Accredia / Gas a effetto serra / Verifica dell’accuratezza dei dati in base al Regolamento europeo n. 517/2014 sui gas fluorurati

Verifica dell’accuratezza dei dati in base al Regolamento europeo n. 517/2014 sui gas fluorurati

Notizia
04 gennaio 2018

Informativa per la verifica dell’accuratezza dei dati di cui agli articoli 14, paragrafo 2, e 19, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006.

Il Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006 prevede che le attività di verifica dell’accuratezza della documentazione e della dichiarazione di conformità delle apparecchiature (art. 14) e dell’accuratezza dei dati relativi all’immissione in commercio di idrofluorocarburi (art. 19) siano svolte da organismi di controllo indipendenti in possesso dell’accreditamento.

Accredia e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare hanno diffuso un’informativa per chiarire che i soggetti interessati (fabbricanti e importatori di apparecchiature, imprese che immettono in commercio idrofluorocarburi) possono rivolgersi agli organismi già accreditati per l’attività di verifica e convalida delle emissioni di gas a effetto serra.


L’articolo 14, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 517/2014 prevede che:

2. All’atto di immettere in commercio apparecchiature precaricate di cui al paragrafo 1, i fabbricanti e gli importatori di tali apparecchiature assicurano che la conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 sia pienamente documentata e redigono una dichiarazione di conformità al riguardo.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, qualora gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature non siano stati immessi sul mercato prima di caricare le apparecchiature, gli importatori di tali apparecchiature assicurano che entro il 31 marzo di ogni anno l’accuratezza della documentazione e della dichiarazione di conformità sia verificata, per l’anno civile precedente, da un organismo di controllo indipendente.

L’organismo di controllo deve essere:
a) accreditato a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; o
b) accreditato per la verifica dei documenti finanziari conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato.

Inoltre, l’articolo 19, paragrafo 6, del sopracitato Regolamento europeo, dispone che:

6. Entro il 30 giugno 2015, e ogni anno successivo, ogni impresa che comunica, a norma del paragrafo 1, l’immissione in commercio di 10.000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di idrofluorocarburi nel corso dell’anno civile precedente, provvede inoltre a far verificare l’accuratezza dei dati da un organismo di controllo indipendente.

L’organismo di controllo è:
a) accreditato a norma della Direttiva 2003/87/CE; o
b) accreditato per la verifica dei documenti finanziari conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato.


Per la verifica dell’accuratezza della documentazione e della dichiarazione di conformità delle apparecchiature e dell’accuratezza dei dati, i soggetti obbligati possono quindi rivolgersi agli organismi di verifica e convalida delle emissioni di gas a effetto serra, accreditati secondo la norma UNI EN ISO 14065, in conformità alla Direttiva 2003/87/CE e s.m.i. (EU Emissions Trading Scheme) e ai Regolamenti (UE) nn. 600/2012 e 601/2012.

L’elenco degli organismi di verifica e convalida accreditati è disponibile nella sezione Banche Dati del sito di Accredia.

Ulteriori informazioni in merito alle attività di verifica di cui agli articoli 14 e 19 del Regolamento (UE) n. 517/2014 a carico degli organismi di controllo indipendenti sono disponibili nei seguenti documenti della Commissione europea: