Accredia / Norme e Leggi / Intelligenza artificiale, rifiuti, riciclo e riuso

Intelligenza artificiale, rifiuti, riciclo e riuso

Punto Normativo
23 dicembre 2021

Disposizioni che interessano l’Infrastruttura per la Qualità:

  • Intelligenza artificiale – proposta di Regolamento UE
  • Spedizione dei rifiuti fuori dalla UE – proposta di Regolamento UE
  • Credito di imposta per i prodotti da riciclo e riuso – Decreto MiTE

 


Proposta di regolamento europeo sull’intelligenza artificiale


La “Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’unione – COM(2021) 206 final” è all’esame del Parlamento italiano, che potrà esprimere le proprie osservazioni da trasmettere al legislatore europeo.

Nella proposta si definisce un sistema di IA: un software sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati nell’allegato I – in cui si citano tra l’altro approcci di apprendimento automatico, approcci basati sulla logica e approcci basati sulla conoscenza, approcci statistici, stima bayesiana, metodi di ricerca e ottimizzazione – che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall’uomo, generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono.  

Nelle considerazioni che precedono l’articolato si individuano le basi e gli scopi del provvedimento: l’uso dell’intelligenza artificiale – IA – garantendo un miglioramento delle previsioni, l’ottimizzazione delle operazioni e dell’assegnazione delle risorse e la personalizzazione dell’erogazione di servizi, può contribuire al conseguimento di risultati vantaggiosi dal punto di vista sociale e ambientale nonché fornire vantaggi competitivi fondamentali alle imprese e all’economia europea. Tale azione è particolarmente necessaria in settori ad alto impatto, tra i quali figurano quelli dei cambiamenti climatici, dell’ambiente e della sanità, il settore pubblico, la finanza, la mobilità, gli affari interni e l’agricoltura. Tuttavia gli stessi elementi e le stesse tecniche che alimentano i benefici socio-economici dell’IA possono altresì comportare nuovi rischi o conseguenze negative per le persone fisiche o la società. In considerazione della velocità dei cambiamenti tecnologici e delle possibili sfide, l’UE si impegna a perseguire un approccio equilibrato. L’interesse dell’Unione è quello di preservare la leadership tecnologica dell’UE e assicurare che i cittadini europei possano beneficiare di nuove tecnologie sviluppate e operanti in conformità ai valori, ai diritti fondamentali e ai principi dell’Unione.

La proposta di Regolamento, pertanto si prefigge di dare alle persone e agli altri utenti la fiducia per adottare le soluzioni basate sull’IA, incoraggiando al contempo le imprese a svilupparle.

La generazione della fiducia negli strumenti che adottano sistemi di IA è affidata all’applicazione a tali sistemi della Decisione 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, che, ricorrendo anche alla valutazione di conformità accreditata oggetto dal Regolamento CE 765/2008, definisce le regole per l’applicazione della marcatura CE, un simbolo che attesta l’adozione di appropriate misure di controllo sulla sicurezza di uso dei prodotti cui si appone.

In dettaglio, il nuovo Regolamento si applica, con alcune eccezioni definite, ai fornitori che immettono sul mercato o mettono in servizio sistemi di IA nell’Unione, indipendentemente dal fatto che siano stabiliti nell’Unione o in un paese terzo; agli utenti dei sistemi di IA situati nell’Unione; ai fornitori e agli utenti di sistemi di IA situati in un paese terzo, laddove l’output prodotto dal sistema sia utilizzato nell’Unione.

L’applicazione del Regolamento prevede di inquadrare i prodotti di intelligenza artificiale o che inglobano intelligenza artificiale, in tre categorie: rischio inaccettabile, basso o minimo rischio, alto rischio. Questi ultimi dispositivi o sistemi possono essere immessi in commercio solo se marcati CE. Sono esplicitamente vietati alcuni sistemi di IA che, ad esempio, utilizzano tecniche subliminali, o comportano di sfruttare le vulnerabilità di determinate categorie di persone, o comportano l’adozione di misure pregiudizievoli o sfavorevoli da parte di PA in base a comportamenti sociali, o caratteristiche personali, o, ancora, usano sistemi di identificazione biometrica remota (con alcune eccezioni identificate).

I produttori di sistemi di IA ad alto rischio devono garantire che tale sistema sia sottoposto alla pertinente procedura di valutazione della conformità: valutazione interna o affidata a organismo di valutazione della conformità accreditato e notificato, prima della sua immissione sul mercato o messa in servizio. Spetta all’Autorità di riferimento, che agisce in questi casi in qualità di organismo notificato, la verifica di conformità solo se i sistemi siano adottati dalle Autorità di contrasto, dalle Autorità competenti in materia di immigrazione o di asilo, nonché da istituzioni, organismi o agenzie dell’UE.

