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AgID, efficienza energetica e combustibili nel trasporto marittimo

Punto Normativo
29 settembre 2023

Disposizioni che interessano l’Infrastruttura per la Qualità:

  • Certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale – Schema AgID
  • Combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo – Regolamento UE 2023/1805
  • Efficienza energetica – Direttiva UE 2023/1791

 


Certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale – Schema AgID


Il 25 settembre scorso l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha pubblicato lo Schema operativo a supporto della Certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale, che integra la determinazione 137/2023, volta a stabilire i requisiti tecnici e le modalità di certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale.

Tali piattaforme, costituite dall’insieme dei servizi e dei sistemi informatici (interconnessi e interoperanti) utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli Enti concedenti durante il ciclo di vita dei contratti pubblici, per poter interagire con e-service di ANAC, devono infatti essere certificate. A tal fine, il titolare di una piattaforma digitale dovrà presentare un’apposita istanza di certificazione ad AgID. In caso di verifica positiva della completezza dell’istanza, l’Agenzia rilascerà il certificato che avrà una durata di un anno.

L’istanza del richiedente potrà essere supportata dal possesso delle certificazioni (in corso di validità) UNI EN ISO 9001, ISO/IEC 27001 o ISO/IEC 20000-1, rilasciate da organismi accreditati.

Decorso un anno dalla certificazione da parte dell’Agenzia, il titolare dovrà sottoporre i componenti certificati dall’AgID all’audit condotto da un organismo di valutazione della conformità accreditato per il settore specifico in conformità alla norma ISO/IEC 17065. L’organismo rilascerà, almeno ogni 24 mesi, un certificato che conferma che tali componenti soddisfano i requisiti previsti dalle Regole tecniche e dallo Schema operativo.

Di concerto con AgID, Accredia stabilirà requisiti di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità e le relative modalità operative, come le regole per il rilascio, mantenimento, rinnovo, sospensione, revoca e il contenuto del certificato di terza parte.

L’AgID potrà disporre delle verifiche a campione sui componenti di piattaforma che hanno ottenuto la certificazione: il personale dell’Agenzia effettuerà le verifiche direttamente su tali componenti, valutando la correttezza dei riscontri descritti nell’apposita check-list, eventualmente supportato da personale di organismi di valutazione della conformità accreditati per il settore specifico.

 


Combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo – Regolamento UE 2023/1805


E’ stato pubblicato (GU UE L 234/48 del 22 settembre scorso) il Regolamento UE 2023/1805 sull’uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, che modifica la Direttiva 2009/16/CE, con lo scopo di aumentare l’uso costante di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e di fonti di energia sostitutive nel trasporto marittimo in tutta l’Unione europea.

Il Regolamento stabilisce norme uniformi che impongono:

  1. un limite dell’intensità dei gas a effetto serra dell’energia usata a bordo da una nave in arrivo, in sosta o in partenza da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro (nei limiti di quanto disciplinato all’art. 4)
  2. un obbligo di usare l’alimentazione elettrica da terra (on-shore power supply – OPS) o una tecnologia a zero emissioni nei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

Le disposizioni si applicano a tutte le navi di stazza lorda superiore a 5mila tonnellate, che effettuano tratte finalizzate al trasporto di passeggeri o merci a fini commerciali, mentre restano escluse: navi da guerra, macchinari navali ausiliari, pescherecci, imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, mezzi di propulsione meccanica, navi di Stato usate per scopi non commerciali.

Entro il 31 agosto 2024, le società (armatori) dovranno presentare ai verificatori un piano di monitoraggio per ciascuna delle loro navi, indicando il metodo scelto tra quelli di cui all’Allegato I per monitorare e comunicare la quantità, il tipo e il fattore di emissione dell’energia usata a bordo dalle navi e altre informazioni pertinenti: i verificatori devono essere accreditati ai sensi del Regolamento CE 765/2008. 

