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Nuove regole per gli Organismi di controllo del settore vitivinicolo

Notizia
16 febbraio 2017

In vigore dal 12 gennaio scorso, la nuova Legge n. 238 del 2016, c.d. Testo Unico relativo alla “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, sebbene non unifichi tutta la legislazione in materia, si propone come normativa di riferimento per il settore della produzione vitivinicola,  con l’obiettivo di migliorare il sistema dei controlli per la tutela di un settore chiave dell’agroalimentare italiano.

La disciplina, che prevede alcuni Decreti ministeriali da pubblicare entro 12 mesi, rappresenta un’operazione di semplificazione in materia di produzione, commercializzazione, denominazioni di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione, gestione, controlli e sistema sanzionatorio, e riguarda anche gli aceti, con un impatto su quelli a indicazione geografica, quali gli aceti balsamici tradizionali di Modena e di Reggio Emilia e l’IGP di Modena.

Per quanto riguarda gli Organismi di valutazione della conformità, che effettuano i controlli dietro autorizzazione del Ministero delle Politiche agricole
, rimane la distinzione tra le organizzazioni private – per cui è obbligatorio l’accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 – e le Autorità Pubbliche, che devono dimostrare di operare in conformità a specifici requisiti della norma stessa.

Tra le novità, si introduce il principio di sospensione dell’autorizzazione degli Organismi di controllo, che può riguardare l’autorizzazione nella sua totalità o singole Denominazioni, e quello della reiterazione, che può portare alla revoca dell’autorizzazione in caso di ripetute sospensioni per i medesimi comportamenti sanzionabili.

Confluiranno inoltre nel Registro Unico dei Controlli Ispettivi (RUCI), istituito nel 2015 presso il Ministero delle Politiche Agricole, i dati sui controlli effettuati a carico di tutte le imprese del settore, a prescindere dal fatto che siano o meno aziende agricole, così da ottimizzare, sia in termini qualitativi che quantitativi, le attività di controllo da parte delle Pubbliche Amministrazioni, con ulteriori semplificazioni per gli operatori economici.