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Protezione delle IG per i prodotti artigianali e industriali

Punto Normativo
31 ottobre 2023

Disposizione che interessano l’Infrastruttura per la Qualità:

  • Protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali – Regolamento (UE) 2023/2411

 

E’ stato pubblicato (GU UE L del 18 ottobre scorso) il Regolamento (UE) 2023/2411 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che prevede, analogamente a quanto avviene per alimenti e bevande, un regime di protezione per i prodotti artigianali e industriali (come gioielli, prodotti tessili, vetro, porcellana) legati a una specifica zona geografica di produzione.

Il provvedimento si applicherà integralmente a decorrere dal 1° dicembre 2025.

In base al Regolamento, affinché il nome di un prodotto artigianale o industriale sia idoneo ad essere protetto come indicazione geografica, il prodotto deve possedere alcuni requisiti, tra cui:

  1. a) essere originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati
  2. b) la qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto devono essere attribuibili all’origine geografica dello stesso
  3. c) almeno una delle sue fasi di produzione deve aver luogo nella zona geografica delimitata.

Come avviene per i prodotti alimentari, i requisiti di cui sopra sono dettagliati nel disciplinare di produzione. La verifica della conformità rispetto al disciplinare potrà essere effettuata secondo diverse modalità.

 

Verifica basata su un’autodichiarazione (art. 51)

L’Autorità competente dello Stato membro controlla almeno che le informazioni fornite nell’autodichiarazione siano complete e coerenti. Se il controllo ha esito positivo, l’Autorità rilascia un certificato di autorizzazione all’uso dell’indicazione geografica per il prodotto in questione.

Al fine di verificare la conformità del prodotto oggetto di un’autodichiarazione, i controlli, che possono avere luogo prima e dopo l’immissione del prodotto sul mercato, sono effettuati – sulla base di un’analisi dei rischi e se disponibili, delle notifiche dei produttori interessati dei prodotti designati dall’indicazione geografica – alternativamente, da parte dell’Autorità competente, da parte di un organismo accreditato o da parte di persone fisiche a cui sono state delegate le funzioni afferenti ai controlli.

 

Verifica della conformità da parte di un terzo indipendente (art. 52)

Gli Stati membri possono prevedere la verifica della conformità del prodotto al disciplinare di produzione corrispondente mediante controlli effettuati, prima e dopo l’immissione del prodotto, da Autorità competenti designate, da organismi accreditati, da persone fisiche a cui sono state delegate le funzioni afferenti ai controlli.

 

Accreditamento degli organismi di controllo (art. 59)

Gli organismi, in funzione delle loro attività, devono essere accreditati conformemente alle seguenti norme:

  1. a) norma europea EN ISO/IEC 17065 “Valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi”, norma europea EN ISO/IEC 17020 “Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni” e norma europea EN ISO/IEC 17025 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura”, comprese eventuali revisioni o versioni modificate di tali norme;
  2. b) altre norme idonee, riconosciute a livello internazionale.

L’accreditamento è eseguito da:

  • un organismo di accreditamento, riconosciuto in conformità al Regolamento CE 765/2008, che sia membro della Cooperazione europea per l’accreditamento (EA)

oppure

  • nel caso di organismi di certificazione dei prodotti di un Paese terzo, da un organismo di accreditamento riconosciuto al di fuori dell’Unione, che sia membro del Forum internazionale per l’accreditamento (IAF) o della Conferenza internazionale sul riconoscimento dei laboratori di prova (ILAC).