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CAM in materia di edilizia e certificazione della cybersicurezza

Punto Normativo
03 ottobre 2022

Disposizioni che interessano l’Infrastruttura per la Qualità:

  • CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edilizia – DM MiTE 23/06/2022
  • Quadro di certificazione della cybersicurezza – D.Lgs. 123/2022

 


CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edilizia – DM MiTE 23/06/2022


Con il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 sono stati pubblicati (GU n. 183 del 6 agosto scorso) i nuovi CAM (Criteri Ambientali Minimi) in materia di edilizia: i “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” saranno in vigore dal prossimo 4 dicembre.

Il provvedimento, il cui ambito di applicazione è esteso a tutti i lavori edilizi contemplati nel Codice degli Appalti pubblici, si inserisce in un quadro normativo che, a partire dalla Direttiva UE 2014/95 (recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 254/2016)  impone alle stazioni appaltanti una crescente attenzione sulle informazioni fornite dagli operatori su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza e business ethics).

I CAM rappresentano requisiti obbligatori che:

  • il progettista affidatario o gli uffici tecnici della stazione appaltante (nel caso in cui il progetto sia redatto da progettisti interni) utilizzano per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e dei successivi livelli di progettazione;
  • l’operatore economico utilizza per la redazione del progetto definitivo o esecutivo nei casi consentiti dal Codice dei Contratti o di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione lavori, sulla base del progetto posto a base di gara.

L’accreditamento è previsto come strumento per attestare la competenza e l’imparzialità degli organismi di valutazione della conformità e trova una sua collocazione in tutte le fasi della gara. In particolare, il DM del MiTE ricorda che, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 50/2016, per organismi di valutazione della conformità si intendono gli organismi accreditati a norma del Regolamento CE 765/2008, e per rapporti di prova si intendono i rapporti rilasciati da un laboratorio accreditato.

Clausole contrattuali

Partendo dalle clausole contrattuali, per cui i CAM sono obbligatori, l’aggiudicatario deve specificare all’interno della relazione CAM – sul rispetto dei criteri ambientali inseriti nel decreto – il contenuto di materia riciclata, recuperata, o di sottoprodotti che intende usare attraverso uno dei seguenti schemi di certificazione:

  • Dichiarazione Ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo
  • certificazione ReMade in Italy® con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto
  • marchio Plastica seconda vita con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato;
  • per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 “Use of recycled PVC” e 4.2 “Use of PVC by-product”, del marchio VinylPlus Product Label con attestato della specifica fornitura
  • certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l’indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti
  • certificazione di prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, in conformità alla Prassi di Riferimento UNI/PdR 88 “Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti” qualora il materiale rientri nel campo disapplicazione di tale prassi.

Si precisa inoltre che le asserzioni ambientali auto-dichiarate, conformi alla norma UNI EN ISO 14021, validate da un organismo di valutazione della conformità, in corso di validità alla data di entrata in vigore del CAM, possono essere utilizzate fino alla scadenza della convalida stessa.

Specifiche tecniche

Con riferimento alle specifiche tecniche progettuali per gli edifici, la relazione CAM deve contenere la diagnosi energetica elaborata da:

  • un esperto in gestione dell’Energia certificato da un organismo di valutazione della conformità̀ ai sensi della norma UNI CEI 11339 oppure
  • da una società̀ che fornisce servizi energetici (ESCo) certificata da un organismo di valutazione della conformità̀ ai sensi della norma UNI CEI 11352.

Per quanto concerne le specifiche tecniche per i prodotti da costruzione, si prevede che per una serie di prodotti la quantità di materia riciclata debba essere dimostrata con un certificato tra quelli previsti nelle clausole contrattuali. Tali disposizioni (vincolanti) si applicano, tra gli altri, ai seguenti prodotti: confezionati in cantiere e preconfezionati; prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibrocompresso; acciaio; tubazioni in PVC e polipropilene; laterizi; prodotti legnosi; isolanti termici acustici; tramezzature, contro pareti perimetrali e controsoffitti; murature in pietrame e miste; pavimenti resilienti; serramenti e oscuranti in PVC.

Affidamento di lavori

Passando all’analisi per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi, l’accreditamento risulta particolarmente rilevante per i grassi e oli biodegradabili utilizzati per i veicoli durante i lavori, in quanto si dispone che debbano essere in possesso del marchio di qualità̀ ecologica europeo Ecolabel (UE) o altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024. In assenza di certificazione ambientale, la conformità̀ al criterio sulla biodegradabilità̀ e sul potenziale di bioaccumulo è dimostrata mediante rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma UNI EN ISO 17025.

Anche l’imballaggio in plastica primario degli oli lubrificanti deve essere costituito da una percentuale minima di plastica riciclata pari al 25% in peso. Entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, l’appaltatore presenta, al direttore dei lavori, l’elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita. I prodotti con l’etichetta ecologica Ecolabel (UE) sono conformi al criterio.

