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Lo “Sblocca cantieri” è legge, ma restano carenti i richiami all’accreditamento

Notizia
05 agosto 2019

Il Decreto Legge 32/2019 introduce importanti novità nel Codice degli appalti, ma permangono luci e ombre di un sistema che potrebbe avvalersi maggiormente delle garanzie e dei vantaggi offerti dalle valutazioni di conformità accreditate.

Il D.Lgs. 32 del 18 aprile 2019, cosiddetto “Sblocca cantieri”, approvato in via definitiva lo scorso 14 giugno con la Legge 55/2019, apporta modifiche sostanziali al Codice degli Appalti. Le novità interessano anche il mondo delle valutazioni di conformità accreditate, in particolare riguardo: l’affidamento degli appalti sotto le soglie di rilevanza comunitaria, la reintroduzione dell’incentivo del 2% per i tecnici della PA per attività di verifica della progettazione, l’estensione del periodo documentabile del possesso dei requisiti per l’attestazione di qualificazione SOA per gli esecutori di lavori pubblici.

In generale, viene abbandonato il sistema di regolazione delle fonti di soft law, vale a dire le Linee guida adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), e ritorna in auge il sistema del Regolamento unico di attuazione, che nel precedente sistema normativo degli appalti pubblici consisteva in un lungo apparato di disposizioni contenute nel DPR 207/2010. La competenza della regolazione secondaria viene quindi dismessa dall’ANAC per essere conferita alla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, che assume il ruolo di cabina di regia.

Gli aspetti disciplinati nel nuovo Regolamento unico, che sostituisce le soft law, sono: la nomina, il ruolo e i compiti del responsabile del procedimento; la progettazione di lavori, servizi e forniture; la verifica del progetto; il sistema di qualificazione e i requisiti degli esecutori dei lavori e dei contraenti generali; le procedure di affidamento e la realizzazione dei contratti di lavori, i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; la direzione dei lavori e dell’esecuzione; il collaudo e le verifiche di conformità; i requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

In questo nuovo contesto legislativo permangono purtroppo luci e ombre del sistema degli appalti pubblici, rispetto ad un utilizzo ottimale delle valutazioni di conformità garantite dall’accreditamento. L’efficacia delle valutazioni di conformità rilasciate da organismi di certificazione e ispezione e da laboratori di prova e taratura accreditati ai sensi del Regolamento CE 765/2008, continua a essere pregiudicata da richiami incompleti o non corretti.

Tali richiami discendono in parte dalle prescrizioni contenute nella Direttiva comunitaria 24/2014, in parte da una scelta specifica del Legislatore italiano. Nonostante il recepimento del Provvedimento europeo sia stato colto come occasione per rimediare alle carenze del precedente sistema degli appalti, alcune di queste non sembrano superate. Oltre che per le attività per le quali era già previsto, viene reintrodotto l’incentivo del 2% per i tecnici della PA per le attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, verifica preventiva della progettazione.

L’affidamento dell’attività di verifica della progettazione ai fini della validazione delle opere comprese tra 5,5 milioni e 20 milioni, nel caso in cui la stazione appaltante sia dotata di un sistema interno di controllo della qualità, a tecnici della stazione appaltante stessa, segna un passo indietro rispetto al perseguimento di una maggiore trasparenza e garanzia di competenza. Sarebbe auspicabile, al contrario, avvalersi dell’attività di controllo di un soggetto terzo, competente e affidabile, tramite il ricorso a organismi di ispezione la cui competenza è garantita dall’accreditamento.

Inoltre, in deroga al regime di affidamento ordinario, che per garantire una maggiore trasparenza ed efficienza della Pubblica Amministrazione, prevede un iter concorsuale per gli appalti sopra-soglia, il Legislatore ha concesso a ogni stazione appaltante, fino al 31 dicembre 2019, la facoltà di procedere con un affidamento diretto entro la soglia dei 150 mila euro, senza indire alcuna gara pubblica. Una scelta che lascia perplessi, se si considera che in Italia il settore degli appalti è spesso terreno di fenomeni corruttivi.

Altra modifica è quella che estende da 10 a 15 anni il periodo documentabile per il possesso dei requisiti per l’attestazione di qualificazione SOA per gli esecutori di lavori pubblici. Si dà così maggiore rilevanza all’esperienza, anche risalente nel tempo, piuttosto che a una verificata idoneità e capacità di esecuzione delle imprese, con il rischio di aprire il mercato a soggetti che non sono in possesso delle competenze tecniche più aggiornate o che addirittura non sono più attivi, con conseguente alterazione della concorrenza.

Al contrario, il sistema normativo vigente pone la qualità della prestazione offerta al vertice dei principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, al fine di promuovere una crescita economica sostenibile, attraverso misure che garantiscano la sicurezza e il benessere degli utilizzatori finali. Nel tempo si è andata registrando anche una maggiore attenzione da parte del Legislatore europeo, e il perseguimento della qualità è diventato sempre più centrale nell’ambito dei controlli che fanno da contrappeso alle crescenti istanze di liberalizzazione e de-regolamentazione.

La formazione del personale delle stazioni appaltanti diventa quindi una condizione imprescindibile per rendere efficace qualunque riforma del Codice che permetta alla PA di utilizzare gli strumenti disponibili per semplificare le procedure e ridurre i costi. Consapevole della complessità dei temi legati alla propria attività, e della necessità di una corretta informazione degli addetti ai lavori, Accredia, insieme a UNI, in virtù di un Protocollo firmato a tre con ITACA, sta impostando un ampio piano di formazione che dovrebbe supportare le stazioni appaltanti per agevolare una maggiore e più consapevole conoscenza di queste ultime verso il sistema delle valutazioni di conformità rilasciate sotto accreditamento.

Inoltre l’Ente auspica, in futuro, un ricorso sempre più diffuso alle valutazioni di conformità accreditate, quale efficace strumento a supporto della PA nel valutare l’idoneità del fornitore e la qualità del servizio, eliminando la necessità di ulteriori verifiche autonome, riducendo l’impiego di risorse e abbattendo i costi.