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Legge di Bilancio, Codice dell’Amministrazione Digitale e Decreto Trasporto Merci Pericolose

Punto Normativo
01 febbraio 2018

Numerosi i richiami all’accreditamento e alle valutazioni di conformità nei recenti provvedimenti:

  • Legge di Bilancio – Legge 205/2017
  • Codice dell’Amministrazione Digitale – D. Lgs. 217/2017
  • Decreto Trasporto Merci Pericolose – DM 21 dicembre 2017

 


Legge di Bilancio – Industria 4.0


La Legge 205/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62).

Nel provvedimento sono contenute le proroghe delle misure relative all’iperammortamento e superammortamento dei beni strumentali, previste nella precedente Legge di Bilancio, per promuovere gli investimenti riferibili a Industria 4.0.

Iperammortamento e superammortamento permettono di maggiorare le poste dei costi di ammortamento di specifici beni strumentali nel bilancio di esercizio, riducendo pertanto il risultato di esercizio e la tassazione. Il riconoscimento del diritto a usufruire delle misure è basato su una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di valutazione della conformità accreditato, con le modalità definite nella circolare Accredia DC n. 09/2017.

Con la Legge di Bilancio 2018 è stato inoltre esteso l’elenco dei beni immateriali connessi ai beni strumentali di cui all’All’allegato B annesso alla Legge 232/2016 comprendendo, ad esempio, anche strumenti digitali di supporto alla gestione della logistica, all’e-commerce, per la realtà aumentata e la rilevazione delle prestazioni e dei guasti.

Inoltre, il provvedimento riconosce un credito d’imposta per le spese di formazione specificamente affrontate per il personale destinato a utilizzare i beni strumentali sopra richiamati (art. 1 commi da 46 a 49).

 


Codice dell’Amministrazione Digitale


E’ entrato in vigore il 27 gennaio scorso il D. Lgs. 217/2017 che apporta alcune modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale  (GU n. 9 del 12 gennaio 2018). Il provvedimento specifica le misure per attuare l’Agenda Digitale Italiana, che, a sua volta, deve rispondere all’Agenda Digitale Europea, con l’obiettivo di semplificare il rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadini, tramite l’utilizzo di mezzi di comunicazione informatica e digitale.

Tra le modifiche apportate al CAD (Codice dell’Ammnistrazione Digitale) di cui al D. Lgs. 82/2005, come l’istituzione del domicilio digitale, della cittadinanza digitale, del difensore civico digitale, e del riciclo del software, una desta non poche perplessità, poiché riguarda la modifica dell’art 29, da cui si elimina l’esplicita prescrizione per i soggetti che intendono prestare servizi fiduciari, di avere una valutazione della conformità rilasciata da un organismo accreditato da Accredia. Tale obbligo è infatti sostituito con requisiti tra i quali “eventuali certificazioni, adeguate rispetto al volume dell’attività svolta e alla responsabilità assunta nei confronti dei propri utenti e dei terzi” che dovranno essere definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale).

 


Decreto Trasporto Merci Pericolose


E’ stato pubblicato (GU n. 12 del 16 gennaio 2018)  il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21 dicembre 2017 “Omologazioni ed imballaggi nel trasporto internazionale di merci pericolose”. Il provvedimento stabilisce le procedure per l’autorizzazione ad operare le verifiche relative agli imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi per il trasporto interno di merci pericolose, su strada (ADR), per ferrovia (RID) e per le vie navigabili interne (ADN), nel rispetto della Codice IMDG (International Maritime Dangerous Goods) di cui alla Direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto di merci pericolose.

Richiamando il Regolamento CE 765/2008, il DM stabilisce che alcune specifiche attività – indicate all’art. 6 “attivita’ previste da RID/ADR/ADN e IMDG CODE” – debbano essere svolte da organismi accreditati. Prevede inoltre che le Autorità competenti, rispettivamente il “Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale” del MIT ed il “Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia costiera” per IMDG, procedano a stipulare le opportune convenzioni con Accredia.

In attesa della definizione degli schemi attuativi specifici per tali attività, il Decreto prevede che potranno operare gli organismi già autorizzati dalle Autorità competenti. A regime, potranno operare per tali attività solo organismi accreditati per lo schema specifico.


Definizioni e acronimi ex art. 1 del DM:

  • ADR – Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modificazioni;
  • RID – Regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF), conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni;
  • ADN – Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modificazioni;
  • Codice IMDG  – Codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose, adottato dall’Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81(IV) del 27 settembre 1965.