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CAM ICT: Criteri Ambientali Minimi per computer, monitor, tablet e smartphone

E’ stato pubblicato (GU n. 70 del 25 marzo scorso) il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) 11 marzo 2026, che riguarda l’adozione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) ICT per l'affidamento del servizio di noleggio operativo e la fornitura di computer, monitor, tablet e smartphone nuovi e ricondizionati. Il decreto entrerà in vigore dopo sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Organismi accreditati e Accordi di mutuo riconoscimento

In linea con l'evoluzione normativa dei CAM più recenti, il documento recepisce e pone particolare enfasi sulla definizione di Organismo di valutazione della conformità, specificando: “Tale organismo, secondo il regolamento (CE) n. 765/2008 deve essere accreditato da un ente di accreditamento firmatario di uno degli accordi multilaterali di mutuo riconoscimento (MLA) tra gli organismi di accreditamento. Questi accordi possono essere di livello europeo (EA MLA), quindi il riconoscimento avviene tra enti nazionali di uno qualunque dei paesi membri UE, in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, o livello internazionale (IAF MLA) e garantiscono l’equivalenza delle attestazioni di conformità accreditate a livello europeo o mondiale".

Mezzi di prova e certificazioni non accreditate

Nei successivi paragrafi, si afferma che: “I CAM hanno come principio cardine generale, la veridicità, garanzia e controllo sugli strumenti di verifica richiesti per ogni criterio per cui in questo documento è fatto ampio ricorso a certificazioni e rapporti di prova validati da un cosiddetto “Ente terzo” (Organismo di valutazione della conformità, ndr) prevedendoli quindi come preciso e specifico mezzo di prova di conformità ai criteri. Tuttavia, vi possono essere casi in cui lo schema di certificazione non è accreditato di per sé, ma se ne riconosce l’attendibilità e diffusione tali da giustificarne la citazione nelle verifiche di alcuni criteri".

Valore delle prove e certificazioni accreditate

Coerentemente con questo principio, le valutazioni della conformità accreditate godono di ampio riconoscimento all’interno del decreto stesso.

A titolo esemplificativo, viene preliminarmente richiamata la linea guida operativa DNSH (Do No Significant Harm), nella quale si evidenzia come “nel caso di fornitura o noleggio di apparecchiature ricondizionate, l’offerente debba presentare le certificazioni di conformità alle norme ISO 9001 e ISO 14001 o al Regolamento EMAS (certificazione di sistema di gestione disponibile sotto accreditamento – il campo di applicazione della certificazione dovrà riportare lo specifico scopo richiesto) e alla norma tecnica CEI EN 50614:2020, qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita”.

Particolare importanza avranno le attività dei laboratori accreditati, chiamati ad eseguire test sulla durata delle batterie (secondo la norma tecnica IEC 61960-3), il consumo energetico (IEC 62623), la resistenza (IEC 60068-2-31)

Criteri premianti

Nei criteri premianti, si attribuisce un punteggio tecnico aggiuntivo se i dispositivi offerti sono assemblati rispettando i diritti umani e condizioni di lavoro dignitose.

A tal fine, l’offerente presenta una dichiarazione in cui indica tutti gli stabilimenti di assemblaggio finale dei modelli offerti e, per ogni stabilimento, presenta il “report di verifica rilasciato da un organismo indipendente accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 che abbia verificato che il “codice di condotta” riguardante i prodotti offerti sia coerente con le Convenzioni e le leggi indicate nel criterio e che abbia verificato, tramite uno o più audit condotti in fabbrica da organizzazioni accreditate UNI CEI EN ISO/IEC 17021, che sia correttamente implementato ovvero una certificazione che soddisfi i requisiti del criterio (per es. SA8000, PAS 24000)”.

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