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La tracciabilità degli articoli pirotecnici secondo il nuovo Decreto legislativo

Notizia
23 febbraio 2016

E’ in vigore dal 26 gennaio scorso il Decreto legislativo n. 1 del 2016 (pubblicato in GU n. 7 dell’11 gennaio) con cui viene recepita la Direttiva 2014/58/UE che istituisce un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici.

La Direttiva, in particolare, stabilisce i criteri di “tracciabilità” di tali articoli, che rappresentano una specifica categoria di prodotti di cui si assicura la circolazione sul mercato interno, garantendo un elevato livello di protezione della salute umana e di sicurezza pubblica, nonché la tutela e l’incolumità dei consumatori, anche in considerazione degli aspetti connessi alla protezione dell’ambiente.

Il sistema di tracciabilità così istituito, è volto ad assicurare l’identificazione degli articoli pirotecnici, quella dei fabbricanti, in tutte le fasi della catena di fornitura, e i dati che devono essere comunicati nel Registro degli articoli pirotecnici.

  • L’art. 2 del Decreto legislativo disciplina l’Etichettatura degli articoli pirotecnici con un numero di registrazione che deve contenere i seguenti elementi:

    – il numero di identificazione dell’Organismo Notificato che ha rilasciato la certificazione CE o il certificato di conformità o l’approvazione del sistema qualità, secondo le differenti procedure di verifica della conformità previste dalla Direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici;
    – la categoria dell’articolo di cui è certificata la conformità, che riguarda le tipologie dei  fuochi d’artificio, degli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici opportunamente identificati;
    – il numero di trattamento utilizzato dall’Organismo Notificato che ha effettuato la valutazione della conformità per l’articolo pirotecnico.

  • In base all’art. 3, invece, gli Organismi che verificano la conformità degli articoli pirotecnici, che devono essere accreditati e successivamente Notificati alla Commissione europea, così come previsto dal Decreto legislativo n. 123 del 2015, hanno l’obbligo di tenere il Registro degli articoli pirotecnici, con l’indicazione, al livello minimo, dei seguenti elementi:

    – Numero di registrazione;
    – Data del rilascio dell’attestato di certificazione CE o del certificato di conformità o dell’approvazione del sistema qualità e, ove applicabile, la data di scadenza;
    – Nome del Fabbricante;
    – Tipo di prodotto e sottotipo (se del caso);
    – Organismo Notificato “ON” che ha effettuato la verifica della conformità della produzione;
    – Informazioni supplementari.

  • La tracciabilità determina ovviamente anche Obblighi in capo a fabbricanti e importatori, definiti nell’art. 4 del Decreto. Questi devono infatti:

    a) per almeno dieci anni dopo che l’articolo è stato immesso sul mercato, tenere un registro, anche in modalità informatica, di tutti i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici fabbricati o importati, con la loro denominazione commerciale, il codice articolo, il loro tipo generico e sottotipo (se del caso), e il sito di fabbricazione;
    b) trasferire il registro al Prefetto competente per territorio nel caso in cui cessino l’attività;
    c) fornire agli organi di polizia e alle autorità di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri, su loro richiesta motivata, le informazioni indicate alla lettera a).

  • Infine, all’art. 5 il Decreto legislativo n. 1 definisce le Sanzioni per chiunque vende, o comunque detiene per la sua immissione sul mercato, prodotti pirotecnici privi del numero di registrazione. Inoltre, sono previste sanzioni più gravi per chiunque, Organismo Notificato, produttore o importatore, non adempia agli obblighi previsti.

Attualmente sono 11 gli Organismi Notificati per la Direttiva 2013/29/EU, tutti esteri. Essi dovranno rispettare anche la Direttiva 2014/58/UE. La lista è pubblicata nel database NANDO sul sito della Commissione europea.