Pareri sugli schemi di D.Lgs. DPI e bruciatori di carburanti gassosi

E’ terminato a gennaio scorso l’iter per l’acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni del Parlamento, su due schemi di decreti legislativi, previsti nella Legge di delegazione europea 2016-2017, e necessari per adeguare la normativa italiana ai corrispondenti Regolamenti UE:

  • Dispositivi di Protezione Individuale, in attuazione del Regolamento (UE) 425/2016 che abroga la Direttiva 89/686/CEE (Atto n. 57)
  • Apparecchi che bruciano carburanti gassosi, in attuazione del Regolamento (UE) 426/2016 che abroga la direttiva 2009/142/CE (Atto n. 58)

I Regolamenti sostituiscono precedenti provvedimenti in materia emessi prima del Regolamento CE 765/2008 sull’accreditamento e la vigilanza del mercato, e ne adeguano le prescrizioni al “nuovo quadro normativo” (NQN) relativo alla valutazione della conformità. I due provvedimenti richiamano ora il Regolamento europeo 765 in relazione alla qualificazione degli organismi che effettuano i controlli necessari all’immissione sul mercato dei dispositivi di protezione individuale e dei bruciatori di carburanti gassosi.

In Italia i Ministeri competenti hanno da tempo stipulato convenzioni con Accredia per accreditare gli organismi che rilasciano la certificazione di questi prodotti, e i relativi schemi di decreto prevedono l’accreditamento come pre-requisito per la notifica degli organismi competenti alla Commissione europea, confermando la prassi di autorizzazione in essere.

Nei pareri espressi dalle Commissioni Politiche dell’Unione europea di Camera e Senato, si osserva che lo schema del decreto legislativo relativo ai DPI non è sufficientemente chiaro nell’esplicitazione formale della possibilità di affidare all’Ente unico di accreditamento, mediante convenzioni, la valutazione propedeutica alla notifica dell’idoneità degli organismi di certificazione. Nella stesura definitiva, il Governo, che dovrà emettere i provvedimenti potrà, senza obbligo, tenere conto di questa osservazione.