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Verifica delle emissioni di carbonio e certificazione della parità di genere

Punto Normativo
01 giugno 2023

Disposizioni che interessano l’Infrastruttura per la Qualità:

  • Adeguamento del carbonio alle frontiere – Regolamento UE 2023/956
  • Parità di genere – DL 57/2023

 


Adeguamento del carbonio alle frontiere – Regolamento UE 2023/956


E’ stato pubblicato (GU UE L 129 del 16 maggio scorso) il Regolamento UE 2023/956 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, cosiddetto Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Il provvedimento sarà introdotto gradualmente e le norme saranno pienamente operative a partire dal 2026, in concomitanza con l’eliminazione progressiva delle quote gratuite nel sistema dell’Emission Trading System (ETS).

Il nuovo meccanismo CBAM riguarda le importazioni di prodotti ad alta intensità di carbonio come ferro e acciaio, cemento, concimi, alluminio, energia elettrica e idrogeno – nonché alcuni precursori e un numero limitato di prodotti a valle – e ha lo scopo di evitare che le imprese aggirino le norme in materia di emissioni attraverso la delocalizzazione della produzione in Paesi terzi.

Le nuove norme impongono infatti alle aziende importatrici nell’UE di prodotti coperti dall’ETS, di comunicare la quantità di emissioni contenute nelle merci alla frontiera, per poi acquistare dagli Stati membri certificati di carbonio corrispondenti al prezzo che avrebbero pagato per produrre i beni all’interno dell’UE.

Prima di importare le merci nel territorio doganale dell’Unione, un importatore stabilito in uno Stato membro dovrà dunque richiedere e ottenere (inviando apposita richiesta ad uno Stato membro) la qualifica di “Dichiarante CBAM autorizzato”, poiché le merci potranno essere importate solo da persone in possesso di tale qualifica. Il dichiarante dovrà garantire che le emissioni incorporate totali, riportate nella dichiarazione CBAM, siano verificate da un verificatore accreditato.

Il Regolamento CBAM, all’art. 18, dettaglia le disposizioni relative all’“Accreditamento dei verificatori”.

  • Qualsiasi persona accreditata in conformità al Regolamento di esecuzione UE 2018/2067 – che riguarda la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della Direttiva 2003/87/CE sulle quote di emissione di gas a effetto serra – per un pertinente gruppo di attività potrà svolgere l’attività di verificatore anche in relazione alle attività del Regolamento CBAM.
  • La Commissione, con atti delegati, individuerà i citati gruppi di attività e le qualifiche necessarie per poter svolgere l’attività di verifica ai fini del Regolamento CBAM, allineandole con quelle già previste dal Regolamento di esecuzione UE 2018/2067.
  • Un organismo nazionale di accreditamento potrà inoltre accreditare una persona (su sua richiesta) in qualità di verificatore qualora ritenga, sulla base della documentazione presentata, che tale persona abbia la capacità di per adempiere gli obblighi di controllo delle emissioni incorporate previste dal Regolamento.
  • La Commissione potrà specificare, con atti delegati, le condizioni per la concessione dell’accreditamento, per il controllo e la sorveglianza dei verificatori accreditati, per la revoca dell’accreditamento e per il riconoscimento reciproco e la valutazione inter pares degli organismi di accreditamento.
  • L’attività di verifica dovrà essere condotta nel rispetto dei principi di verifica contenuti nell’Allegato VI del Regolamento.

 


Parità di genere – DL 57/2023


E’ stato pubblicato (GU n. 124 del 29 maggio scorso) il DL 57/2023 recante “Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico”.

All’art. 2, il Decreto interviene sul nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) modificando le disposizioni in materia di certificazione della parità di genere.

La materia è stata oggetto di diversi interventi normativi.

  • La Legge 162/2021 ha istituito, modificando il Codice delle pari opportunità, la certificazione della parità di genere, prevista dalla Missione 5 del PNRR.
  • Il Decreto del Dipartimento per le pari opportunità del 29 aprile 2022 ha stabilito che i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere sono quelli previsti dalla UNI Pdr 125:2022, rilasciata da organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE 765/2008.
  • Il DL 36/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 79/2022, ha previsto un meccanismo premiante nel Codice dei contratti pubblici, ovvero un maggior punteggio nei processi di selezione, per gli operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere secondo la UNI Pdr 125:2022.
  • Il nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023) nella versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 31 marzo 2023, aveva mantenuto tale meccanismo premiante, ma aveva stabilito che il rispetto dei requisiti di parità di genere potesse essere dimostrato anche mediante autocertificazione.
  • Il DL 57/2023 ha invece eliminato dal nuovo Codice il riferimento all’autocertificazione.

In conclusione, come avvenuto fino a oggi, il rispetto dei requisiti di parità – al fine di ottenere un punteggio premiante nell’ambito degli appalti pubblici – è attestato solo mediante la certificazione UNI Pdr 125:2022 rilasciata da organismi accreditati.