Professionisti BIM, regole e procedure omogenee per la certificazione accreditata

In un percorso di crescente digitalizzazione, il settore delle costruzioni si avvale di un nuovo approccio metodologico, il BIM (Building Information Modeling), che consente di gestire in modo integrato e simultaneo tutte le informazioni e le conoscenze messe in campo nelle diverse fasi del processo, dall’ideazione alla realizzazione, alla gestione, verifica e manutenzione, fino all’intero ciclo di vita di un’opera.

La norma UNI 11337-7:2018, in vigore dal 13 dicembre 2018, definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle quattro figure professionali chiamate a gestire la metodologia BIM:

  • il gestore dell’ambiente di condivisione dei dati (CDE Manager)
  • il gestore dei processi digitalizzati (BIM Manager)
  • il coordinatore dei flussi informativi (BIM Coordinator)
  • l’operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa (BIM Specialist).

Un’opportunità per questi professionisti che possono valorizzare le proprie competenze ottenendo da un organismo di certificazione accreditato un attestato di conformità alla norma tecnica, riconosciuto come titolo professionale ai sensi dell’art. 9 della Legge 4/2013 sulle professioni non regolamentate.

La nuova prassi di riferimento UNI/PdR 78:2020 “Requisiti per la valutazione di conformità alla UNI 11337-7:2018 Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni – Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure professionali coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa”, nata dalla collaborazione tra UNI e Accredia, fornisce quindi indicazioni applicative sulle modalità di valutazione e certificazione dei professionisti del BIM già definite secondo la norma UNI 11337-7.

Inoltre, secondo quanto riportato nel testo stesso, la prassi “fornisce in modo puntuale degli elementi comuni per la trasparenza e l’uniformità dei processi volontari di valutazione di conformità di parte terza, finalizzati alla certificazione delle persone, gestiti dagli organismi di certificazione accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024.”

Nel dettaglio, vengono fornite indicazioni in merito ai seguenti elementi:

  • struttura dell’organizzazione che rilascia la valutazione di conformità
  • requisiti della commissione esaminatrice o dell’esaminatore qualificato (grandparent), chiamato a dimostrare la propria esperienza in ambito BIM in virtù della partecipazione a progetti multidisciplinari o allo sviluppo e gestione della metodologia attraverso attività di consulenza
  • requisiti di accesso all’esame di certificazione per ognuna delle categorie di figure professionali del BIM che il candidato deve possedere
  • modalità d’esame e conseguente valutazione
  • durata della certificazione (5 anni)
  • sorveglianza annuale e rinnovo della certificazione.

La prassi di riferimento UNI/PdR 78:2020 “porta benefici a tutti” – dichiara Giuseppe Rossi, Presidente di Accredia – “d’ora in avanti, infatti, gli organismi accreditati potranno rilasciare certificazioni BIM avendo come unico riferimento norma e prassi UNI, che assicureranno omogeneità di approccio e procedure.

I professionisti che sceglieranno di certificarsi valorizzeranno le proprie competenze e capacità, migliorando la propria reputazione e acquisendo maggiore competitività su un mercato sempre più innovativo, alla ricerca di figure qualificate. Le società di ingegneria o di architettura e le stazioni appaltanti potranno rivolgersi a professionisti certificati da organismi dei quali Accredia verifica la competenza, l’imparzialità e l’indipendenza”.

Ci si auspica nel 2020 un incremento delle domande di accreditamento, anche sulla scia del Decreto 560 del 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che a partire da quest’anno ha esteso agli appalti a partire dai 50 milioni di euro l’obbligatorietà del BIM, già in vigore dal 1° gennaio 2019 per quelli superiori a 100 milioni di euro.