Criteri premianti

Di interesse risultano anche i criteri premianti per l’affidamento dei lavori. Un maggior punteggio è attribuito all’operatore economico che:

  • dimostra la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell’intero processo, sulla base di una certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 in corso di validità̀ o registrazione EMAS secondo il Regolamento CE 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o altra prova equivalente
  • sia stato sottoposto ad una valutazione dei rischi non finanziari ESG e abbia ottenuto un’attestazione di conformità̀ al presente criterio, in corso di validità̀, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità̀ accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17029, ISO/TS 17033 e UNI/Pdr 102 e a uno schema (programma) di verifica e validazione quale ad esempio Get It Fair GIF ESG Rating scheme;
  • si avvale di posatori professionisti, esperti nella posa dei materiali da installare. Per la verifica dei requisiti si prevede la presentazione dei profili curriculari dei posatori professionisti incaricati per la posa da cui risulti la loro partecipazione ad almeno un corso di specializzazione tenuto da un organismo accreditato dalla Regione di riferimento per Formazione Superiore, Continua e Permanente, Apprendistato o, in alternativa, un certificato di conformità̀ alle norme tecniche UNI in quanto applicabili rilasciato da organismi di Certificazione, o Enti titolati, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 13/2013, in possesso dell’accreditamento secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024, da parte dell’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento
  • si approvvigiona di prodotti da costruzione prodotti in impianti appartenenti a Paesi ricadenti in ambito EU/ETS (Emission Trading System). La certificazione della provenienza dei materiali e dei prodotti da costruzione, rilasciata annualmente da un organismo di valutazione della conformità̀, quale un organismo verificatore accreditato, di cui al Regolamento UE 2018/2067, per l’attività̀ di verifica delle comunicazioni delle emissioni di CO2 di cui all’art. 15 della Direttiva 2003/87/CE, mediante un bilancio di massa dei flussi di materiale
  • utilizza prodotti da costruzione recanti il marchio di qualità̀ ecologica Ecolabel UE;
  • utilizza pitture per interni, vernici, pavimentazioni, adesivi, rivestimenti, pannelli, controsoffitti, schemi di vapore, con un basso livello di emissioni inquinanti, verificato mediante rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati.

Anche per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi è previsto, come criterio premiante, la valutazione dei rischi non finanziari (ESG) con le modalità di verifica di cui sopra.

Sempre in relazione ai criteri premianti per l’affidamento congiunto, si prevede punteggio maggiore al progetto che prevede l’adozione di un protocollo per la misura e verifica dei risparmi (M&V) al fine di garantire una misura e verifica puntuale delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti. Il piano è firmato da un professionista certificato CMVP (certificazione internazionale sulla capacità di utilizzo del protocollo IPMVP), da un EGE (certificato secondo la UNI CEI 11339) o dal legale rappresentante di una ESCo (certificata secondo la UNI CEI 11352).

 


Quadro di certificazione della cybersicurezza – D.Lgs. 123/2022


E’ in vigore dal 4 settembre scorso il D.Lgs. 123/2022 “Quadro di certificazione della cybersicurezza” per l’attuazione del Titolo III del Regolamento UE 2019/881 (Cybersecurity Act) pubblicato in GU n. 194 del 20 agosto scorso.

Tra le altre disposizioni, il Decreto:

  1. individua nell’ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) l’Autorità nazionale di certificazione della cybersicurezza in Italia
  2. individua in Accredia l’Ente per l’accreditamento degli organismi di certificazione e i laboratori coinvolti nel sistema di verifiche della cybersicurezza dei prodotti, sistemi e processi TIC (tecnologie della comunicazione e informazione)
  3. stabilisce che ACN avrà funzioni di vigilanza e rilascio di certificazioni con livello di affidabilità elevato e nei casi previsti dai sistemi europei
  4. conferisce all’Agenzia potere autorizzatorio, ove previsto dai sistemi europei, nei confronti degli organismi di valutazione della conformità
  5. demanda a un successivo provvedimento del Direttore Generale di ACN, da adottarsi previa consultazione del Vice Direttore, le modalità di svolgimento e le procedure relative all’attività dell’Agenzia
  6. definisce le modalità di cooperazione dell’Autorità con le altre Autorità pubbliche nazionali ed europee e con l’organismo di accreditamento Accredia
  7. stabilisce che, sulla base di un’apposita convenzione, ACN dovrà assistere e sostenere attivamente Accredia nell’attività di monitoraggio e vigilanza degli organismi di valutazione
  8. stabilisce l’obbligo per Accredia di comunicare all’Agenzia ogni aggiornamento in merito a nuovi rilasci, revoche o sospensioni dei certificati di accreditamento
  9. prevede la partecipazione di ACN alle deliberazioni di Accredia
  10. dettaglia le procedure per la revoca dei certificati
  11. conferisce all’Agenzia competenze in materia ricerca e formazione
  12. definisce un sistema sanzionatorio applicabile in caso di violazione delle norme del quadro europeo di certificazione con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive
  13. stabilisce che la certificazione europea è volontaria, a meno che i sistemi europei o nazionali non dispongano il contrario

All’interno della struttura di Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, l’OCSI (Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica) si occuperà delle certificazioni di competenza dell’Agenzia; dovrà avere completa autonomia rispetto alle strutture dell’Agenzia che si occupano di vigilanza e dovrà essere accreditato da Accredia.