Decreto produzione biologica ed etichettatura dei prodotti

Disposizione che interessano l’Infrastruttura per la Qualità:

  • Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici – D.Lgs. 148/2023

 

E’ stato pubblicato (GU n. 254 del 30 ottobre scorso) il D.Lgs. 148/2023 sul biologico che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2018/848, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del Regolamento UE 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

In vigore dal 14 novembre, il Decreto conferma il ruolo degli organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del Reg. 765/2008, nell’ambito delle procedure di certificazione dei prodotti biologici.

Gli organismi di controllo nel settore del biologico dovranno infatti essere accreditati alla “alla versione più recente della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065” e presentare una specifica istanza di autorizzazione al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Il provvedimento di autorizzazione dovrà essere rilasciato dal Ministero entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza e la revoca del certificato di accreditamento comporterà anche la revoca dell’autorizzazione ministeriale.

Oltre agli organismi di certificazione, anche i laboratori accreditati continueranno a svolgere le proprie attività nel settore biologico.

 

Obblighi degli organismi di controllo in relazione alla non conformità (art. 10)

Gli organismi dovranno, tra l’altro, “servirsi di laboratori di analisi designati dal Ministero, e, laddove emerga la necessità, utilizzare prove accreditate per la ricerca di singole sostanze non ammesse nella produzione biologica”.

 

Designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali (art. 11)

Il Ministero, con apposito Decreto, definirà i “requisiti dei laboratori che intendono proporsi come laboratori ufficiali per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell’ambito dei controlli ufficiali effettuati dagli organismi di controllo” (comma 2). Tali laboratori dovranno operare secondo la versione più recente della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed essere accreditati da un organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi del Regolamento CE 765/2008 (comma 3).

 

Controperizia (art. 12)

L’attività dei laboratori accreditati sarà rilevante anche in sede di controperizia: l’operatore economico, ove sia stata riscontrata la presenza di sostanze non ammesse, potrà far eseguire una nuova analisi presso “un laboratorio accreditato di propria fiducia” (comma 4).

Tra le novità introdotte dal D.Lgs. 148/2023 figura anche la possibilità per Accredia di operare all’interno del Sistema informativo per il biologico (SIB). Questo sistema (come spiegato nella sezione A dell’allegato IV) utilizza l’infrastruttura del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per gestire i procedimenti amministrativi previsti dalla normativa dell’Unione europea, nazionale e regionale, in materia di produzione biologica a carico degli operatori.