Disposizioni che interessano l’Infrastruttura per la Qualità:
- Criteri Ambientali Minimi (CAM) servizi di ristoro e distribuzione di acqua di rete a fini potabili – Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) 6 novembre 2023
- Albo dei consulenti tecnici d’ufficio dei tribunali – Decreto del Ministero della Giustizia 109/2023
CAM servizi di ristoro e distribuzione di acqua di rete a fini potabili – Decreto Mase 6 novembre 2023
E’ stato pubblicato (GU n. 282 del 2 dicembre scorso) il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 6 novembre 2023 che riguarda i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili.
Verifica dei CAM e mezzi di prova (1.3)
Il decreto ricorda che “ai sensi dell’art. 87 comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativo allegato II.8 , riguardo a rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro online dei certificati e costi del ciclo vita, laddove vengano richieste verifiche effettuate da un organismo di valutazione della conformità”, e specifica che la dicitura indica un “organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del Regolamento CE 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA.”
Il provvedimento sottolinea inoltre che “gli Organismi di valutazione della conformità che rilasciano delle certificazioni, sono quelli accreditati a fronte delle norme serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ovvero a fronte delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, 17021, 17024, 17029, mentre gli Organismi di valutazione di conformità che effettuano attività di ispezione relativa ai requisiti richiesti sono quelli accreditati a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Quando nelle verifiche dei criteri sono richiesti rapporti di prova, ci si riferisce a rapporti rilasciati da laboratori, anche universitari, accreditati da un Organismo Unico di Accreditamento in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per eseguire le prove richiamate nei singoli criteri oppure notificati dal Ministero competente per l’attività di prova in riferimento al Regolamento (UE) n. 305/2011 in accordo con le disposizioni, in ordine a tempi e modalità, riportate nella Circolare Prot. CSLLPP n. 983 in data 28/01/2021”.
Imballaggi (2.1.6)
Nei CAM per i servizi di ristoro con l’installazione e la gestione di macchine, le valutazioni di conformità, inoltre, sono richiamate nelle specifiche tecniche, nelle clausole contrattuali e nei criteri premianti. A titolo esemplificativo, con riferimento alle specifiche tecniche degli imballaggi, “le bottiglie e le vaschette in PET utilizzate per i prodotti offerti, debbano contenere almeno il 30% di PET riciclato”.
Per dimostrare il rispetto di tale disposizione, l’offerente, dovrà fornire la certificazione di prodotto idonea ad attestare l’utilizzo di materiale riciclato per la produzione delle stesse bottiglie e vaschette in PET (ad esempio Plastica seconda vita, ReMade in Italy).
Prodotti esotici (2.2.2.6)
Nelle clausole contrattuali, inoltre, le certificazioni sono richiamate per definire alcune delle caratteristiche dei prodotti presenti all’interno dei distributori. Se sono presenti prodotti esotici (ad esempio, cacao, cioccolata, ananas, banane, zucchero di canna grezzo), questi devono essere biologici, oppure provenienti da commercio equo e solidale nell’ambito di uno schema di certificazione riconosciuto. I prodotti potranno essere certificati secondo uno standard riconosciuto dalla Commissione europea che ne garantisca la sostenibilità ambientale, o, nel caso della cioccolata, tramite una certificazione che garantisca la tracciabilità dei prodotti secondo lo standard internazionale ISO 34101 sul cacao sostenibile.
Se sono presenti snack contenti formaggi o latticini, inoltre, dev’essere messa a disposizione almeno una linea di prodotti biologici o a marchio di qualità DOP o “di montagna” in conformità al Regolamento UE 1151/2012.
Adozione di misure di gestione ambientale (2.3.3.1)
Tra i criteri premianti, si segnala l’attribuzione di un punteggio tecnico all’operatore economico in possesso della registrazione EMAS o della certificazione UNI EN ISO 14001 (in corso di validità) e all’operatore che abbia redatto un report di sostenibilità coerente con i GRI Standards negli ultimi due anni.
È attribuito un punteggio premiante anche all’operatore che si impegna, nell’ambito di un progetto di durata triennale, ad attivare iniziative, attraverso il coinvolgimento di Enti, società o personale specializzato e i propri subfornitori, volte a far sì che nei prodotti di origine animale sia promosso l’ottenimento della certificazione relativa al Sistema di Qualità Nazionale del Benessere Animale (SQNBA).
Albo dei consulenti tecnici d’ufficio dei tribunali – Decreto del Ministero della Giustizia 109/2023
E’ stato pubblicato (GU n. 187 dell11 agosto scorso) il Decreto del Ministero della Giustizia 109/2023, che detta disposizioni relative all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio dei tribunali (istituito in ogni tribunale). Il provvedimento individua, tra l’altro, i contenuti dell’albo e della domanda di iscrizione, le categorie professionali e i relativi settori di specializzazione, le condizioni per la sospensione e cancellazione volontaria dall’albo, i requisiti necessari ai fini dell’iscrizione e le condizioni per il suo mantenimento nel tempo.
Tra i requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici figurano (art.4):
- l’iscrizione a ordini, collegi e associazioni professionali
- la regolarità con eventuali obblighi di formazione
- una condotta morale specchiata
- speciale competenza tecnica
- domicilio nel circondario del tribunale.
Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, si stabilisce che il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o a una delle Associazioni professionali (inserite nell’apposito elenco previsto dalla Legge 4/2013), che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.
Il requisito della speciale competenza tecnica sussiste quando, con riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione, l’attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.
Se il professionista non ha esercitato l’attività per cinque anni, la competenza è riconosciuta ove ricorrano almeno due delle seguenti circostanze:
- a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l’aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali
- b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche
- c) conseguimento della certificazione UNI relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.