Riduzione dei rifiuti di plastica: gli obiettivi in Europa e in Italia

Disposizioni che interessano l’Infrastruttura per la Qualità:

  • Direttiva UE 2019/904 Rifiuti di plastica – Decisione di esecuzione UE 2021/1752
  • Direttiva UE 2019/904 Rifiuti di plastica – Schema di D.Lgs. di attuazione

 


Decisione di esecuzione UE 2021/1752 della Direttiva UE 2019/904 – Riduzione dei rifiuti di plastica


E’ stata pubblicata (GUUE n. L 349) la Decisione di esecuzione UE 2021/1752 “recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sulla raccolta differenziata dei rifiuti di bottiglie di plastica monouso per bevande.”

Il provvedimento si è reso necessario per raggiungere gli scopi della Direttiva UE 2019/904 che fissa obiettivi quantitativi per la riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.

L’art. 9 della direttiva definisce gli obiettivi di riduzione:

a) entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato pari al 77 %, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno

b) entro il 2029, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato pari al 90 %, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno.

La raccolta dei rifiuti deve essere misurabile e misurata, e fondamentale è l’affidabilità della misurazione che è infatti il perno del provvedimento.

Nell’art. 2 “Metodologia per determinare il peso dei rifiuti di bottiglie monouso raccolti separatamente” il legislatore europeo inserisce quindi un elenco di requisiti per garantire che la raccolta differenziata delle bottiglie monouso sia correttamente quantificata: tra questi figura il sistema di garanzia della qualità certificato da soggetto terzo indipendente.

4. I rifiuti di bottiglie monouso sono considerati raccolti separatamente se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) i rifiuti di bottiglie monouso sono stati raccolti per essere riciclati separatamente da qualsiasi altro rifiuto;

b) i rifiuti di bottiglie monouso sono stati raccolti insieme ad altre frazioni di rifiuti urbani di imballaggio o ad altre frazioni di rifiuti urbani in plastica, metallo, carta o vetro diversi dagli imballaggi e raccolti separatamente ai fini del riciclaggio, e

i) il sistema di raccolta non raccoglie rifiuti che possono contenere sostanze pericolose;

ii) la raccolta dei rifiuti e la successiva cernita sono concepite e realizzate in modo da ridurre al minimo la contaminazione dei rifiuti raccolti di bottiglie monouso da parte dei rifiuti di plastica non generati da tali bottiglie e da parte di altri rifiuti;

iii) i gestori dei rifiuti istituiscono sistemi di garanzia della qualità per verificare che siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti i) e ii).

 

5. I sistemi di garanzia della qualità di cui al paragrafo 4, lettera b), punto iii):

a) tengono conto dell’adeguatezza del personale, delle sue conoscenze e competenze e dell’organizzazione dei locali e delle attrezzature nella misura necessaria ad assicurare che i rifiuti di bottiglie monouso raccolti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4, lettera b), punti i) e ii);

b) eseguono le operazioni di verifica in conformità a istruzioni e procedure prestabilite;

c) sono certificati da una terza parte indipendente.

Il testo non indica esplicitamente di ricorrere a un soggetto certificatore accreditato, ma si dovrà tenere conto del fatto che, per garantire la terzietà e l’indipendenza degli organismi di certificazione, il Regolamento europeo 765/2008 indica in via preferenziale l’accreditamento rilasciato dagli Enti unici nazionali. Le decisioni dei Paesi membri saranno quindi determinanti nella scelta delle modalità per garantire i requisiti degli organismi di certificazione.

 


Schema di D.Lgs di attuazione della Direttiva UE 2019/904 – Riduzione dei rifiuti di plastica


Il recepimento della Direttiva UE 2019/904 sta impegnando tutti i Paesi membri dell’Unione europea: in Italia è in Parlamento, in attesa dei pareri delle Commissioni competenti, lo schema di D.Lgs. del Governo di attuazione della Direttiva UE 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (AG 291).

Tra le disposizioni che richiamano la certificazione:

  • il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a tutte le imprese che provvedono all’acquisto e all’utilizzo di determinati prodotti riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002
  • il divieto di immissione sul mercato di prodotti di plastica oxodegradabile con l’esclusione di determinati prodotti di plastica monouso realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40% e, dal 1° gennaio 2024, superiori ad almeno il 60% in casi specificati.

Le due disposizioni non specificano che la certificazione debba essere accreditata.

Infine, il provvedimento del Governo è all’esame del Senato – nelle Commissioni riunite 10ª “Industria, commercio, turismo” e 13ª “Territorio, ambiente, beni ambientali” – per l’espressione di un parere. Le Commissioni suggeriscono di inserire nel provvedimento una prescrizione per “creare un sistema di raccolta urbana e domestica del polistirene espanso, al fine di realizzare una filiera del riciclo per la produzione di prodotti in polistirene espanso riciclato secondo schemi di certificazione accreditati da Accredia”.