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Attuazione Direttiva acque, CAM arredo urbano e prodotti tessili

Punto Normativo
31 marzo 2023

Disposizioni che interessano l’Infrastruttura per la Qualità:

  • Acque destinate al consumo umano – D.Lgs. 18/2023
  • Criteri Ambientali Minimi (CAM) arredo urbano – DM Ambiente 7 febbraio 2023
  • Criteri Ambientali Minimi (CAM) prodotti tessili – DM Ambiente 7 febbraio 2023

 


Acque destinate al consumo umano – D.Lgs. 18/2023


E’ stato pubblicato (GU n. 55 del 6 marzo scorso) il D.Lgs. 18/2023 recante Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”, che attraverso norme puntuali intende promuovere la tutela della salute pubblica.

A tal fine, particolarmente rilevanti risultano le disposizioni sui reagenti chimici e dei materiali filtranti attivi e passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano (ReMaf).

Dal 12 gennaio 2026, gli operatori economici potranno avviare l’iter di autorizzazione di un ReMaF secondo le procedure descritte nell’Allegato IX, Sezione E del provvedimento.

Dal 12 gennaio 2036, invece, potranno essere immessi sul mercato nazionale e utilizzati negli impianti di captazione, trattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, esclusivamente i ReMaF conformi ai requisiti previsti dal decreto, autorizzati dal Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA) e registrati nel sistema AnTeA, previa certificazione di conformità ai requisiti tecnici di idoneità rilasciata da un organismo accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065.

Nell’Allegato IX, Sezione E, il decreto indica anche l’iter per la certificazione. L’organismo accreditato dovrà eseguire la valutazione di conformità̀ dei ReMaF assicurando l’ispezione periodica degli impianti produttivi, procedendo al prelevamento dei campioni da sottoporre ad analisi e, per le attività̀ di laboratorio necessarie per la certificazione dei ReMaF, affidando l’esecuzione delle analisi a un laboratorio di prova accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da un Ente firmatario degli Accordi multilaterali IAF e ILAC. Considerata la numerosità̀ delle prove coinvolte e la possibilità̀ che non vi siano laboratori accreditati per tutte quelle richieste, il CeNSiA potrà autorizzare una deroga e permettere di utilizzare laboratori non accreditati (per tutte le prove da eseguire) purché operino in conformità̀ alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Il decreto specifica che il gestore del servizio idrico integrato – chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante una rete di distribuzione idrica, oppure attraverso cisterne, fisse o mobili, o impianti idrici autonomi, o anche chiunque confeziona per la distribuzione a terzi, acqua destinata al consumo umano in bottiglie o altri contenitori – per l’attività di controllo periodico della qualità delle acque destinate al consumo umano, deve rivolgersi a laboratori di prova accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da un Ente di accreditamento designato ai sensi del Regolamento CE 765/2008, almeno per i parametri fondamentali dettagliati nell’allegato al provvedimento.

 


Criteri Ambientali Minimi (CAM) arredo urbano – DM Ambiente 7 febbraio 2023 


E’ stato pubblicato (GU n. 69 del 22 marzo scorso) il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 7 febbraio 2023, recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per gli esterni e l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni”.

In Criteri Ambientali Mimi (CAM) oggetto del decreto riguardano:

  1. a) l’affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi
  2. b) la fornitura e la posa in opera di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per gli esterni
  3. c) l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per esterni.

Lo strumento della certificazione, in particolar modo quella rilasciata sotto accreditamento, è più volte richiamato come mezzo di verifica per dimostrare la qualità dei prodotti e la loro corrispondenza ai requisiti imposti dalla normativa.

Prodotti di plastica o di miscele plastica-legno/plastica-vetro

A titolo esemplificativo, nelle specifiche tecniche per i prodotti di plastica o di miscele plastica-legno/plastica-vetro, impiegati per la fornitura e posa in opera di prodotti per l’arredo urbano e arredi esterni, si afferma che I prodotti in plastica o in miscele plastica-legno e i componenti in plastica dei parchi gioco (sedili di altalene, scivoli ecc.) hanno un contenuto minimo di plastica riciclata pari almeno al 60% rispetto al peso complessivo del prodotto o del componente in plastica. Gli arredi inseriti in aree verdi hanno un contenuto di plastica riciclata almeno pari al 95%. Per dimostrare il contenuto di materiale riciclato si utilizza uno dei seguenti mezzi di prova:

  1. a) la certificazione “Plastica seconda vita” o la certificazione “ReMade in Italy®”, o equivalente che attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità̀
  2. b) una certificazione di prodotto equivalente a quelle sopra citate, basata pertanto sulla tracciabilità̀ dei materiali ed il bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità̀ accreditato a norma del Regolamento CE 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità̀
  3. c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità̀ ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e la relativa origine.”

