Accredia / Norme e Leggi / Carburanti gassosi e dispositivi di protezione individuale

Carburanti gassosi e dispositivi di protezione individuale

Punto Normativo
30 novembre 2018

Il Consiglio dei Ministri ha approvato gli schemi di decreto legislativo relativi ai Regolamenti europei:

  • Apparecchi che bruciano carburanti gassosi – Reg. UE 426/2016 – GAR
  • Dispositivi di Protezione Individuale – Reg. UE 425/2016 – DPI

 


Schema D.Lgs. – Apparecchi che bruciano carburanti gassosi


Il 20 novembre scorso è stato approvato lo schema di decreto legislativo per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 426/2016 (GAR) sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la Direttiva 2009/142/CE.

Lo schema di decreto (Atto Governo n. 58) definisce le modifiche della Legge 1083/1971, che a livello nazionale regola la materia per alcuni aspetti, rinviando al Regolamento stesso per la disciplina relativa alla realizzazione dei prodotti che prevede l’obbligo della marcatura CE dei bruciatori, attraverso l’impiego degli organismi notificati. Organismi che, in base ad apposita convenzione tra Accredia e il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Interno, possono ottenere la notifica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico alla Commissione europea, solo dopo aver conseguito l’accreditamento di Accredia.

Nello schema sono inserite alcune disposizioni aggiuntive in tema di controllo, che prevedono che l’autorità di vigilanza possa avvalersi del supporto tecnico di organismi e laboratori accreditati dall’Ente nazionale di accreditamento che opera secondo il Regolamento CE 765/2008.

 


Schema D.Lgs. – Dispositivi di protezione individuale


Con l’obiettivo di adeguare la normativa nazionale alla disciplina del Regolamento UE 425/2016 (DPI) sui dispositivi di protezione individuale, il 20 novembre scorso è stato approvato lo schema di decreto legislativo “Atto Governo n. 57”.

Il Regolamento, che sostituisce la Direttiva 89/686/CEE, è applicato dal 21 aprile di quest’anno, tranne alcune disposizioni come quelle sulla notifica degli organismi di controllo, già attive dal 21 ottobre 2016.

Lo schema di decreto in approvazione riporta le modifiche al D.Lgs. 475/1992, che per gli aspetti residuali disciplina la materia a livello nazionale, per garantirne l’armonizzazione con il Regolamento UE 425/2016.

I dispositivi di protezione individuale ricadono già nella disciplina della marcatura CE, prevedendo l’obbligo della notifica alla Commissione europea per gli organismi di certificazione che valutano la conformità dei fabbricanti dei dispositivi alle norme obbligatorie.

In più, in base ad apposita convenzione tra Accredia e i Ministeri dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali, tali organismi devono preliminarmente ottenere l’accreditamento da parte dell’Ente nazionale designato ai sensi del Regolamento CE 765/2008.

 


Gli schemi di decreto in materia di apparecchi che bruciano carburanti gassosi e dispositivi di protezione individuale dovranno passare l’esame delle Commissioni del Parlamento, che esprimeranno i propri pareri entro dicembre 2018, prima dell’approvazione finale da parte del Governo.