Tarature - Punto normativo
  • #omologazione
  • #verifiche periodiche

Decreto “autovelox” e laboratori di taratura accreditati

E’ stato pubblicato (GU n. 159 dell’11 luglio scorso) il Decreto 8 giugno 2026 del Ministero  delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) “Disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità ai sensi dell'articolo 142 del codice della strada”.

Omologazione

In primo luogo, il provvedimento richiede l’omologazione del prototipo del dispositivo e del sistema per il rilevamento della velocità, finalizzata ad accertare il soddisfacimento dei requisiti tecnici inseriti nell’allegato A del decreto. L’omologazione è rilasciata dal MIT con proprio atto.

A tal fine, risultano rilevanti le disposizioni sui controlli di conformità sulla produzione dei dispositivi o dei sistemi, svolti da organismi accreditati e autorizzati dal MIT o, in alternativa, dalla competente Direzione generale del MIT medesimo.

Gli organismi dovranno eseguire diverse attività, tra cui:

  • la verifica del sistema di controllo di conformità del processo produttivo del produttore presso gli impianti di produzione nel caso non sia disponibile la certificazione UNI EN ISO 9001
  • la verifica, con cadenza annuale, della conformità del prodotto al tipo omologato presso gli impianti produttivi del produttore o presso la rete di distribuzione o presso la rete commerciale, compresi i dispositivi e i sistemi già in uso.

Per i soggetti certificati a norma UNI EN ISO 9001 le verifiche della conformità del prodotto al tipo omologato saranno effettuate ogni tre anni.

L’art. 5 del decreto specifica che, in caso di nuove richieste di omologazione, ai fini dell’idoneità alla produzione in serie, è obbligatorio il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001, mentre per i dispositivi già in uso “la conformità alla produzione in serie è sostituita dalla conformità al prototipo di cui all’art.192, commi 7 e 8 del Regolamento, dal certificato di taratura periodica o iniziale e dalle verifiche di funzionalità, in corso di validità”.

Verifica di funzionalità

Le verifiche di funzionalità sono definite, al punto 51, come “Insieme di prove atte a verificare le funzioni di corretta associazione della velocità rilevata al veicolo in transito e, in quanto applicabili, acquisire correttamente le immagini, classificare i veicoli almeno in macro-classi, e riconoscere le targhe dei veicoli rilevati in fase di omologazione. In fase iniziale e periodica per la velocità media, tali verifiche sono limitate ad acquisire correttamente le immagini, classificare i veicoli almeno in macro-classi, e riconoscere le targhe dei veicoli rilevati. In fase di omologazione, detti test sono eseguiti a cura del produttore e validati da un ente terzo (sono ammessi università, organi di Polizia stradale, laboratori accreditati ai sensi della norma UNI EN 17025, enti di certificazione ai sensi della norma UNI EN 17021), mentre in fase iniziale e periodica sono eseguiti e verbalizzati dall’organo di Polizia stradale utilizzatore”.

Il capo I dell’allegato A dedica specifico spazio alle attività di testing, che possono essere svolte da laboratori di prova accreditati nell’ambito di dette verifiche di funzionalità in fase di omologazione a titolo meramente esemplificativo, tra esse figurano: test di funzionamento del dispositivo o sistema in particolari condizioni climatiche, secondo le pertinenti norme EN; test di verifica del grado di protezione IP secondo la norma tecnica EN 60529; test di classificazione delle sorgenti laser (se pertinente); test di sicurezza fotobiologica secondo la norma tecnica EN 62471 (se pertinente); qualora si voglia riconosciuta all’interno del perimetro dell’omologazione la capacità di lettura automatica delle targhe (OCR), prove secondo la norma UNI 10772.

Taratura

Anche la taratura avrà un ruolo fondamentale. Esse deve essere svolta da LAT (laboratori di taratura) accreditati:

  • sia in fase di omologazione, seguendo le disposizioni inserite nei paragrafi da 1.23 a 1.30
  • sia sui prototipi omologati (in fase inziale e periodica), seguendo le disposizioni inserite nei paragrafi da 2.1 a 2.25.

Disposizioni transitorie

Il DM 282/2017 è abrogato, fatta eccezione per le norme sulle tarature periodiche, la cui validità cesserà definitivamente decorso un anno dall'entrata in vigore del nuovo decreto, e del capo 7 (segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo).

Tutti i dispositivi e i sistemi i cui prototipi sono stati approvati ai sensi del DM 282/2017 e che sono elencati nell'Allegato B del nuovo decreto, sono considerati automaticamente omologati a tutti gli effetti di legge. Per questi dispositivi, è obbligatorio riportare sulla targhetta identificativa gli estremi del nuovo decreto in aggiunta a quelli esistenti: l'adempimento deve avvenire entro la prima taratura utile.

I titolari di approvazioni ottenute prima dell'entrata in vigore del DM 282/2017 devono, invece, richiedere l'omologazione ai sensi del nuovo decreto, dimostrando, tramite documentazione idonea o integrazioni tecniche, il rispetto dei nuovi requisiti (Capo 1 e 3 dell'Allegato A).

Resta sempre aggiornato

Iscriviti alla nostra newsletter

Your subscription cannot be validated.
Your subscription has been successful.