Criminalista, un professionista che può farsi certificare sotto accreditamento

Una nuova figura professionale può avvalersi della certificazione rilasciata dagli organismi accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. E’ quella del criminalista, che da oggi può chiedere di essere certificato in base alla norma UNI 11822 “Attività professionali non regolamentate – Criminalista – Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità”.

La certificazione accreditata è uno strumento in più per emergere in un mercato del lavoro sempre più competitivo ed è indispensabile per dimostrare il possesso e il mantenimento delle proprie competenze. Grazie agli Accordi di Mutuo Riconoscimento di cui Accredia è firmataria, inoltre, la certificazione ha validità europea e mondiale e permette di distinguersi dai competitor.

 


La figura del criminalista


Per criminalista si intende il professionista che svolge accertamenti tecnico-giudiziari ai fini della verifica dei fatti costituenti reato e/o illecito e della scoperta del loro autore.

In qualità di esperto tecnico, il criminalista utilizza il sapere e le metodologie delle scienze forensi nell’ambito dell’analisi della scena del crimine, dell’analisi di traffico dati telefonici e telematici, delle analisi foniche, dell’antropometria e tratti somatici, della balistica, della dattiloscopia, della digital forensics, della geoarcheologia, della grafologia forense e delle trascrizioni.

 


Il valore della certificazione


La certificazione accreditata delle figure professionali assume un ruolo strategico per tutelare i cittadini e garantire la qualità delle prestazioni, mentre chi si certifica vede riconosciute le proprie competenze sulla base di standard nazionali e internazionali. I benefici derivanti dalla certificazione coinvolgono anche le organizzazioni che impiegano professionisti certificati sotto accreditamento e, ovviamente, i clienti che richiedono i loro servizi.

La certificazione si qualifica dunque come strumento distintivo sul mercato a tutela di tutti gli attori coinvolti, ma anche come una garanzia preventiva e continua di qualità e professionalità attraverso la verifica del mantenimento, dell’aggiornamento e del miglioramento continuo delle competenze.

Oltre che del rigore e della serietà nel rispetto del Codice Deontologico e della normativa applicabile, senza dimenticare il controllo il termini di trasparenza e credibilità, anche di fronte a committenti di rilievo istituzionale come i Tribunali.

La certificazione rilasciata sotto accreditamento ha inoltre una validità europea e mondiale, perché Accredia è membro delle reti internazionali degli Enti di accreditamento EA e IAF e firmataria degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA MLA e IAF MLA, che assicurano l’equivalenza delle certificazioni rilasciate dagli organismi accreditati.

 


La certificazione a norma UNI 11822


La norma UNI 11822 definisce i requisiti minimi per l’ammissione all’iter di certificazione, sia in termini di esperienza professionale che in termini di formazione specifica. Questi coinvolgono aspetti come le conoscenze e l’abilità, anche al fine di identificarne chiaramente il livello di autonomia e responsabilità in coerenza con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ). Inoltre sono espressi in maniera tale da agevolare e contribuire a rendere omogenei e trasparenti, per quanto possibile, i relativi processi di valutazione della conformità.

La norma rientra tra quelle previste dalla Legge 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” che prende in considerazione le attività professionali non regolamentate per le quali non sono previsti ordini, albi e collegi.

 


Il processo di accreditamento


L’organismo di certificazione che rilascia la certificazione del criminalista, deve soddisfare i requisiti di:

  • Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 “Valutazione della conformità – Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone”
  • Regolamento Generale Accredia RG-01 “Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Validazione e Verifica – Parte Generale”
  • Regolamento Generale Accredia RG-01-02 “Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione di Persone”.