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Emissioni gas a effetto serra: nuovo Regolamento UE sui servizi di trasporto

È stato pubblicato (GU UE del 12 maggio scorso) il Regolamento UE 2026/1030, che stabilisce un quadro normativo armonizzato per la contabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) generate dai servizi di trasporto di merci e passeggeri che iniziano o terminano nel territorio dell'Unione europea.

L'obiettivo principale è sostenere la transizione verso la neutralità climatica entro il 2050, fornendo dati comparabili e affidabili che incentivano gli utenti a compiere scelte più sostenibili e gli operatori a ridurre l'impronta di carbonio delle proprie attività.

Il regolamento, inoltre, prevede una metodologia di calcolo delle emissioni comune e rigorosa, basata sulla norma EN ISO 14083:2023, che segue l'approccio well-to-wheel (dal pozzo alla ruota). Come indica l’art. 3, la Commissione europea potrà adottare atti delegati per integrare il regolamento, individuando le modifiche della norma EN ISO o di qualsiasi componente della stessa che determinino “un rischio manifesto di incompatibilità con gli obiettivi del presente regolamento e con altre norme applicabili dell’Unione, in particolare con il regolamento (UE) 2021/1119”.

Le valutazioni della conformità accreditate avranno un ruolo di rilievo nell’attuazione delle nuove norme. In particolare, l'attività degli organismi di valutazione della conformità (accreditati) si articolerà in due pilastri:

  • certificazione degli “strumenti di calcolo esterni”
  • verifica dei dati sulle emissioni prodotti dagli operatori.

Certificazione degli “strumenti di calcolo esterni”

Gli operatori economici saranno chiamati a quantificare le emissioni tramite un apposito strumento (strumento di calcolo) definito come “un’applicazione, un modello o un software che consente il calcolo automatico delle emissioni di gas a effetto serra generate da un servizio di trasporto”.

Entro il 2 giugno 2030, la Commissione adotterà atti di esecuzione per stabilire un metodo di calcolo standardizzato. Qualora gli operatori decidano di non utilizzarlo, potranno fare ricorso a uno “strumento di calcolo esterno”, che dovrà essere certificato da organismi accreditati.

Ruolo degli organismi di certificazione accreditati

Gli organismi accreditati avranno il compito di valutare se i software e le applicazioni forniti da terzi rispettino rigorosamente le prescrizioni metodologiche del regolamento.

In caso di esito positivo, rilasceranno un certificato di conformità della durata di due anni; in caso contrario, dovranno comunicare allo sviluppatore le ragioni specifiche del diniego. Inoltre, ogni organismo avrà l'obbligo di mantenere e pubblicare sul proprio sito web un elenco aggiornato degli strumenti certificati, segnalando eventuali limitazioni, sospensioni o revoche.

Verifica dei dati sulle emissioni prodotti dagli operatori

Gli organismi accreditati controlleranno l'affidabilità, la credibilità e la precisione delle emissioni comunicate dai soggetti del settore (a esclusione delle PMI, che potranno aderire su base volontaria).

L'attività di verifica si concentrerà su quattro aspetti tecnici specifici:

- metodologia di calcolo adottata

- fonti dei dati di ingresso (primari o secondari)

- correttezza aritmetica dell'operazione

- applicazione delle metriche comuni stabilite.

Durante il processo, l'organismo potrà effettuare controlli diretti per determinare la solidità dei dati e, qualora riscontri inesattezze, dovrà informare immediatamente l'operatore, affinché possa correggere l'errore prima della conclusione del processo.

La Commissione europea adotterà atti di esecuzione che stabiliranno norme dettagliate sulla verifica dei dati di uscita, l’adeguata frequenza di tale verifica e la relativa prova di conformità.

Attività di accreditamento

Il regolamento entra anche nel merito dell’accreditamento, che è disciplinato in modo specifico dal Capo VII (artt. 14, 15 e 16). L'art. 14 stabilisce che gli organismi di valutazione della conformità, responsabili della certificazione degli strumenti di calcolo esterni e della verifica dei dati sulle emissioni, dovranno essere debitamente accreditati.

Gli organismi dovranno garantire la massima indipendenza, integrità professionale e competenza tecnica, evitando qualsiasi conflitto di interessi con i soggetti sottoposti a verifica. Ai sensi dell'art. 15, l'accreditamento dovrà essere rilasciato da un organismo nazionale di accreditamento in conformità al Regolamento CE 765/2008.

Una norma di particolare rilievo è contenuta all'art. 16: i verificatori già accreditati a norma dei Regolamenti UE 2015/757, UE 2023/1805 o della Direttiva 2003/87/CE saranno considerati automaticamente accreditati anche per le attività di verifica previste dal Regolamento UE 2026/1030, purché operino nei rispettivi settori.

Applicazione ed entrata in vigore

L'art. 20 dispone che il Regolamento UE 2026/1030 entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La data di applicazione generale è fissata al 2 dicembre 2030.

Tuttavia, numerose disposizioni di carattere tecnico e procedurale si applicheranno già dalla data di entrata in vigore per consentire la preparazione dei necessari strumenti attuativi. Tra queste figureranno:

  • le norme relative al potere della Commissione europea di adottare atti delegati e di esecuzione (art. 3, par. 4-6; art. 15, par. 5)
  • l'istituzione della banca dati di base dell'Unione (art. 5, par. 1)
  • il controllo tecnico della qualità delle banche dati di terzi (art. 6, par. 4)
  • l'istituzione della banca dati centrale dell'Unione (art. 7, par. 1)
  • lo sviluppo dello strumento di calcolo dell'UE (art. 8, par. 1 e 3).

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