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“Certificati volontari” di prodotti soggetti a norme armonizzate: il divieto della UE

Notizia
08 novembre 2022

Con una comunicazione alle Autorità degli Stati membri, la Commissione europea ha dichiarato non compatibile con la legislazione dell’Unione la prassi di “certificazione volontaria” che riguarda i prodotti soggetti alle norme tecniche armonizzate.

A seguito della diffusione nel Mercato Unico di “certificati volontari” riguardanti prodotti soggetti alla legislazione di armonizzazione tecnica dell’Unione, la Commissione europea ha diffuso una nota per chiarire che la prassi della “certificazione volontaria” non è autorizzata ed è sanzionabile, quando viene svolta nei settori in cui operano gli Organismi Notificati e quando fa riferimento alle norme tecniche armonizzate.

La nota è stata inviata dalla DG GROW “Direzione Generale del Mercato interno, dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI” alle Autorità di sorveglianza sul mercato e alle Autorità di notifica di tutti gli Stati membri, ed è pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico nella sezione “Normativa tecnica”.

L’obiettivo è sanare una situazione critica nata con l’emergenza COVID-19, quando gli Organismi Notificati hanno cominciato a rilasciare “certificati volontari” per prodotti e settori per i quali non erano in possesso della notifica in base alla legislazione armonizzata applicabile: dai prodotti soggetti alle Direttive DPI, Dispositivi Medici, ATEX, RED e PED, fino a quelli molto pericolosi (macchine utilizzate in ambienti esplosivi, esplosivi per uso civile o articoli pirotecnici) per i quali la valutazione della conformità è sempre obbligatoria e non c’è alcun margine per la certificazione volontaria.

I “certificati volontari” riportavano spesso anche il simbolo della marcatura CE che, ai sensi del Regolamento CE 765/2008  (art. 30, par. 2) può essere apposta esclusivamente sui prodotti e solo dopo aver eseguito i test di prodotto e le procedure di valutazione della conformità prescritte secondo la normativa armonizzata dell’Unione Europea applicabile. In realtà la Decisione 768/2008/CE, all’art. R12, par. 1, prevede la possibilità di apporre la marcatura CE sugli imballaggi o sui documenti di accompagnamento, ma solo nel caso in cui non è possibile applicarla al prodotto o alla sua targhetta e se la legislazione di prodotto prevede tali documenti.

Con la nota della DG GROW, la Commissione ha dunque confermato che la prassi della “certificazione volontaria” in ambito notificato non è compatibile con la legislazione dell’Unione europea sui prodotti, poiché crea fraintendimenti e incomprensioni sul valore effettivo dei relativi “certificati volontari”, generando anche incertezze sull’effettiva sicurezza e conformità dei prodotti stessi.

Si ammette che un Organismo Notificato svolga attività in ambiti che esulano dalla legislazione per la quale è notificato, ma nel rispetto di specifici requisiti e indicazioni, volti a evitare ogni confusione sul mercato e fraintendimento da parte degli utilizzatori. In tali circostanza, l’Organismo Notificato deve:

  • chiarire in maniera inequivocabile che tali attività non rientrano negli ambiti coperti dalla propria notifica ai sensi della legislazione di prodotto armonizzata dell’Unione
  • non utilizzare il proprio numero di notifica per valutazioni, prove, certificati
  • non sovrapporre, e distinguere chiaramente, le attività notificate e quelle “non notificate” che devono essere esplicitamente indicate come tali.

A fronte di eventuali violazioni delle nuove disposizioni sulla prassi della “certificazione volontaria” da parte degli Organismi Notificati, la Commissione europea si è riservata il diritto di intraprendere ogni azione necessaria per contestare la l’attività di certificazione, o di revocare la notifica, e ha formulato specifiche raccomandazioni alle Autorità degli Stati membri:

  • Le Autorità di sorveglianza del mercato devono verificare nei loro mercati la presenza di prodotti accompagnati da documentazione errata e intraprendere le azioni appropriate, fino al ritiro dal mercato dei prodotti per i quali non sono state rispettate le procedure di valutazione della conformità previste dalla rispettiva legislazione.
  • Le Autorità di notifica/designazione devono assicurarsi che gli organismi da loro notificati o designati non stiano compiendo attività ingannevoli tramite la notifica e che utilizzino correttamente il numero di notifica e solo per i settori applicabili e in caso di uso improprio possono valutare la revoca della notizia.