Strumenti di misura e riqualificazione energetica

Disposizione che interessano l’Infrastruttura per la Qualità:

  • Proroga organismi abilitati secondo il DM 93/2017 – Nota del MISE
  • Detrazioni fiscali per riqualificazione energetica – DM Ecobonus

 


MISE – Nuova proroga per gli organismi abilitati secondo il DM 93/2017


Il Ministero dello Sviluppo Economico differisce la scadenza delle abilitazioni degli organismi di valutazione della conformità, che svolgono verifiche periodiche sugli strumenti con funzione di misura legale secondo il Decreto Ministeriale 93/2017.

Con una nota della Direzione generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del consumatore e la Normativa tecnica, in coerenza con l’art. 103 della Legge 27/2020 “Cura Italia”, viene disposto che gli organismi e i laboratori attualmente in fase di accreditamento potranno operare fino al 1° maggio 2021.

Al momento risulta questa la data ultima per la scadenza delle proroghe, in quanto l’estensione degli atti abilitativi è collegata alla scadenza di 90 giorni dalla fine dell’emergenza sanitaria da Covid-19, oggi fissata al 31 gennaio 2021.

Nel caso quest’ultimo termine dovesse slittare in avanti, altrettanto verrà disposto per le abilitazioni ai sensi del DM 93.

 


Decreto Ecobonus – Detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica


E’ stato pubblicato (GU n. 246/2020) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”.

Il provvedimento definisce le caratteristiche degli interventi che possono essere ammessi a fruire delle agevolazioni previste per incentivare le ristrutturazioni mirate a rendere più efficienti i consumi energetici degli edifici.

L’esigenza di garantire prestazioni sostenibili con caratteristiche definite ha indotto il legislatore a scegliere le buone prassi descritte in norme tecniche e, in funzione dei casi, a richiedere certificazioni svolte dagli organismi accreditati o prove eseguite dai laboratori accreditati. La presenza delle certificazioni e delle prove accreditate è oggetto dell’asseverazione fornita dai tecnici abilitati.

Un esempio del largo uso di riferimenti normativi e del ricorso all’accreditamento, si trova nell’allegato A, che riguarda le caratteristiche dei collettori e sistemi solari. Nel caso specifico dei sistemi, devono soddisfare i requisiti delle norme della serie UNI EN 12976 “Impianti solari termici e loro componenti – Impianti prefabbricati”, e i test previsti dalla UNI EN 12976-2 devono essere svolti da laboratori accreditati. Lo stesso allegato cita i dati ottenuti dalla certificazione Solar Keymark, basata su un disciplinare privato e rilasciata da organismi accreditati, relativa ai collettori solari per la determinazione della producibilità specifica, oggetto dell’asseverazione ai fini dell’agevolazione.

Inoltre, l’allegato G prevede che la conformità alle norme tecniche previste per apporre la marcatura CE sui dispositivi di riscaldamento alimentati a biomassa debba essere verificata anche da organismi accreditati. La prescrizione esclude quindi il ricorso alle altre forme di verifica previste dalla Decisione 768/2008 per l’apposizione della marcatura CE, imponendo la verifica di parte terza, nello specifico una certificazione accreditata di prodotto. Oltre alla conformità delle apparecchiature si richiede anche, in alcuni casi, la certificazione del combustibile.

I dispositivi interessati dalle nuove regole, e i relativi carburanti quando ne sia richiesta la certificazione accreditata, sono i seguenti:

  • Caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt: certificate in conformità alla norma UNI EN 303-5, classe 5;
  • Stufe e termocamini a pellet: certificate in conformità alla norma UNI EN 14785;
  • Termocamini a legna: certificati in conformità alla norma UNI EN 13229;
  • Stufe a legna: certificate in conformità alla norma UNI EN 13240.