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Riconoscimento europeo delle qualifiche professionali, il valore della certificazione

Notizia
02 marzo 2018

Istituito il Quadro Nazionale delle Qualificazioni. Due i principali obiettivi: promuovere la mobilità transfrontaliera e agevolarne l’apprendimento permanente.

Promuovere la centralità del professionista e valorizzare competenze e formazione professionale attraverso una maggiore accessibilità delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze: il Quadro Nazionale delle Qualificazioni – QNQ, istituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto dell’8 gennaio 2018 (GU n. 20 del 25 gennaio 2018), rende riconoscibili e spendibili negli stati dell’Unione le qualificazioni acquisite in Italia. Due i principali obiettivi: favorire la mobilità transfrontaliera dei cittadini e agevolarne l’apprendimento permanente.

Nel Quadro Nazionale delle Qualificazioni saranno descritte le qualificazioni, rilasciate da Enti pubblici e privati, in modo che sia possibile riferirle al Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF) il quadro comune europeo di riferimento. L’EQF collega fra loro i sistemi di qualificazione di Paesi diversi fungendo da dispositivo di traduzione, utile a rendere leggibile il contenuto di “saper fare” nelle qualifiche rilasciate dai Paesi UE, che hanno diversi sistemi di formazione e identificano in modo diverso le qualificazioni.

L’istituzione del Quadro Nazionale delle Qualificazioni è un passo necessario al completamento del processo di referenziazione al sistema EQF delle qualificazioni rilasciate dagli Enti autorizzati a concedere certificazioni delle competenze nell’ambito pubblico, mentre si stanno definendo, grazie al dialogo tra ANPAL, INAPP, UNI e Accredia, con il supporto di PricewaterhouseCoopers, le modalità per individuare e riferire al QNQ anche le certificazioni private (ovvero non rilasciate dagli Enti titolati previsti dal Decreto Legislativo n. 13 del 2013).

Il Decreto di inizio anno, infatti, con gli articoli 4, comma 6, e 1, comma 1, lett. c), letti alla luce della Legge n. 4/2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, dovrebbe riconoscere come riferibili al QNQ anche le qualificazioni rilasciate da organismi nazionali, diversi dagli enti titolati, che operano il riconoscimento delle qualificazioni in base a norme internazionali.

Il provvedimento ministeriale prevede requisiti molto restrittivi per l’ammissione al QNQ delle qualificazioni rilasciate da privati, requisiti posseduti in qualche caso anche dalle certificazioni di conformità a norme ISO o UNI, rilasciate ai sensi della Legge 4/2013, o a Prassi di Riferimento di UNI, emesse in conformità alla ISO/IEC 17024 per l’accreditamento degli organismi di certificazione del personale.

Tra i requisiti rilevanti delle qualificazioni richiesti dal Decreto si segnala:

  • la definizione e rilascio delle qualificazioni nel rispetto degli standard codificati e riconosciuti a livello internazionale, qualitativamente comparabili con gli standard minimi di servizio definiti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 16 gennaio 2013, n. 13 e, in ogni caso, basati su meccanismi di assicurazione della qualità pubblicamente accessibili, trasparenti e formalizzati;
  • contenuti delle qualificazioni (schemi di certificazione), anche quando definiti da norme tecniche, pubblicamente accessibili, senza oneri per il cittadino;
  • qualificazioni con comprovata diffusione e qualificazioni con elementi descrittivi compatibili con quelli del QNQ.