Ispezioni - Punto normativo
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Accessibilità delle stazioni ferroviarie per le Persone con Mobilità Ridotta (PMR)

 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha pubblicato il Decreto direttoriale n.12 del 2 marzo 2026 che riguarda  il “monitoraggio degli interventi correlati al miglioramento dell’accessibilità per le Persone con Ridotta Mobilità (PMR) delle stazioni ferroviarie e qualifica dei soggetti terzi abilitati al rilascio di attestazioni”.

Il decreto, applicabile ai principali interventi inseriti nel programma di Manutenzione Straordinaria delle stazioni, si pone due obiettivi:

  • stabilisce i criteri e le modalità per l’ottimizzazione del modello di monitoraggio degli interventi correlati al miglioramento dell’accessibilità delle stazioni, previsti dal Regolamento UE 1300/2014 e riportati nel Piano Nazionale di Attuazione della STI PRM
  • definisce un sistema di qualifica di soggetti terzi accreditati che, su incarico del Gestore della Rete ferroviaria, possono svolgere attività di verifica e validazione, circa la classificazione del livello di accessibilità delle stazioni ferroviarie alle persone con ridotta mobilità.

L’attività di verifica e validazione potrà essere svolta esclusivamente da Organismi Notificati (NoBo), specificatamente accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per l’accreditamento degli organismi di ispezione e qualificati dal MIT.

Qualificazione degli organismi

L’art. 4 disciplina in modo puntuale il procedimento di qualificazione degli organismi di ispezione di terza parte, delineando requisiti soggettivi, iter procedurale, effetti del provvedimento e obblighi successivi.

  • In primo luogo, si stabilisce che gli Organismi Notificati, già in possesso di accreditamento conforme allo schema previsto dall’Allegato B, possono presentare al MIT un’istanza di qualifica.
  • L’istanza di qualifica presentata al Ministero deve essere formalizzata secondo modalità rigorose: sottoscrizione del legale rappresentante, assolvimento dell’imposta di bollo, utilizzo esclusivo del modello di domanda di cui all’Allegato C e trasmissione della documentazione ivi prevista. La medesima procedura si applica anche ai casi di rinnovo o modifica della qualifica, assicurando uniformità formale e sostanziale del procedimento.
  • L’adozione del provvedimento di qualifica è subordinata all’esito positivo dell’istruttoria, disciplinata puntualmente nell’Allegato D. In caso di esito favorevole, il MIT rilascia un provvedimento la cui validità è temporalmente allineata alla scadenza del certificato di accreditamento, introducendo così un vincolo di stretta correlazione tra accreditamento e qualifica.

Directory degli organismi qualificati

Sotto il profilo della pubblicità e della cooperazione istituzionale, le qualifiche rilasciate sono comunicate dal MIT ad Accredia e a Rete Ferroviaria Italiana (RFI), nonché pubblicate sul sito istituzionale del Ministero. L’efficacia operativa dell’Organismo Notificato decorre dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo.

Obblighi e responsabilità

L’art. 4 impone inoltre un obbligo di continuità organizzativa in capo all’Organismo Notificato, che deve mantenere inalterate: struttura, organizzazione, gestione del personale e risorse strumentali, comprese le scelte relative all’impiego di consulenti esterni, secondo quanto risultante dalla documentazione depositata. Eventuali modifiche sono subordinate a preventiva approvazione da parte di ACCREDIA, rafforzando il controllo sull’assetto operativo dell’organismo.

Infine, è previsto un meccanismo di coordinamento tra ACCREDIA e MIT in caso di sospensione o revoca dell’accreditamento: Accredia è tenuta a darne comunicazione al MIT, che, sulla base della gravità e di valutazioni discrezionali, può disporre la sospensione o la revoca dell’autorizzazione, assicurando coerenza tra stato dell’accreditamento e permanenza della qualifica.

Disposizioni transitorie

In deroga alle precedenti norme, l’art. 5 detta disposizioni transitorie:

  • Gli Organismi Notificati già in possesso, alla data di pubblicazione del decreto, di qualifiche DeBo e AsBo in corso di validità, sono tenuti, entro 60 giorni da tale data, a richiedere l’estensione del proprio certificato di accreditamento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, per le attività disciplinate dal decreto, secondo lo schema previsto dall’Allegato B. Si configura, dunque, un obbligo tempestivo di adeguamento agli standard richiesti dal nuovo assetto normativo.
  • Nelle more dell’ottenimento dell’estensione del certificato di accreditamento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, è consentita la presentazione di un’istanza di qualifica temporanea, che deve rispettare i requisiti formali previsti per la qualifica ordinaria: utilizzo del modello di cui all’Allegato C, sottoscrizione del legale rappresentante, regolarità fiscale (imposta di bollo) e completezza documentale. Inoltre, deve contenere il riferimento al certificato di accreditamento vigente ed essere accompagnata da un impegno formale ad avviare le procedure necessarie per l’estensione dello stesso, introducendo così un vincolo di responsabilizzazione dell’ente richiedente.
  • Il mancato conseguimento, ovvero la mancata trasmissione dell’estensione dell’accreditamento entro un anno dall’entrata in vigore del decreto, comporta la decadenza automatica dell’autorizzazione transitoria e il divieto a svolgere ulteriori attività ai sensi del Decreto direttoriale n.12 del 2 marzo 2026.
SCHEDA
Organismi di ispezione

Gli organismi di ispezione ottengono l’accreditamento secondo la norma ISO/IEC 17020, per ispezionare prodotti, servizi, processi o impianti, come organismi di Tipo A, Tipo B o Tipo C, in funzione della loro indipendenza organizzativa.

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