Art. 6 – Regole di classificazione per i sistemi di IA ad alto rischio:

A prescindere dal fatto che sia immesso sul mercato o messo in servizio in modo indipendente rispetto ai prodotti di cui alle lettere a) e b), un sistema di IA è considerato ad alto rischio se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

  1. a) il sistema di IA è destinato a essere utilizzato come componente di sicurezza di un prodotto, o è esso stesso un prodotto, disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell’Unione elencata nell’allegato II;
  2. b) il prodotto, il cui componente di sicurezza è il sistema di IA, o il sistema di IA stesso in quanto prodotto è soggetto a una valutazione della conformità da parte di terzi ai fini dell’immissione sul mercato o della messa in servizio di tale prodotto ai sensi della normativa di armonizzazione dell’Unione elencata nell’allegato II.
  3. Oltre ai sistemi di IA ad alto rischio di cui al paragrafo 1, sono considerati ad alto rischio anche i sistemi di IA di cui all’allegato III.

L’aggiornamento dell’allegato III è affidato alla Commissione, che deve individuare le nuove situazioni in cui l’IA rappresenta un alto rischio.

L’applicazione del Regolamento, che deve ancora essere emanato, incrocerà il “Programma strategico – Intelligenza Artificiale 2022-2024” adottato il 24 novembre scorso dal Governo italiano, laddove prevede di supportare le imprese nella certificazione dei prodotti IA – Definire un sistema di governance nazionale a supporto della certificazione dei prodotti di IA che si affacciano sul mercato in ambiti con profilo di rischio elevato (v. Applicazioni per le aziende – D.4). Il “Programma strategico”, che è in linea con la strategia europea sull’intelligenza artificiale, delinea 24 politiche da realizzare nei prossimi tre anni per creare e potenziare competenze, ricerca, programmi di sviluppo e applicazioni dell’IA con l’obiettivo di rendere l’Italia un centro sull’intelligenza artificiale competitivo a livello globale ed efficiente nel trasferimento tecnologico.

Il Regolamento incrocerà con ogni probabilità anche la misura Transizione 4.0, che già si avvale della valutazione di conformità accreditata per attestare il diritto alle agevolazioni degli investimenti, poiché la componente informatica per l’interconnessione intelligente degli apparati produttivi è requisito essenziale.

 


Proposta di Regolamento europeo per la spedizione dei rifiuti fuori dalla UE


È in esame in Parlamento la “Proposta di  regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti e che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 – COM(2021) 709 final”.

  • Art. 43 – Prescrive che l’esportazione di rifiuti dall’Unione si possa effettuare soltanto se l’esportatore può dimostrare che gli impianti che li riceveranno nel Paese di destinazione li gestiranno in modo ecologicamente corretto, correttezza che deve essere dimostrata con un audit condotto da una terza parte indipendente accreditata e dotata di qualifiche adeguate.

Tuttavia il provvedimento non si cita né il Regolamento CE 765/2008, né schemi specifici di valutazione di conformità accreditabili.

Le caratteristiche che devono avere gli impianti sono indicate nell’allegato X e comprendono sia requisiti amministrativi attestati dalle locali Autorità competenti, sia requisiti di organizzazione e gestione tali da garantire compatibilità ambientale, risparmio energetico, contenimento delle emissioni, gestione dei rischi per i lavoratori e le persone che abitano le aree circostanti gli impianti, adeguato trattamento e tracciabilità dei rifiuti.

La proposta di Regolamento accoglie le istanze globali per la riduzione degli impatti delle attività umane, ed è complementare alle politiche per i rifiuti definite all’interno dell’UE, adottate anche in Italia nella Strategia nazionale per l’economia circolare. Con la sua applicazione si mitigheranno gli impatti negativi che l’Unione, esportatore netto di rifiuti, determina all’esterno dei suoi confini.

 


Decreto del MiTE sul credito di imposta per i prodotti da riciclo e riuso


E’ stato pubblicato (GU n. 297 del 15 dicembre) il Decreto del 6 ottobre 2021 “Disposizioni attuative del credito di imposta sui prodotti da riciclo e riuso” emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

Il Decreto riconosce un credito di imposta per l’anno 2020 in relazione all’acquisto di:

  1. a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami
  2. b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

La dimostrazione dei requisiti necessaria per ottenere le agevolazioni è affidata a valutazioni di conformità effettuate da organismi accreditati, in base a quanto indicato all’art. 3 comma 2. Il testo dell’articolo presenta alcune incertezze interpretative dal punto di vista dell’Ente di accreditamento, che potranno essere chiarite in corso di applicazione del Decreto.