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Tutela dell’ambiente e semplificazione, nasce la Banca Dati F-Gas

Intervista
04 marzo 2019

Novità per le imprese dal DPR 146/2018, in attuazione del Reg. UE 517/2014, con la costituzione della Banca Dati F-Gas, che conterrà informazioni sui numeri dei certificati degli acquirenti e sulla quantità e tipologia di gas fluorurati venduti.

Il nuovo Decreto 146/2018 inaugura un processo di revisione della legislazione in materia di utilizzo dei gas fluorurati a effetto serra, e di installazione, manutenzione e smantellamento degli impianti che li contengono. Risultato di un lungo lavoro di confronto tra diversi soggetti istituzionali, tra i quali la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) e Accredia, il DPR introduce nuove misure per le imprese che operano nel settore. Ne parliamo con Elena Calabria, Vice Presidente Nazionale CNA.

 

Il 24 gennaio scorso è entrato in vigore il DPR 146/2018, in attuazione del Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra. Quali sono le novità per le piccole e medie imprese?

La principale novità è l’istituzione della Banca Dati F-Gas, gestita dalle Camere di Commercio. Le imprese certificate dovranno comunicare alla Banca Dati informazioni sui numeri dei certificati degli acquirenti e sulla quantità e tipologia di f-gas vendute. Tale obbligo va a sostituire il precedente di comunicazione all’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

Altra misura di rilievo è l’eliminazione del Piano di Qualità in base alla norma ISO 10005. Come richiesto anche da CNA, per le imprese sarà sufficiente predisporre procedure e/o istruzioni stabilite, atte a dimostrare l’impiego di personale certificato e la dotazione di tale personale degli strumenti e delle procedure per lo svolgimento dell’attività.

Il Decreto introduce quindi una notevole semplificazione degli iter burocratici e degli oneri. La portata delle novità introdotte può essere compresa appieno se si considera l’impatto che ha avuto in Italia l’applicazione della precedente regolamentazione, in particolare per quanto riguarda la certificazione obbligatoria delle imprese del settore impiantistico che gestiscono F-Gas. Si tratta, per la quasi totalità, di piccole imprese, che hanno dovuto sostenere nel tempo procedure molto onerose, sia dal punto di vista burocratico che economico. E’ infine utile ricordare che i risultati raggiunti con il DPR 146/2018 sono frutto di un lungo iter, e di un dialogo proficuo tra CNA e gli altri soggetti istituzionali coinvolti, dal Ministero dell’Ambiente ad Accredia e Unioncamere. Un percorso condiviso, che ha portato a definire un quadro più favorevole per tutti.

 

La norma introduce una novità per la certificazione delle imprese individuali che installano, manutengono e riparano impianti che contengono gas fluorurati a effetto serra, in cui a essere certificato sia solo il titolare. Il DPR dispone che venga sempre sottoposta a certificazione anche l’impresa. Cosa significa questo per i soggetti coinvolti?

L’obbligo della doppia certificazione – dell’impresa e della persona – per le imprese senza dipendenti è uno dei punti critici sui quali la CNA ha posto l’attenzione in fase di revisione della normativa. La precedente regolamentazione imponeva un doppio adempimento senza, di fatto, alcun valore aggiunto.

Sempre nell’ottica della semplificazione, il nuovo DPR stabilisce che le imprese senza dipendenti potranno accedere alla certificazione dell’impresa attraverso un iter agevolato, che prevede l’esame della sola documentazione. Resta invariato il processo di certificazione della persona, a seguito del superamento di una prova di verifica teorica e pratica delle competenze necessarie per svolgere l’attività, sulla base dei requisiti fissati a livello europeo.

 

Quali sono i vantaggi dell’accreditamento per le imprese e per i consumatori finali?

La certificazione accreditata costituisce una leva importante e diventa sempre più un valore aggiunto per la competitività delle nostre imprese, la qualificazione delle attività imprenditoriali, la vigilanza della conformità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi, la libera circolazione di questi ultimi sui mercati nazionali e internazionali. Principi che anche noi, come CNA, promuoviamo da anni. Bisogna però precisare che, in questo come in altri casi, l’introduzione tout court dell’obbligo di certificazione secondo il sistema della certificazione accreditata (che nasce con una connotazione di volontarietà), determina degli impatti significativi che andrebbero meglio valutati dal legislatore.

 

Occorre rafforzare la vigilanza sul mercato per garantire maggiormente la sicurezza dei consumatori. Quali iniziative efficaci potrebbero essere attuate?

La normativa europea sui gas fluorurati nasce con l’obiettivo principale di ridurne l’impatto sull’ambiente in termini di emissioni. E’ sotto questo aspetto che vanno misurate l’efficacia delle misure introdotte e l’adeguatezza dell’attività di vigilanza. Ciò non toglie, ovviamente, che si persegua anche l’obiettivo generale di tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini. Entrambi gli obiettivi risultano garantiti se le attività di installazione e manutenzione degli impianti contenenti f-gas sono svolte esclusivamente da persone e imprese certificate e se gli f-gas vengono venduti solo a questi soggetti. Ci auguriamo che il nuovo “Decreto Sanzioni” (che dovrà essere emanato a breve, in sostituzione del DM 16 febbraio 2013), preveda penalità severe verso chi non rispetta la legge.

Intanto, in assenza del decreto, noi come CNA ci siamo attivati autonomamente: 17 nostre imprese del settore installazione impianti hanno avviato un ricorso nei confronti di una nota piattaforma di e-commerce per concorso nella vendita illegale di f-gas. La piattaforma ha rimosso ogni vendita di f-gas dal suo portale, non appena le è stato notificato il ricorso. Ha inoltre preso l’impegno di modificare le procedure di vendita e creato un canale privilegiato di comunicazione con CNA per la segnalazione di eventuali vendite di F-Gas, tramite il suo portale, senza che sia stato preventivamente accertato l’effettivo possesso, da parte del compratore, della certificazione necessaria.

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