Disposizioni che interessano l’Infrastruttura per la Qualità:
- Certificazione dell’innovazione – DL 73/2022
- Delega contratti pubblici – Legge 78/2022
Certificazione dell’innovazione – DL 73/2022
E’ stato pubblicato (GU n. 143 del 21 giugno) il DL 73/2022 “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”.
Tra le diverse misure fiscali, l’art. 23 si occupa delle modalità di accertamento delle caratteristiche di innovazione per l’ammissibilità al credito di imposta, nella misura del 20% dei costi sostenuti dalle imprese dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, come previsto dall’art. 31 della Legge 106/2021.
Art. 23, comma 2
Al fine di favorire l’applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall’articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. Analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n 160 del 2019.
I requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione saranno individuati con un DPCM, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro il 22 luglio prossimo.
Tra i requisiti si indicano professionalità, onorabilità e imparzialità. L’auspicio è che l’accreditamento venga inserito a garanzia della competenza e imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, così come successo con il modello Industria 4.0.
Delega contratti pubblici – Legge 78/2022
E’ stata pubblicata (GU n. 146 del 24 giugno) la Legge 78/2022 che delega il Governo a redigere il nuovo impianto normativo sugli appalti pubblici, con la prima fondamentale missione di rendere attuabili e attuati, nei tempi previsti, gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, costituite dal D.Lgs 50/2016 e da una serie (incompleta) di provvedimenti di attuazione, vedono coinvolte in diversi punti le valutazioni della conformità garantite dall’accreditamento: in particolare, relativamente al sistema di qualificazione degli operatori economici che eseguono lavori pubblici e a quello di qualificazione dei soggetti che effettuano la verifica dei progetti.
La delega affidata al Governo non fa pensare a un mutamento di rotta rispetto al ricorso alle valutazioni della conformità accreditate, alle quali sempre più spesso il legislatore affida compiti di qualificazione di beni, servizi ed operatori. D’altra parte i sistemi di gestione certificati sotto accreditamento, per la qualità, la sicurezza, l’ambiente, la prevenzione della corruzione, la parità di genere, così come le certificazioni di prodotto e servizio o le numerose prove di laboratorio accreditate, possono ben rispondere ad alcuni dei 31 criteri di delega, come quello espresso all’art. 1.
All’art. 1 lettera s), se pure si richiede di rivedere, semplificandolo, il sistema di qualificazione degli operatori economici, si specifica:
valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, dell’adeguatezza dell’attrezzatura tecnica e dell’organico, delle attività effettivamente eseguite e del rispetto della legalità, delle disposizioni relative alla prevenzione antimafia, alla tutela del lavoro e alla prevenzione e al contrasto della discriminazione di genere, …
Allo stesso modo le valutazioni di conformità sotto accreditamento possono rappresentare una soluzione rispetto al criterio esposto all’art.1 lettera f):
semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, in innovazione e ricerca nonché in innovazione sociale, anche al fine di conseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, e di incrementare il grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche secondo i criteri di cui al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020; previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell’affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, in particolare attraverso la definizione di criteri ambientali minimi, da rispettare obbligatoriamente, differenziati per tipologie ed importi di appalto e valorizzati economicamente nelle procedure di affidamento, e l’introduzione di sistemi di rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali; in seguito all’emanazione di nuovi decreti ministeriali in materia di criteri ambientali minimi, previsione di un periodo transitorio con tempi congrui per l’avvio della relativa applicazione;
Infine, all’art. 1, lettera h) punto 3, che prevede di incentivare, tra l’altro, la parità di genere nelle imprese, il Governo ha già risposto adottando un sistema premiale per le organizzazioni che ottengono la certificazione accreditata della parità di genere in base alla Prassi di riferimento PdR UNI 125:2022.