Nome scheda

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Servizio

Certificazioni di prodotti e servizi

Settore

Dispositivi di protezione individuale

Riferimento normativo

Direttiva 89/686/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale
Regolamento (UE) 2016/425
sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio

Descrizione

I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono definiti dalla Direttiva applicabile come quei prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l’indossi, o che li porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza.

Molti DPI sono articoli di abbigliamento quali indumenti, copricapi, guanti, calzature, occhiali: in tal caso, il DPI viene “indossato” (ad esempio, le protezioni dell’udito o le imbracature di arresto della caduta).  Altri tipi di DPI devono , invece,  essere “tenuti” in mano, come gli schermi per proteggere gli occhi e il viso durante la saldatura.

Un dispositivo portatile che non è indossato né tenuto in mano durante il suo utilizzo non può venir definito come DPI. Ad esempio, le stuoie isolanti o gli sgabelli usati dagli elettricisti così come gli schermi di protezione posti nelle stazioni di lavoro non sono considerati DPI.

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