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UE, relazione della Commissione sull’accreditamento e sul Regolamento CE 765/2008

Notizia
23 dicembre 2022

La Commissione europea traccia un bilancio sull’applicazione del Regolamento che da oltre dieci anni disciplina l’accreditamento in UE, evidenziandone il ruolo strategico nelle politiche pubbliche e per la marcatura CE. Cresce il numero delle notifiche.

La Commissione europea tira le somme sull’attuazione del Regolamento CE 765/2008 che fissa le norme in materia di accreditamento. E lo fa in una Relazione pubblicata lo scorso 5 dicembre, che copre il periodo tra il 2018 e il 2022. E’ l’art. 40 dello stesso Regolamento a richiedere che la Commissione europea, in cooperazione con gli Stati membri, elabori e presenti un report periodico al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

 


L’accreditamento nelle politiche UE


Ribadito che l’accreditamento attesta che un organismo di valutazione della conformità dispone delle competenze tecniche per svolgere l’attività di valutazione della conformità, il documento pone l’accento sul ruolo dell’accreditamento nelle politiche europee. Un sistema di accreditamento efficace, che garantisce una valutazione affidabile della conformità dei prodotti e della loro sicurezza, favorisce infatti la libera circolazione dei beni e delle persone, rafforza il Mercato Unico e costituisce così un pilastro dell’attuazione della politica industriale dell’UE.

Lo vediamo per il Green Deal europeo e nel pacchetto “Pronti per il 55 %’: realizzare l’obiettivo climatico dell’UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica”, dove l’accreditamento consente l’attuazione delle priorità indicate, ovunque sia necessaria la valutazione della conformità dei prodotti agli obiettivi climatici e di sostenibilità.

O, ancora, nella transizione digitale, dove l’accreditamento assicura la competenza dei soggetti responsabili dello svolgimento delle valutazioni come nel caso di efficienza energetica e ambientale.

La valutazione della conformità accreditata ha dimostrato di essere uno strumento in grado di adattarsi e rispondere alle emergenze. Come nel caso dell’emergenza da Covid-19 e nel pieno della pandemia, quando ha saputo garantire l’affidabilità e l’obiettività dei controlli eseguiti dagli organismi di certificazione e dai laboratori di prova, anche in periodi in cui un gran numero di fabbricanti nuovi e con poca esperienza affluiva nel mercato.

L’accreditamento è uno strumento tecnico privilegiato dal legislatore europeo anche per numerose politiche di settore che riguardano la sicurezza dei prodotti, dalle costruzioni alla cybersecurity, dall’agroalimentare ai beni di uso quotidiano.

 


L’infrastruttura europea


La Commissione ha riconosciuto European co-operation for Accreditation (EA) come organismo centrale dell’infrastruttura europea di accreditamento e si occupa del suo finanziamento. Al momento si sta discutendo del quarto accordo di partenariato tra EA e la Commissione europea.

Del resto, il sistema di verifica inter pares (peer evaluation) degli Enti nazionali di accreditamento costituisce il fondamento del sistema di valutazione della conformità dell’UE. Le verifiche avvengono al massimo ogni quattro anni e il buon esito delle verifiche inter pares rappresenta il prerequisito per il riconoscimento reciproco dei certificati di accreditamento.

 


Le notifiche degli organismi


La percentuale di notifiche degli organismi di valutazione della conformità accreditati è aumentata negli anni a dimostrazione della fiducia che gli operatori economici ripongono nell’accreditamento. In un confronto tra Paesi dell’Unione europea, focalizzata sul numero di notifiche accreditate e non, l’Italia occupa il primo posto, con 282 notifiche accreditate all’attivo. Mentre l’atto con più notifiche, ben 529, è il Regolamento UE 305/2011 sui prodotti da costruzione.

 


La marcatura CE


La marcatura CE rappresenta un indicatore chiave della conformità di un prodotto alla normativa dell’UE, nonché la parte visibile di una procedura di valutazione stabilita dal provvedimento applicabile al prodotto stesso. E’ bene però precisare che resta il fabbricante, a prescindere che sia stabilito all’interno o all’esterno dell’Unione, il soggetto che in ultima analisi è responsabile legalmente della conformità del prodotto alle normative e dell’apposizione della marcatura CE, indipendentemente dal fatto che un organismo di valutazione della conformità notificato sia stato coinvolto o meno nelle verifiche del prodotto.

Tuttavia la normativa dell’Unione europea prevede una serie di documenti di accompagnamento per ogni prodotto recante la marcatura CE, come la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità. Quando il coinvolgimento di un organismo nella procedura di valutazione della conformità è obbligatorio, solo gli organismi di valutazione della conformità notificati sono autorizzati a intervenire. La marcatura CE fornisce così la prima indicazione del fatto che le valutazioni necessarie siano state effettuate prima dell’immissione sul mercato del prodotto in questione, ma è competenza delle Autorità di vigilanza del mercato controllare i prodotti in modo che questi offrano un livello elevato di protezione degli interessi pubblici, come la salute e la sicurezza, la protezione dei consumatori e la protezione dell’ambiente.