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Danni all’ambiente: dall’accreditamento una protezione per aziende e consumatori

Notizia
26 aprile 2022

Al via l’accreditamento degli organismi che rilasciano le certificazioni secondo la nuova UNI/PdR 107 del 2021. Un’opportunità per le aziende che vogliono “investire” nella prevenzione dei danni ambientali e nella tutela delle risorse naturali.

Sensibilizzare le organizzazioni a una migliore gestione dei propri rischi ambientali, perché uno scorretto o superficiale approccio al rischio può portare gravi danni al territorio, alla comunità, alla salute, alle persone. Anche in quest’ottica si inserisce l’avvio dell’accreditamento degli organismi che rilasciano le certificazioni secondo la Prassi di Riferimento UNI/PdR 107:2021 “Ambiente Protetto – Linee guida per la prevenzione dei danni all’ambiente – Criteri tecnici per un’efficace gestione dei rischi ambientali”, un nuovo documento tecnico che contiene le linee guida per un’efficace prevenzione dei danni all’ambiente e per la tutela delle risorse naturali. Per questo il Dipartimento Certificazione e Ispezione di Accredia ha diffuso la Circolare DC N. 8 del 2022 “Accreditamento degli OdC operanti secondo la UNI/PdR 107:2021 Ambiente Protetto – Linee guida per la prevenzione dei danni all’ambiente”.

Purtroppo infatti in Italia ogni giorno si verificano numerosi episodi di danno all’ambiente e nella maggior parte dei casi l’azienda è impreparata a far fronte agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino, così come a risarcire gli ulteriori danni ai cittadini. Spesso infatti si sottovaluta, sottostima e minimizza il rischio di danneggiamento all’ambiente pensando che sia prerogativa solo di grandi “inquinatori”. Essere certificati sotto accreditamento permette quindi all’impresa di dimostrare la corretta e attenta gestione del rischio ambientale, attraverso la verifica di un organismo competente e indipendente. E al tempo stesso di avere un ritorno di immagine e di benefici sulle vendite e sul fatturato.

 


L’accreditamento


Le verifiche necessarie per il rilascio della certificazione secondo la UNI/PdR 107 devono essere condotte da organismi di certificazione di prodotti e servizi, accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065. I casi di organismi accreditati da altri Enti vengono valutati puntualmente. Per gli organismi privi di accreditamento, si procede con una giornata dedicata all’esame documentale mentre la verifica ispettiva presso la sua sede è di quattro giornate. La verifica si riduce a due giornate nel caso di estensione dell’accreditamento, per organismi già accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per la certificazione dei sistemi di gestione. In caso di mantenimento dell’accreditamento, cambiano le dinamiche: qualora siano stati emessi meno di 50 certificati nello schema di certificazione, vengono effettuate una verifica in accompagnamento e una verifica in sede, mentre nel caso di oltre 200 certificati, le verifiche in accompagnamento salgono a due.

 


La certificazione


La certificazione secondo la Prassi di Riferimento UNI/PdR 107:2021 può essere richiesta da qualunque organizzazione, indipendentemente dal settore di appartenenza, fatta salva la possibilità di escludere dall’applicazione della PdR alcune sedi aziendali e/o rami di attività. E’ conditio sine qua non che nel gruppo di verifica sia presente almeno un lead auditor qualificato per la norma UNI EN ISO 14001 sui sistemi di gestione ambientale, nei settori IAF in cui opera l’organizzazione da certificare, e, nelle fasi di verifica iniziale e rinnovo, un auditor qualificato per la certificazione di prodotto secondo lo schema di certificazione “Ambiente Protetto – Linee guida per la prevenzione dei danni all’ambiente – Criteri tecnici per un’ efficace gestione dei rischi ambientali”.

 


I danni ambientali


Ma quali danni rientrano effettivamente nel campo di applicazione della Prassi? Gli scenari sono differenti. Si va dagli effetti diretti e indiretti legati a incendio causati dai fumi, dalle ricadute al suolo di sostanze chimiche e polveri, dallo scarico di acque di spegnimento e anche dalle fiamme; alle perdite da serbatoi e vasche interrate e fuori terra fino agli sversamenti da aree di processo, di deposito, di movimentazione o di carico e scarico di prodotti e/o di rifiuti. A essere interessate sono tutte le tipologie di organizzazioni che svolgono la propria attività in impianti produttivi, depositi, magazzini, centri logistici, cantieri edili, a prescindere dal settore industriale.