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Le nuove norme in materia ambientale promuovono la certificazione sotto accreditamento

Notizia
02 febbraio 2016

Entrano in vigore oggi le “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” (Legge n. 221 del 2015 pubblicata in G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016).

Il provvedimento contiene misure dirette a incidere in diversi settori della green economy e promuovere un nuovo modello di sviluppo basato sulla sostenibilità ambientale, attraverso l’adozione di una serie di semplificazioni e di incentivi che premiano i comportamenti virtuosi di imprese e consumatori.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, il legislatore è ricorso in più parti del provvedimento allo strumento delle certificazioni ambientali ed energetiche rilaciate da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765 del 2008.

In particolare, si segnala una serie di disposizioni in relazione ai seguenti ambiti:

  • Appalti e acquisti verdi


” Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi” –
Art. 16

Al comma 1, il legislatore, intervenendo sul Codice degli Appalti Pubblici (D. Lgs. 163 del 2006) prevede una serie di agevolazioni per quegli operatori che sono in possesso di certificazioni ambientali. In particolare, negli appalti di lavori, servizi o forniture gli operatori dotati di registrazione Emas o di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 possono beneficiare di una riduzione rispettivamente del 30% e del 20% della cauzione a corredo dell’offerta (art. 75, comma 7, D. Lgs. 163 del 2006). Inoltre, negli appalti di servizi o forniture la cauzione è ridotta del 20% per gli operatori che hanno almeno il 50% dei beni o servizi oggetto del contratto “marcati” Ecolabel. Infine, negli appalti di lavori, servizi o forniture è prevista la riduzione della cauzione del 15% se l’operatore economico sviluppa un inventario di gas a effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o Carbon Footprint di Prodotto ai sensi della norma UNI EN ISO/TS 14067.

Al comma 2, invece, sempre in virtù di una modifica del Codice degli Appalti (art. 83 del D. Lgs. 163 del 2006) viene aggiunto, tra i criteri da valutare nell’affidamento di un appalto, quello del possesso del marchio Ecolabel in misura pari o superiore al 30% del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto. Altro criterio di valutazione introdotto è quello del costo del ciclo di vita di un’opera. Infine, viene valutata anche la compensazione delle emissioni di gas a effetto serra associate all’attività dell’azienda calcolate secondo i criteri di cui alla Raccomandazione della Commissione 2013/179/UE sull’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni.

“Obbligo di acquisti verdi – Green Public Procurement” – Art. 18
La procedura del Green Public Procurement, ossia l’acquisto da parte delle Pubbliche Amministrazioni di beni e servizi con un minor impatto ambientale (L. 296 del 2007 e DM 11 aprile 2008), che finora era facoltativa, diventa obbligatoria per i seguenti prodotti e servizi: lampade e moduli per l’illuminazione pubblica inclusi gli alimentatori elettronici; attrezzature per l’ufficio; servizi energetici per gli edifici.

  • Cambiamenti climatici – Art. 10

I proventi ricavati dalle aste per la vendita delle quote di emissione di gas serra dovranno essere destinati obbligatoriamente anche alla compensazione dei costi delle imprese, con priorità per quelle che hanno adottato un sistema di gestione dell’energia certificato sotto accreditamento ai sensi della norma ISO 50001.

  • Incentivi ambientali – Art. 17

Per l’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale è motivo di preferenza in graduatoria la registrazione Emas delle organizzazioni pubbliche e private e la richiesta di contributi per l’ottenimento della certificazione Ecolabel di prodotti e servizi, nonché le certificazioni UNI EN ISO 14001 e ISO 50001, emesse da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765 del 2008.

 

In allegato il testo della Legge n. 221 del 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 13 del 18 gennaio scorso.