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Fertilizzanti, finanza etica e sostenibile e NIS2 cybersecurity

Punto Normativo
31 gennaio 2023

Disposizioni che interessano l’Infrastruttura per la Qualità:

  • Prodotti fertilizzanti – DM Agricoltura 11 novembre 2022
  • Finanza etica e sostenibile – DM MEF 4 ottobre 2022
  • Cybersecurity – Direttiva UE 2022/2555 “NIS 2”

 


Prodotti fertilizzanti – DM Agricoltura 11 novembre 2022


E’ stato pubblicato (GU n. 5 del 7 gennaio scorso) il Decreto del Ministero dell’Agricoltura dell’11 novembre 2022, che riguarda la Designazione dell’autorità di notifica nazionale e l’istituzione del registro nazionale degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti fertilizzanti dell’UE.

Il decreto, dunque, istituisce il Registro nazionale degli organismi di valutazione della conformità̀ e individua nel Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello Sviluppo rurale – Direzione Generale dello Sviluppo rurale – ufficio DISR V) l’Autorità di notifica nazionale degli organismi di valutazione della conformità che operano nel settore dei prodotti fertilizzanti, come disciplinato dal Regolamento UE 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE.

Per essere notificati – come prescritto dall’art. 4 del DM – gli organismi devono trasmettere al Ministero la domanda di notifica, contenente anche “un certificato di accreditamento rilasciato dall’organismo nazionale di accreditamento Accredia che attesti che l’organismo di valutazione della conformità soddisfa le prescrizioni dell’art. 24 del Regolamento 2019/1009”.

Se l’organismo di valutazione della conformità perde l’accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 il Ministero procede, con proprio provvedimento, alla revoca della notifica.

Ad Accredia, in qualità di Ente Unico nazionale di accreditamento, è affidato anche il compito di controllare che gli organismi autorizzati a svolgere l’attività di valutazione della conformità dei prodotti fertilizzanti dell’UE, mantengano l’accreditamento nel tempo. Le modalità per l’esercizio di questa attività di controllo saranno definite nell’ambito di una specifica Convenzione da stipularsi tra l’Ente Unico di accreditamento e il Ministero dell’Agricoltura.

 


Finanza etica e sostenibile – DM MEF 4 ottobre 2022


E’ stato pubblicato (GU – Serie generale n. 17 – del 21 gennaio scorso) il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla disciplina degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile, che attua l’art. 111-bis del D.Lgs. 385/1993 modificato dalla Legge 232/2016.

Tra le altre disposizioni, il DM individua “i requisiti ai quali gli operatori bancari conformano la propria organizzazione e la propria attività per assumere, previa attestazione della loro esistenza, la qualifica di operatori bancari di finanza etica e sostenibile, al fine di usufruire dell’agevolazione di cui all’articolo 111 -bis del TUB” (agevolazioni fiscali).

Nel processo di verifica di tali requisiti – indicati con precisione all’art. 3 – un ruolo importante sarà giocato dagli organismi di valutazione di conformità accreditati. Si prevede infatti che gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile acquisiscono una attestazione circa la sussistenza dei requisiti previsti da parte di:

  • un soggetto terzo e indipendente abilitatoallo svolgimento della revisione legale, oppure
  • un organismo di certificazione accreditato

In particolare, l’organismo di certificazione deve possedere un accreditamento secondo la norma ISO/IEC 17065, rilasciato da Accredia ai sensi e in conformità al Regolamento CE 765/2008. Nello svolgimento delle proprie funzioni l’organismo deve essere dotato di personale competente e di almeno un revisore legale, e rilascia le attestazioni agli operatori bancari di finanza etica e sostenibile, seguendo i requisiti della norma ISO/IEC 17021-1 per quanto riguarda la periodicità e la durata delle verifiche.

 


Cybersecurity – Direttiva UE 2022/2555 ”NIS 2”


E’ entrata in vigore il 17 gennaio scorso la Direttiva UE 2022/2555, cosiddetta NIS 2 (GU UE del 27 dicembre 2022) che riguarda le misure per un livello comune elevato di cybersecurity nell’Unione.

Con il provvedimento europeo si amplia e si definisce il novero dei soggetti che, ricadendo nel “perimetro di sicurezza nazionale”, sono tenuti a adottare misure in materia di cybersecurity al fine di evitare danni significativi per i cittadini.

Le certificazioni sono riconosciute come mezzo per poter aumentare la sicurezza cibernetica dei “soggetti essenziali e importanti”. Come previsto dall’art. 24, infatti, gli Stati membri possano imporre a tali soggetti – per dimostrare il rispetto di determinate prescrizioni di sicurezza contenute all’art. 21 – l’utilizzo determinati prodotti TIC (Tecnologia dell’Informazione e Comunicazione), servizi TIC e processi TIC, sviluppati dal soggetto essenziale o importante o acquistati da terze parti, che siano certificati nell’ambito dei sistemi europei di certificazione della cybersecurity, adottati a norma del Regolamento UE 2019/881 “Cyber Resilience Act”.

La Commissione europea ha il potere di adottare atti delegati al fine di integrare la Direttiva, specificando quali categorie di soggetti essenziali e importanti sono tenute a utilizzare determinati prodotti, servizi e processi TIC certificati o a ottenere un certificato nell’ambito di un sistema europeo di certificazione della cybersecurity. Tali atti delegati sono adottati qualora siano stati individuati livelli insufficienti di cybersecurity e includono un periodo di attuazione.

Entro il 17 ottobre 2024, gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare le misure necessarie per conformarsi alla Direttiva NIS 2, comunicando immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.