Prodotti, componenti e pavimentazioni in gomma

I prodotti, le componenti e le pavimentazioni in gomma, inoltre, devono avere un determinato contenuto di gomma riciclata. Come mezzo di prova si chiede alternativamente:

“a) la certificazione “ReMade in Italy®”, che attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità̀

  1. b) una certificazione di prodotto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità̀ accreditato a norma del Regolamento CE 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità̀ alla prassi UNI/PdR 88 “Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto”, o equivalente certificazione, basata pertanto sulla tracciabilità̀ dei materiali ed il bilancio di massa e rilasciata da un organismo di valutazione della conformità̀ accreditato a norma del Regolamento CE 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità̀
  2. c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità̀, ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e la relativa origine.”

Altri prodotti

Analogamente, la certificazione accreditata è utilizzabile come mezzo di prova anche per attestare il rispetto dei requisiti previsti dai CAM con riferimento a: conglomerati bituminosi/conglomerati legati tramite resina utilizzati per campi sportivi/aree e spazi ricreativi; prodotti prefabbricati in calcestruzzo e pavimentazioni in calcestruzzo; prodotti in ceramica (gres porcellanato); prodotti in acciaio.  

Si specifica inoltre che l’uso di pietre naturali provenienti da Paesi in cui è elevato il rischio di lesione dei diritti umani e del diritto al lavoro dignitoso non è consentito se non si sia in grado di dimostrare, tramite i risultati di specifici audit realizzati sulla base di sopralluoghi non preannunciati, interviste fuori dai luoghi di lavoro, interviste ai sindacati e alle ONG locali per comprendere il contesto locale nel quale sono coinvolti i lavoratori, la mancata lesione di tali diritti. Tali audit devono essere stati realizzati non oltre i due anni precedenti la pubblicazione del bando di gara o della richiesta di offerta, da parte di un organismo di valutazione della conformità̀ accreditato a norma del Regolamento CE 765/2008, oppure da una società̀ di servizi non accreditata, che abbia documentati requisiti di professionalità̀, competenza ed esperienza da valutare in base ai curricula del personale che esegue le verifiche della società̀ stessa, al curriculum societario, nonché́ in base all’organizzazione operativa di tale società̀ presso i paesi terzi in cui sono effettuate le attività̀ di escavazione e dunque gli audit.

Clausole contrattuali

Passando alle clausole contrattuali, è previsto il ricorso alla certificazione accreditata per dimostrare il rispetto dei requisiti previsti per gli imballaggi, in particolare per quanto riguarda il contenuto di riciclato. Nel caso specifico, tra i vari mezzi di prova, si può utilizzare “una certificazione di prodotto equivalente, quale la ISCC Plus, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità̀ accreditato a norma del Regolamento CE 765/2008, basata pertanto sulla tracciabilità̀ dei materiali ed il bilancio di massa e rilasciata da un organismo di valutazione della conformità̀ accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità̀.”

Criteri premianti

Infine, tra i criteri premianti, si prevedono punti tecnici laddove la tecnologia utilizzata permetta di contenere le emissioni di carbonio (i cui limiti sono indicati nei CAM). Per rilevare le emissioni dell’altoforno, si deve ricorrere un organismo di valutazione della conformità̀ accreditato ai sensi del Regolamento CE 765/2008.

 


Criteri Ambientali Minimi (CAM) prodotti tessili – DM Ambiente 7 febbraio 2023


E’ stato pubblicato (GU n. 70 del 23 marzo scorso) il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 7 febbraio 2023 recante “Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili.

Nelle specifiche tecniche per le forniture e il noleggio di prodotti tessili si introducono alcuni requisiti relativi alla quantità di “sostanze estremamente preoccupanti”, di cui all’art. 57 del Regolamento CE 1907/2006, e di sostanze elencate in un’apposita tabella contenuta nel decreto stesso.

Per dimostrare la conformità ai requisiti richiesti, si può ricorrere a varie certificazioni (tra cui la Ecolabel), oppure, nel caso in cui gli offerenti non abbiano accesso a tali certificazioni per cause non a loro imputabili, ai rapporti di prova riferiti ai codici dei prodotti oggetto di offerta tecnica rilasciati da laboratori accreditati ISO/IEC 17025. Analoga disposizione è prevista per verificare i requisiti di durabilità e idoneità all’uso.

Criteri premianti

Nei criteri premianti si fa spesso riferimento a certificazioni accreditabili (Ecolabel, Remade in Italy) come strumento per la verifica dei requisiti indicati. Sono inoltre presenti specifici richiami agli organismi accreditati per quanto riguarda la verifica delle condizioni di lavoro lungo la catena della fornitura (paragrafo 3.2.7).

In questo CAM figurano anche dei criteri sociali facoltativi per la fornitura di prodotti tessili, che dovrebbero aiutare le Amministrazioni a selezionare imprese rispettose dei diritti umani (imprese che assolvono agli obblighi di due diligence), assicurando la salvaguardia di tali diritti lungo tutta la filiera di fornitura.

Clausole contrattuali

Si raccomanda, a tal riguardo, l’inserimento di apposite clausole contrattuali. Secondo queste clausole, l’aggiudicatario dovrebbe implementare un sistema di gestione della catena di fornitura rispettoso dei diritti dei lavoratori. Per verificare il rispetto dei diritti umani, possono essere condotte, da parte di organismi accreditati e società di servizi, degli audit in situ