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Acque per il consumo umano, Legge di delegazione europea e CAM edilizia

Punto Normativo
01 dicembre 2017

Numerosi i richiami all’accreditamento e ai laboratori e organismi qualificati nei recenti provvedimenti normativi:

  • D.M. del Ministero della Salute del 14 giugno 2017
  • Legge n. 163/2017
  • D.M. del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 ottobre 2017

 


Decreto acque destinate al consumo umano


Lo scorso 18 agosto 2017 è stato pubblicato il Decreto 14 giugno 2017 del Ministero della Salute (G.U. n. 192), di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

Il Decreto recepisce la Direttiva 1787/2015/UE, che modifica gli allegati II e III della Direttiva 98/1983/UE, in Italia recepita con il D. Lgs n. 31/2001, di cui vengono modificati i medesimi allegati.

Il Decreto prevede che tutti i laboratori che effettuano analisi delle acque destinate al consumo umano, siano accreditati secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025 per le specifiche prove o gruppi di prove, stabilendo il termine per ottenere l’accreditamento al 31 dicembre 2019.

Inoltre, delegando la verifica dei laboratori all’Ente di accreditamento, il provvedimento aderisce al processo di allineamento al dettato del Regolamento (CE) n. 765/2008 sull’accreditamento, e qualifica le valutazioni della conformità accreditate come strumento a garanzia dei consumatori e della stessa Pubblica Amministrazione che vi ricorre.

 


Legge di delegazione europea


E’ stata pubblicata lo scorso 6 novembre (G.U. n. 259), la Legge di delegazione europea, Legge n. 163/2017, che contiene le deleghe per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti:

  • Regolamento (UE) n. 425/2016 sui dispositivi di protezione individuale, che abroga la Direttiva 686/1989/CEE del Consiglio (art. 6)
    In Italia i Ministeri dello Sviluppo economico e del Lavoro e delle Politiche sociali hanno rinnovato a luglio 2017 la Convenzione con Accredia riguardante gli organismi di valutazione dei produttori di dispositivi di protezione individuale ai fini della notifica alla Commissione europea.
  • Regolamento (UE) n. 426/2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, che abroga la Direttiva 142/2009/CE (art. 7)
    I Ministeri competenti per la materia, dello Sviluppo economico e dell’Interno, hanno deciso di affidare ad Accredia la valutazione degli organismi di verifica che operano ai sensi del Regolamento (UE) n. 426/2016, ai fini della notifica alla Commissione.
  • Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 46/1995/CE (art. 13).
    La delega prevede la richiesta di abrogazione e modifica degli articoli del D. Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” incompatibili o inadeguati rispetto alle prescrizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016. Il ruolo di Accredia nell’applicazione della normativa di settore è attualmente svolto in virtù di una convenzione con AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) e consiste nella verifica degli organismi di valutazione della conformità dei conservatori di dati sensibili.

La legge di delegazione riguarda inoltre due provvedimenti, riportati nell’allegato A:

  • Direttiva 797/2016/UE relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (punto 7).
  • Direttiva 798/2016/UE sulla sicurezza delle ferrovie (punto 8).

In materia di verifica delle componenti ferroviarie e della sicurezza del sistema ferroviario è in atto una convenzione tra Accredia e ANSF (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie) in base alla quale le imprese e i professionisti che intendono farsi autorizzare da ANSF per operare saldature e controlli non distruttivi, attività di importanza fondamentale per la sicurezza delle componenti ferroviarie, devono essere certificati da organismi accreditati da Accredia.

 


Decreto CAM per l’edilizia pubblica


Con Decreto Ministeriale dell’11 ottobre 2017 (G.U. n. 259) il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha pubblicato i nuovi CAM (Criteri Ambientali Minimi) per l’edilizia pubblica.

Il Decreto, dal titolo “Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, contiene le prescrizioni cui le stazioni appaltanti devono attenersi nella definizione delle specifiche tecniche da richiedere nell’appaltare lavori edili.

Nel definire i Criteri Ambientali, il Decreto, così come gli altri che definiscono i CAM in altri settori di approvvigionamento, fa ricorso a numerose norme di sostenibilità ambientale, la maggior parte delle quali possono essere oggetto di valutazioni di conformità accreditate.

In tali casi, la dimostrazione del possesso del requisito deve necessariamente essere fornita mediante valutazione di conformità emessa da un organismo accreditato (ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs n. 50/2016, nuovo Codice degli Appalti Pubblici).

Sono richieste nei CAM edilizia le seguenti tipologie di valutazione della conformità:

  • Certificazione di sistemi di gestione ambientale, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO 14001
  • Registrazione EMAS, ottenuta sulla base di specifica certificazione rilasciata da organismi accreditati
  • Certificazione EGE – Esperti in Gestione dell’Energia
  • Certificazione AE – Auditor Energetico
  • Dichiarazione Ambientale di Prodotto – EPD, EPDItaly
  • Certificazione ESCo – Energy Service Company
  • Certificazione ReMade in Italy
  • Certificazione Plastica seconda vita
  • Certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di prodotto riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una Dichiarazione Ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021
  • Certificazione PEFC – Sostenibilità del legno
  • Ispezione che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto
  • Prova per la presenza di sostanze pericolose
  • Asserzione conforme alla ISO 14021 che riguarda le asserzioni ambientali autodichiarate effettuate dalle imprese per i loro prodotti