Entro la fine di ogni anno, l’organismo nazionale di accreditamento notifica alla Commissione europea l’elenco dei verificatori accreditati, unitamente a tutte le informazioni di contatto pertinenti.

Sulla base del monitoraggio e sulla base della valutazione da parte dei verificatori, le società soggette agli obblighi previsti dal Regolamento UE 2023/1805 dovranno monitorare e registrare una serie di parametri (inerenti alle prestazioni energetiche/all’uso di combustibile). Tali parametri dovranno essere trascritti nella cosiddetta relazione FuelEU che deve essere verificata dall’organismo accreditato.

Alla Commissione europea è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di stabilire ulteriori metodi e criteri di accreditamento dei verificatori, almeno per quanto riguarda i seguenti elementi:

  • richiesta di accreditamento per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del provvedimento europeo
  • valutazione dei verificatori da parte degli organismi nazionali di accreditamento
  • attività di vigilanza svolte dagli organismi nazionali di accreditamento per confermare il proseguimento dell’accreditamento
  • misure amministrative da adottare nel caso in cui il verificatore non soddisfi i requisiti del Regolamento, e requisiti che gli organismi nazionali di accreditamento sono tenuti a soddisfare per essere considerati competenti a concedere l’accreditamento ai verificatori, per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento, compreso un riferimento alle norme armonizzate

Il provvedimento europeo, che prevede sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni, entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2025, mentre gli articoli 8 e 9 (sulla redazione del piano di monitoraggio) si applicheranno dal 31 agosto 2024.

 


Efficienza energetica – Direttiva UE 2023/1791


E’ stata pubblicata (GU UE L 231/1 del 20 settembre scorso) la Direttiva UE 2023/1791 sull’efficienza energetica che modifica il Regolamento UE 2023/955, con lo scopo di stabilire un quadro comune di misure per promuovere l’efficienza energetica nell’Unione, chiedendo agli Stati membri una progressiva riduzione del consumo di energia.

In questo processo, le valutazioni della conformità rilasciate da organismi accreditati trovano ampio riconoscimento.

Art. 11 – Gli Stati membri dovranno provvedere affinché le imprese con un consumo annuo medio di energia superiore a 85 TJ nei tre anni precedenti, considerati tutti i vettori energetici, adottino un sistema di gestione dell’energia.Il sistema di gestione dell’energia sarà certificato da un organismo indipendente secondo le pertinenti norme europee o internazionali.

Le imprese con un consumo annuo medio di energia superiore a 10 TJ (media sui tre anni precedenti), considerati tutti i vettori energetici, che non attuano un sistema di gestione dell’energia saranno oggetto di audit energetici che:

  1. saranno svolti in maniera indipendente ed efficace sotto il profilo dei costi da esperti qualificati o accreditati conformemente all’articolo
  2. saranno eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti ai sensi della legislazione nazionale.

Art. 28 – Gli Stati membri, in stretta cooperazione con le parti sociali, dovranno rendere disponibili regimi di certificazione o regimi equivalenti di qualificazione, compresi, se del caso, programmi di formazione adeguati, rivolti ai professionisti dell’efficienza energetica, tra cui fornitori di servizi energetici, auditor dell’energia, responsabili delle questioni energetiche, esperti indipendenti, installatori di elementi edilizi di cui alla Direttiva 2010/31/UE, e fornitori di lavori di ristrutturazione integrata. L’obiettivo è rendere tali regimi affidabili e in grado di contribuire al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica e degli obiettivi generali di decarbonizzazione dell’Unione.

Gli Stati membri dovranno anche promuovere la partecipazione a programmi di certificazione, formazione e istruzione per garantire un livello adeguato di competenza dei professionisti dell’efficienza energetica che sia consono alle esigenze del mercato.

I fornitori di regimi di certificazione o regimi equivalenti di qualificazione, dovranno essere accreditati in conformità al Regolamento CE n. 765/2008 o approvati secondo la legislazione o le norme nazionali convergenti.