Verifiche e validazioni

CBAM, le regole per l’accreditamento degli organismi di verifica e validazione

 

Definite tempistiche e fasi del percorso autorizzativo per gli organismi che intendono verificare le emissioni incorporate nelle merci importate nell’UE. L’accreditamento elemento chiave del nuovo assetto regolatorio europeo operativo dal 1° gennaio.

Il 1° gennaio 2026, con la conclusione della fase transitoria del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), il sistema europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere è entrato nella piena operatività.

Gli importatori che superano la soglia di 50 tonnellate annue di merci soggette al meccanismo, devono ottenere lo status di “dichiarante CBAM autorizzato” e presentare una dichiarazione annuale con le emissioni incorporate nei prodotti importati.

La dichiarazione indica il quantitativo di merci importate, le emissioni di CO₂ incorporate e il numero di certificati CBAM da restituire. In questo contesto, il ruolo degli organismi di verifica e validazione accreditati è centrale per rafforzare la comparabilità e la credibilità delle informazioni ambientali nel mercato dell’Unione europea.

Per definire le regole e le tempistiche dell’accreditamento secondo le norme ISO/IEC 17026 e ISO 14065, Accredia ha emesso la Circolare informativa DC N° 07/2026.

Quadro normativo

Introdotto dal Regolamento UE 2023/956 e modificato dal Regolamento UE 2025/2083, il CBAM è uno strumento di politica climatica concepito per prevenire la delocalizzazione delle emissioni di carbonio e garantire una concorrenza leale tra i produttori dell’UE e quelli extra-UE. Se i prodotti che utilizzano processi ad alta intensità di carbonio sono fabbricati al di fuori dell’UE, l’importatore è tenuto a pagare le emissioni incorporate al momento dell’introduzione nel territorio dell’UE.

I settori coinvolti, nella fase attuale, sono quelli a più alta intensità carbonica: cemento, ghisa, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno.

Per queste categorie, le emissioni incorporate – dirette e, ove previsto, indirette – devono essere determinate secondo metodologie armonizzate e, quando basate su dati reali di produzione, sottoposte a verifica da parte di organismi accreditati da un Ente nazionale, conforme al Regolamento CE 765/2008.

Competenze dei verificatori

A novembre 2025, la Commissione europea ha pubblicato il Regolamento delegato UE 2025/2551 che integra il CBAM, specificando le condizioni per il rilascio dell’accreditamento ai verificatori, per il controllo e la supervisione dei verificatori accreditati, per la revoca dell’accreditamento e per il riconoscimento reciproco e la valutazione tra pari degli organismi di accreditamento.

Gli Enti nazionali di accreditamento devono infatti garantire che i verificatori possiedano le competenze necessarie per comprendere i processi tecnici svolti dagli impianti e per valutare i confini specifici di monitoraggio e rendicontazione di un impianto, a seconda dei beni prodotti. A tal fine, viene creato un ambito di accreditamento separato per ciascun gruppo di attività CBAM pertinente, in modo che gli Enti siano in grado di valutare la competenza e le prestazioni del verificatore in base a criteri specifici.

Accreditamento dei verificatori

Ai sensi del Regolamento CBAM e del Regolamento delegato UE 2025/2551, un verificatore con sede nell’UE deve quindi presentare domanda di accreditamento al proprio Ente nazionale di accreditamento. I verificatori stabiliti in un paese terzo devono richiedere l’accreditamento a un Ente dell’UE che fornisca accreditamenti nell’ambito del CBAM dell’UE.

Una volta completato il percorso di accreditamento e la registrazione nel registro CBAM gestito dall’Autorità competente dello Stato membro in cui l’organismo ha sede, il verificatore può operare nell’ambito del meccanismo. La richiesta di registrazione deve essere trasmessa entro due mesi dalla data di concessione dell’accreditamento e non prima del 1° settembre 2026. In questa fase assume particolare rilievo la verifica del prezzo del carbonio eventualmente pagato nel Paese terzo di produzione, elemento che può incidere sulla quantità di certificati CBAM che l’importatore è tenuto a restituire.

L’organismo accreditato è chiamato a esprimere un giudizio con ragionevole livello sicurezza sul prezzo del carbonio effettivamente pagato e attribuito alle emissioni incorporate. Tale attività si svolge attraverso la verifica della corretta applicazione delle metodologie di calcolo, dell’attribuzione delle emissioni ai beni e dell’eventuale presenza di rimborsi o compensazioni. Le competenze richieste comprendono una conoscenza approfondita dei meccanismi di carbon pricing e della normativa applicabile nel Paese di produzione a garanzia della credibilità e dell’affidabilità del meccanismo.

Iter e tempistiche di accreditamento

Come spiega la Circolare informativa DC N° 07/2026, gli organismi di verifica e validazione che intendono richiedere l’accreditamento per lo schema CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism devono accedere a un percorso organizzato secondo tempistiche e modalità differenziate in funzione delle diverse casistiche di accreditamento.

Organismo accreditato ISO/IEC 17029, ISO 14065 e schema EU ETS

  • Dal 1° al 30 aprile 2026: accettazione domande ed esame documentale di estensione
  • Dal 1° giugno al 31 agosto 2026: verifiche in sede di estensione.

Organismo accreditato ISO/IEC 17029 e ISO 14065

  • Dal 1° al 30 maggio 2026: accettazione domande di estensione, valutata in relazione al numero delle richieste pervenute ad Accredia ed esame documentale di estensione
  • Dal 1° luglio al 30 settembre 2026: verifiche in sede di estensione.

Organismo accreditato ISO/IEC 17029 e ISO 14065 da Ente di accreditamento firmatario degli accordi IAF/MLA per verifica e validazione

  • Da giugno 2026: accettazione domanda di accreditamento, valutata in relazione al numero delle domande pervenute ad Accredia ed esame documentale di accreditamento
  • Da settembre 2026: verifiche in sede di accreditamento.
SCHEDA
Organismi di verifica e validazione

Gli organismi di verifica e validazione vengono accreditati secondo la norma ISO/IEC 17029, per verificare e validare le asserzioni (claim) di organizzazioni pubbliche e private in tutti i settori, dall’ambiente all’energia, dalla nutrizione alla salute.

SCHEDA
Dichiarazioni emissioni gas serra delle merci importate – CBAM

Il Regolamento CBAM introduce il così detto “meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere” (Carbon Border Adjustment Mechanism) che prevede l’applicazione di un prezzo per le emissioni incorporate nei prodotti importati di alcune tipologie di industrie.

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