Il CGARS, attenendosi alle statuizioni della Corte di Giustizia Europea in sede di rinvio pregiudiziale, conferma l’unicità del ruolo dell’Ente Nazionale di accreditamento e il conseguente obbligo degli Organismi stabiliti nello Stato membro di richiedere l’accreditamento esclusivamente a tale Ente.
Unico organismo nazionale; pubblici poteri; compiti di Accredia; esclusiva.