
  • Verifica di rinnovo, entro 6 mesi dalla data di scadenza del certificato di conformità, la cui validità è di 5 anni

Gli organismi di certificazione trasmettono infine al GSE (Gestore dei Servizi Energetici) il registro degli operatori economici certificati con l’elenco delle verifiche effettuate.

Mentre gli operatori economici hanno un anno di tempo per adeguarsi al Decreto, per gli organismi di certificazione le disposizioni si applicano da subito.

 


Accredia e l’attività di accreditamento


I requisiti per l’accreditamento degli organismi che intendono certificare lo schema introdotto dal Decreto 14 novembre 2019 sono definiti nel Regolamento tecnico di Accredia RT-31 “Prescrizioni per l’accreditamento degli organismi che rilasciano certificati di conformità a fronte del Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi”.

Il documento riporta, per macrocategoria di prodotto, la percentuale minima da campionare durante le verifiche di sorveglianza e ricertificazione, che viene determinata sulla base del rischio.

Sono indicati inoltre i criteri di qualifica dei gruppi di verifica degli organismi di certificazione e i criteri minimi di competenza degli ispettori, rimandando, per questi ultimi, alle prescrizioni delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, UNI EN ISO 19011, alle Guide EA/IAF e MD IAF applicabili e ai Regolamenti generali di Accredia RG-01 e RG 01-03.