Nuovo RT-07: cosa cambia per gli organismi di ispezione nel settore costruzioni

Lo scorso 14 febbraio il Consiglio Direttivo di Accredia ha approvato la nuova edizione (rev. 03) del “Regolamento Tecnico RT-07 – Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi di Ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni”.

Il documento identifica chiaramente le caratteristiche che gli organismi di ispezione devono possedere in termini di qualificazione dell’organizzazione, risorse, know-how, impostazione e gestione dei rapporti con il committente, pianificazione, conduzione e documentazione delle indagini.

Così da operare efficacemente nel settore delle costruzioni e nelle tipologie ispettive per i quali richiedono l’accreditamento.


Le tipologie ispettive


Le prescrizioni del nuovo RT-07 riguardano gli organismi di Tipo A, B e C che attualmente possono effettuare in Italia attività di verifica e di controllo, ma con livelli di responsabilità diversi l’uno dall’altro. La tipologia dipende dalla misura della loro indipendenza, che rafforza la fiducia dei clienti nella capacità dell’organismo di eseguire la verifica con imparzialità.

  • L’organismo di Tipo A è totalmente indipendente dagli altri attori del processo: può effettuare verifiche e controlli ma non realizzare progettazione, direzione lavori, consulenza e attività di manutenzione. Questo contribuisce a garantire l’imparzialità e la riservatezza a tutti i livelli.
  • L’organismo di tipo B è identificabile all’interno di organizzazioni che svolgono anche altre attività come la progettazione o direzione lavori. Può erogare l’attività di verifica solo per la casa madre e non verso terzi, garantendo l’imparzialità attraverso l’impiego di personale diverso da quello impiegato per le altre attività.
  • L’organismo di tipo C è identificabile, ma non necessariamente separato dall’organizzazione definita madre. Sebbene al suo interno possa svolgere attività di progettazione e consulenza, è autorizzato a effettuare anche ispezioni e verifiche purché non con lo stesso personale. E può erogare servizi anche a terzi, come nel caso delle società di progettazione.

Le modifiche di RT-07


Il Regolamento RT-07 definisce requisiti e modalità applicabili per le attività svolte dagli organismi di ispezione, sia in ambito cogente sia in quello volontario. Infatti, la revisione è stata condotta da un apposito Gruppo di Lavoro coordinato dal Dipartimento Certificazione e Ispezione di  Accredia, composto da rappresentanti di organismi già accreditati o interessati all’accreditamento (in forma sia singola che associata) e da rappresentanti dei numerosi stakeholder (stazioni appaltanti, società di ingegneria, ecc.).

Il documento non è strutturato secondo la numerazione della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 “Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni” e contiene due Appendici (la prima per la verifica dei progetti e la seconda per il controllo tecnico in corso d’opera).

L’Appendice 2 ha subito le modifiche più rilevanti ed è stata completamente rinnovata, recependo prima di tutto quanto previsto dal Decreto del MISE del 20 luglio 2022, n. 154 sulla polizza indennitaria decennale  “Regolamento recante il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122”. Entrato in vigore il 5 novembre scorso, il DM ha introdotto il concetto fondamentale che per assicurare l’operatività della garanzia assicurativa degli immobili, da costruire o in costruzione, è necessario che un controllore tecnico effettui con esito positivo le attività ispettive in corso d’opera, documentate nei rapporti di ispezione.

Dunque, l’attività di controllo tecnico può essere erogata solo da organismi di ispezione di Tipo A.

L’Appendice contiene anche due tabelle, che specificano in maniera chiara il numero minimo delle ispezioni e la frequenza minima dei sopralluoghi da effettuare per ogni sistema tecnologico o per ogni tipologia di opera oggetto di controllo tecnico. Un aggiornamento finalizzato a rendere omogenea la modalità di esecuzione dell’attività ispettiva da parte di tutti gli organismi di Tipo A.

Sono stati inoltre aggiornati e accorpati nella parte generale tutti i termini e le definizioni, così come i riferimenti legislativi e le normative tecniche inseriti precedentemente nelle Appendici.

Tra le modifiche apportate, si evidenziano anche il riferimento esplicito all’esclusione del controllo di opere o parti d’opera già realizzate prima dell’affidamento dell’attività di controllo tecnico, e l’eliminazione di tutti i riferimenti al controllo tecnico su opere parzialmente realizzate o ultimate all’interno del Regolamento. Quindi, il controllo tecnico deve essere erogato nel momento in cui i lavori hanno inizio.


Il periodo di transizione


Il Regolamento Generale RG-07 è entrato in vigore il 21 febbraio scorso.

Infatti, per rispondere alle esigenze del mercato e agevolare le richieste delle Associazioni di categoria, Accredia ha previsto per il Regolamento Tecnico RT-07 un periodo di transizione di 6 mesi dall’entrata in vigore della rev. 03, come specificato nella Circolare informativa DC N° 11/2023 “Emissione rev. 03 del Regolamento RT-07 sull’accreditamento degli Organismi di Ispezione UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni”.

Le disposizioni permettono agli organismi di ispezione già accreditati di gestire e concludere le commesse di controllo tecnico che presentano opere parzialmente realizzate prima dell’affidamento dell’attività, applicando la precedente edizione di RT-07 (rev. 02) e di adeguare il proprio sistema di gestione ai nuovi requisiti.

Per i nuovi organismi di ispezione e per la gestione delle commesse di controllo tecnico relative a opere in costruzione o da costruire da parte degli organismi già accreditati, si applicherà il nuovo RT-07 rev. 03, dopo la sua entrata in vigore.