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Iperammortamento Industria 4.0 e DPR di attuazione Regolamento F-Gas

Punto Normativo
04 febbraio 2019

Numerosi i richiami all’accreditamento e alle valutazioni di conformità nei recenti provvedimenti:

  • Iperammortamento – Legge di bilancio 2019
  • Gas fluorurati – DPR 146/2018

 


Legge di bilancio 2019 – Iperammortamento Industria 4.0


Nella Legge di bilancio per il nuovo anno, Legge 145/2018 (GU n. 302 del 31 dicembre 2018), è stato confermato l’iperammortamento. La misura di sostegno al piano Impresa 4.0 è destinata all’acquisto di beni strumentali nuovi e di software che ne consentono una gestione più efficiente, attraverso l’interconnessione a sistemi interni o esterni all’azienda, realizzata in conformità a specifiche tecniche riconosciute a livello internazionale.

L’incentivo, che si è dimostrato un’efficace stimolo al rilancio degli investimenti nell’innovazione, si avvale della garanzia della valutazione di conformità accreditata per assicurare che i vantaggi fiscali siano acquisiti nel rispetto degli scopi della legge.

L’attività di verifica degli organismi accreditati, secondo schemi di valutazione applicati ad hoc per la disposizione normativa, garantisce infatti che i beni acquistati siano tra quelli compresi nei benefici di legge, e che tali beni siano effettivamente interconnessi con sistemi informatici attraverso i quali si possa governare il sistema produttivo in modo da renderlo più efficiente e sicuro.

L’aumento percentuale del costo ai fini fiscali per l’acquisto di beni strumentali, rispetto alla Legge 2018 che prevedeva un’aliquota unica di maggiorazione del 150%, è stato riformulato in tre fasce:

  • 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.

La legge di bilancio 2019 prevede inoltre che il software collegato ai beni strumentali, e funzionale all’interconnessione, goda, ai fini fiscali, della maggiorazione di costo del 40%.

 


DPR 146/2018 – Gas Fluorurati


E’ entrato in vigore il 24 gennaio scorso il DPR 146/2018 (GU n. 7 del 9 gennaio 2019) che attua il Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorati a effetto serra e abroga il Regolamento UE 842/2006 e il precedente DPR 43/2012.

Il Decreto accoglie le nuove disposizioni del Regolamento UE 2066/2018, che disciplina la qualificazione degli operatori che effettuano il recupero dei gas da commutatori elettrici, e del Regolamento UE 2067/2018 che prevede la qualificazione del personale che opera sui carri frigo.

Le novità apportate dalla normativa europea coinvolgono anche i processi sottoposti a certificazione, che garantiscono i requisiti di imprese e professionisti che si occupano di installazione, manutenzione e riparazione degli impianti che utilizzano gas fluorurati a effetto serra, e, di conseguenza, i processi di accreditamento degli organismi che rilasciano tali certificazioni.

Le verifiche necessarie per aggiornare lo scopo di accreditamento degli organismi che rilasciano certificazioni a imprese e professionisti dovranno completarsi entro un periodo di transizione di 12 mesi dall’entrata in vigore del DPR. Quindi gli organismi dovranno inviare ad Accredia entro il 20 febbraio 2019 il piano di transizione, che verrà valutato dal Comitato settoriale di accreditamento Certificazione e Ispezione ai fini dell’aggiornamento del certificato di accreditamento.

A conclusione del periodo di transizione, dal 24 gennaio 2020, saranno abrogati i Regolamenti Tecnici RT-28, RT-29 e RT-30, per i quali sin d’ora Accredia non accetta più domande di accreditamento.

Gli schemi di certificazione e accreditamento, che Accredia ha predisposto con largo consenso delle parti interessate, sono stati approvati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto Direttoriale del 29 gennaio scorso.

Gli schemi contengono una novità per la certificazione delle imprese individuali che installano, manutengono e riparano impianti che contengono gas fluorurati a effetto serra in cui l’unica persona certificata sia il titolare: dovranno sempre sottoporre a certificazione anche l’impresa, ma l’iter per ottenere la certificazione sarà semplificato, dal momento che riguarderà solo l’esame documentale.

 

Per saperne di più: