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Il ruolo delle certificazioni, ispezioni, prove e tarature nel Nuovo Codice Appalti

Notizia
06 maggio 2016

E’ entrato in vigore il 19 aprile scorso il Nuovo Codice Appalti (Decreto legislativo n. 50 del 2016)  in applicazione delle Direttive europee del 2014, n. 23, n. 24 e n. 25, sulle regole per gli approvigionamenti della Pubblica Amministrazione distinti in lavori, servizi e forniture.

Il Decreto contiene numerose prescrizioni che coinvolgono le valutazioni di conformità svolte da Organismi e Laboratori accreditati, utilizzate sia come strumenti di qualificazione che come mezzi di prova per verificare la conformità di prodotti e servizi oggetto dei bandi.

In particolare, questo secondo profilo è previsto dall’art. 82, che attribuisce alle valutazioni di conformità sotto accreditamento un valore principale, prevedendo, solo in via subordinata e in specifiche circostanze, il ricorso da parte dell’operatore economico a mezzi di prova equivalenti.

Nel Nuovo Codice si conferma poi:

  • il requisito dell’accreditamento secondo la norma ISO/IEC 17020 (Requisiti per gli Organismi di ispezione) per i soggetti chiamati alla verifica della progettazione per opere di importo superiore ai 20 milioni;
  • la certificazione (sotto accreditamento) in conformità allo standard ISO 9001 (sistemi di gestione per la qualità) per i soggetti che intendano partecipare a gare di appalto per lavori di importo pari o superiore ai 516.000 euro.

All’art. 93, il Decreto prevede invece sconti sulle garanzie per i soggetti in possesso di registrazioni EMAS e ECOLABEL e per soggetti in possesso delle certificazioni: ISO 9001, rilasciata da Organismi accreditati, ISO 14001 (sistemi di gestione ambientale), ISO 50001 (sistemi di gestione dell’energia), ISO 14064-1 (inventari gas serra), ISO 14067 (carbon footprint) e ISO 27001 (sistemi di gestione per la sicurezza informatica).

Infine, in linea con le disposizioni del c.d. Collegato Ambientale (Decreto legislativo n. 221 del 2015) le stazioni appaltanti dovranno inserire nei bandi i Criteri Ambientali Minimi, relativamente ai prodotti e ai servizi oggetto dei bandi stessi, in cui si fa sempre più spesso riferimento alle valutazioni di conformità accreditate.

L’applicazione del nuovo Codice sarà pienamente realizzata solo con la successiva approvazione dei Decreti Ministeriali e delle Linee guida previste dal Codice stesso.

In questo senso l’ANAC ha quindi già provveduto ad aprire la consultazione sulla prima tranche di documenti sui quali le parti interessate sono chiamate ad esprimersi entro il 16 maggio prossimo, collegandosi direttamente al sito web www.anticorruzione.it.