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Appalti: un commento sul Decreto correttivo e sulle Linee Guida applicative

Notizia
10 maggio 2017

Il Decreto legislativo di riforma dei contratti pubblici (n. 50 del 2016) varato nell’aprile del 2016, ha subito il primo tagliando, previsto dalla norma stessa a distanza di un anno dalla pubblicazione.

Ha però deluso alcune aspettative il Decreto correttivo, non ancora pubblicato in GU, ma firmato dal Presidente della Repubblica, che doveva rappresentare un fine tuning delle nuove disposizioni alla luce delle criticità manifestate dagli stakeholder istituzionali e dagli operatori del settore.

Anche dal punto di vista del mondo della valutazione della conformità, strumento più volte richiamato nel provvedimento, sia come elemento qualificante, sia come requisito premiante, il testo che risulta dalle modifiche apportate dal correttivo presenta ancora numerose imprecisioni formali e sostanziali, quali la citazione di norme obsolete e il mancato riferimento all’accreditamento per i soggetti che rilasciano le valutazioni di conformità richieste in alcune disposizioni. E, questo, nonostante il testo proposto dal Governo al Parlamento avesse recepito alcune modifiche migliorative sul tema, suggerite anche da ACCREDIA. Per misurarne l’impatto, non resta ora che attendere la pubblicazione del Decreto legislativo di modifica.

Sempre in riferimento al Codice degli Appalti, si è chiusa il 3 maggio la consultazione, a cui ACCREDIA ha partecipato, sulle bozze di Linee guida ANAC
per definire in modo puntuale il sistema di qualificazione sia degli operatori economici per lavori al di sopra dei 150.000 Euro, sia dei contraenti generali.

Circa la bozza di Linea guida sugli operatori economici, l’Ente si è pronunciato sull’applicazione del Regolamento tecnico RT-05 e sul sistema premiale.

ACCREDIA infatti ha ribadito l’opportunità di mantenere, come riferimento applicativo della ISO 9001 per il settore IAF 28, il documento RT-05, in corso di aggiornamento per recepire le novità della normativa di riferimento, che permette di verificare negli Organismi di certificazione, italiani accreditati da ACCREDIA o da questa riconosciuti se esteri, la costanza di alcuni requisiti critici che garantiscono certificazioni in grado di assicurare una corretta esecuzione dei lavori nel peculiare rapporto con la Pubblica Amministrazione italiana. L’Ente ha evidenziato inoltre come la richiesta di applicazione dell’RT-05 anche agli Organismi esteri permetta, attraverso il contratto di riconoscimento, di rendere obbligatorio l’aggiornamento del sistema AVCPass anche con i dati delle certificazioni da questi rilasciate.

Sul tema del sistema premiale, ACCREDIA non ha ritenuto di dover esprimere proprie valutazioni circa l’opportunità di scegliere tra il rating di impresa o altri indicatori, ovvero di mantenere più sistemi premiali, pertanto le osservazioni proposte si sono limitate alle caratteristiche delle valutazioni di conformità che possono essere considerate a scopo premiale.

Dal punto di vista formale, è stato suggerito di sostituire l’espressione contenuta nelle Linee guida “certificazioni di qualità specifiche”, con “valutazioni di conformità” espressione formalmente e tecnicamente corretta, che comprende la molteplicità di attestazioni, riferite a sistemi, servizi, prodotti, professioni, prove e misure, che sono idonee a testimoniare la rispondenza a requisiti valutata da soggetti competenti, terzi e indipendenti, delle quali è stato fornito un elenco e degli esempi.

Inoltre, dal momento che valutazioni di conformità possono essere emesse, legittimamente, anche da Organismi di valutazione della conformità che non subiscono alcuna supervisione indipendente, e dato che il sistema legislativo europeo riconosce l’accreditamento ai sensi del Reg. (CE) n. 765 del 2008 come la migliore forma di garanzia dell’operato degli Organismi di valutazione della conformità, ACCREDIA ha suggerito che le Linee guida facciano riferimento esplicitamente a valutazioni di conformità emesse da Organismi accreditati ai sensi del Reg. (CE) n. 765 del 2008 per lo specifico scopo oggetto della valutazione di conformità per cui si attribuisce un premio.

ACCREDIA ha presentato osservazioni anche sulle Linee guida sul contraente generale.

In particolare, circa il tema del settore merceologico della certificazione necessaria alla qualificazione dei contraenti generali, tra quelli indicati (EA28 costruzioni, EA34 servizi ingegneria, EA35 altri servizi) ACCREDIA ha ritenuto idoneo allo scopo il contenuto dell’Allegato B dell’attuale RT-05, che specifica in quali casi, con riferimento all’attività principale del contraente generale, sia opportuno che il contraente generale possieda la certificazione prevalente in un settore o nell’altro, dei tre indicati.