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FuelEU Maritime: le procedure per l’accreditamento

È stato pubblicato (GU UE serie L del 29 gennaio scorso) il Regolamento delegato UE 2025/192 della Commissione europea relativo alle procedure per l’accreditamento dei verificatori a norma del Regolamento UE 2023/1805 sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la Direttiva 2009/16/CE.

In base a quanto disposto dal Regolamento UE 2023/1805, gli organismi accreditati dovranno infatti svolgere attività di valutazione del piano di monitoraggio e della relazione Fuel emessa da una società di navigazione ricadente nel perimetro del Regolamento.

Il nuovo Regolamento delegato UE 2025/192, dunque, disciplina in dettaglio il processo di accreditamento, volto ad attestare la competenza, l’imparzialità e l’affidabilità degli organismi, oltre che l’utilizzo di adeguati metodi di verifica da parte di questi ultimi, disponendo anche alcuni obblighi in capo all’organismo nazionale di accreditamento (National Accreditation Body - NAB).

In primo luogo, l’art. 2 definisce l’ambito di accreditamento, che comprende “le attività connesse alla valutazione dei piani di monitoraggio, alla verifica delle relazioni FuelEU e delle relazioni parziali FuelEU, alla verifica della conformità ai requisiti in materia di intensità dei gas a effetto serra mediante il calcolo dell’intensità dei gas a effetto serra dell’energia usata a bordo, del saldo di conformità e degli scali in porto non conformi, nonché al rilascio del documento di conformità FuelEU, come previsto dal regolamento (UE) 2023/1805”.

Ai sensi degli artt. 5 e 12, l’organismo nazionale di accreditamento dovrà designare una squadra di valutazione, eventualmente integrata con esperti tecnici, incaricata di svolgere:

  • un esame di tutti i documenti e i registri pertinenti forniti dal richiedente a norma dell’art. 4
  • una visita in loco per esaminare un campione rappresentativo della documentazione interna di verifica e valutare l’attuazione del sistema di gestione della qualità del richiedente e le procedure o i processi per le attività di verifica di cui all’art. 35 del Regolamento di esecuzione relativo alle attività di verifica FuelEU
  • l’osservazione diretta delle prestazioni e delle competenze di un numero rappresentativo di addetti del richiedente coinvolti:

1. nella valutazione dei piani di monitoraggio

2. nella verifica delle relazioni FuelEU

3. nella verifica della conformità ai requisiti in materia di intensità dei gas a effetto serra mediante il calcolo dell’intensità dei gas a effetto serra dell’energia usata a bordo, del saldo di conformità e degli scali in porto non conformi

4. nel rilascio del documento di conformità FuelEU

al fine di assicurare che operino conformemente al presente regolamento.

Come disposto dall’art.6, a seguito dell’attività di valutazione, il NAB potrà emettere il certificato di accreditamento.

È successivamente prevista una vigilanza annuale che comprende:

  • una visita in loco
  • l’osservazione diretta delle prestazioni e la valutazione delle competenze di un numero rappresentativo di addetti del verificatore.

La vigilanza sarà in ogni caso pianificata in maniera da consentire all’organismo nazionale di accreditamento di valutare campioni rappresentativi delle attività del verificatore che sono oggetto del certificato di accreditamento e del personale coinvolto nelle attività di verifica. Ove ritenuto necessario, il NAB, può svolgere una vigilanza straordinaria.

All’art. 10, il Regolamento delegato UE 2025/192 interviene anche sulle misure di sospensione o revoca dell’accreditamento, dettagliando le ragioni che possono portare all’adozione di tali provvedimenti.

Il Capo II stabilisce, inoltre, i requisiti dell’organismo nazionale di accreditamento, mentre il Capo III disciplina lo scambio di informazioni tra Autorità. In particolare, in base all’art. 20, entro il 31 dicembre di ogni anno, l’organismo nazionale di accreditamento dovrà mettere a disposizione dell’Autorità competente dello Stato di riferimento un programma di lavoro riguardante l’accreditamento con l’elenco dei verificatori accreditati.

Per consentire la redazione di tale programma di lavoro, ciascun verificatore dovrà notificare al NAB, entro il 15 novembre di ogni anno, le seguenti informazioni e ogni eventuale aggiornamento:

  • i tempi e i luoghi pianificati per le verifiche che il verificatore ha programmato di effettuare b) l’indirizzo e i recapiti professionali delle società di navigazione i cui piani di monitoraggio, relazioni FuelEU e relazioni parziali FuelEU sono oggetto di verifica
  • il nome dei membri della squadra di verifica.

All’art. 25 si richiede a ciascun NAB di istituire, gestire e aggiornare una banca dati contente le informazioni relative all’accreditamento dei verificatori.

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