Plastica riciclata e bottiglie monouso per bevande: la Decisione UE
E’ stata pubblicata (GU UE del 3 luglio scorso) la Decisione di esecuzione UE 2026/1425 della Commissione europea, che stabilisce le norme dettagliate per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati relativi alla plastica riciclata presente nelle bottiglie di plastica monouso per bevande, in particolare quelle in PET. La decisione è entrata in vigore il 23 luglio scorso, abrogando la precedente Decisione UE 2023/2683.
Al fine di perseguire gli obiettivi dell'economia circolare, il quadro regolatorio contempla sia il riciclaggio meccanico sia quello chimico mediante la metodologia della contabilizzazione del bilancio di massa, definendo criteri precisi per la tracciabilità dei rifiuti post-consumo trattati nell'Unione e, a determinate condizioni, nei Paesi terzi. L'efficacia di tale metodologia sarà oggetto di un riesame da parte della Commissione entro il 1° gennaio 2030.
I verificatori accreditati
Nel contesto di questa normativa, gli operatori economici che lavorano materiali non polimerici nelle fasi di input e output e applicano il bilancio di massa devono sostenere una verifica annuale a livello di stabilimento, la cui frequenza è ridotta a tre anni per le micro, piccole e medie imprese.
Le verifiche devono svolte da verificatori terzi accreditati ai sensi del Regolamento CE 765/2008, che operino come organismi di valutazione della conformità ufficialmente riconosciuti. L’accreditamento attesta la competenza tecnica dei verificatori e conferisce ai certificati rilasciati un valore legale uniforme e valido in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.
L’iter di verifica
L'iter operativo si articola in una sequenza metodologica rigorosa, che parte dall'analisi della struttura organizzativa e dei sistemi di controllo interno dell'operatore, affiancata da una profilazione dei rischi volta a identificare eventuali inesattezze rilevanti lungo la catena di approvvigionamento.
Sulla scorta dei rischi rilevati, il team di verifica definisce ed esegue un piano di controllo fondato su appositi metodi di campionamento. Nel corso delle attività sul campo, gli ispettori dell’organismo esaminano gli elenchi completi di input e output di ciascuno stabilimento, verificano i dettagli inerenti a fornitori e clienti e riscontrano l'assenza di discrepanze tra le registrazioni contabili e i saldi fisici dei materiali. Vengono inoltre convalidate le regole applicate per l'assegnazione dei materiali ammissibili nel bilancio di massa, tenendo conto dei parametri di processo e della categorizzazione dei prodotti.
In caso di esito favorevole, l'organismo rilascia un certificato di conformità strutturato secondo il modello di cui all'Allegato IV della decisione, con durata annuale o triennale per le PMI.
Le competenze degli ispettori
La tenuta dell'intero sistema di attestazione si fonda sull'osservanza di stringenti requisiti da parte del personale tecnico incaricato dall’organismo di verifica.
Oltre a possedere una profonda conoscenza dei soggetti controllati e una comprovata capacità di valutazione dell'attendibilità dei dati, i team di verifica sono tenuti al rispetto dei principi di etica professionale, quali integrità, obiettività, competenza e dovuta diligenza.
Presupposto inderogabile resta il mantenimento di un'assoluta indipendenza dall'operatore economico sottoposto a controllo, elemento indispensabile per assicurare la terzietà e l'imparzialità dell'attestazione nei confronti del mercato e delle autorità competenti.